Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27876 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Venuti Andrej, del Foro di Trieste, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

QUESTURA DI TRIESTE, in persona del Questore pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Trieste, n. 129 cron., in

data 4 febbraio 2009, nel procedimento iscritto al n. 267/2008 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 7 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. P.D., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Trieste in data 4 febbraio 2009, che ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto contro il decreto del Tribunale di Trieste, che ha respinto il ricorso contro il provvedimento del Questore di Trieste di rigetto della domanda di permesso di soggiorno, dallo stesso P. presentata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b);

1.1. il Ministero dell’Interno e la Questura di Trieste non hanno svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorso per cassazione appare inammissibile, in quanto è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato a mezzo del servizio postale, ma non si rinviene in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico, mentre nei confronti della Questura di Trieste fino alla data del 3 marzo 2011, come risulta dalla certificazione della cancelleria in atti, non risulta essere stato effettuato il rinnovo della notifica del ricorso medesimo disposto con ordinanza collegiale del 28 settembre 2010 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza stessa, comunicazione nella specie avvenuta il 6 ottobre 2010 (Cass. 2004/15062; 2005/14042; 2008/625); il ricorso, comunque, è altresì inammissibile in quanto si fonda su di una circostanza di fatto – l’essere ancora pendente il ricorso giurisdizionale per ottenere lo status di rifugiato politico – che contrasta con l’accertamento compiuto dalla Corte di appello di Trieste, che ha invece affermato che detto ricorso giurisdizionale è stato respinto;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

rilevato che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli Uffici intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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