Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27875 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3592-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato FIORINI ANTONELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato NOCCO MICHELA GABRIELLA;

– ricorrente –

contro

L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SCARDIGNO LEONARDO;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1441/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relator Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 25 maggio -20 luglio 2017 numero 1441 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di TRANI, che aveva accolto l’opposizione proposta da L.O. nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A e dell’INPS per l’impugnazione della intimazione di pagamento n. (OMISSIS) relativa alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), per il recupero di crediti previdenziali, dichiarando la prescrizione dei crediti;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’appellante EQUITALIA SUD assumeva la durata decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta.

Correttamente la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti relativi alla cartella esattoriale presupposta, sopravvenuta alla notifica della cartella, in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, articolato in due motivi, cui ha opposto difese L.O. con controricorso; l’INPS, in proprio e quale mandatario di SCCI spa ha depositato procura alle liti;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..;

che AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 e dell’art. 2946 c.c..

Ha assunto che a seguito della definitività della cartella esattoriale il credito per contributi non è più soggetto a prescrizione quinquennale.

Ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta alla esecuzione del titolo definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (ed in sostanziale conformità a quanto previsto dall’art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 c.c..

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, in relazione agli artt. 2946 e 2935 c.c.

Ha assunto il contrasto con la decisione impugnata con la natura di titolo esecutivo del ruolo esattoriale, deducendo che con la trasmissione del ruolo alì Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese – dovute a separate ragioni di credito – verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso a mente dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

che, invero:

– quanto al primo motivo, deve in questa sede ribadirsi il principio, enunciato dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016 n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10,) in termine decennale secondo il regime dell’art. 29p. c.c.; continua ad applicarsi, invece, il termine relativo alla disciplina sostanziale del credito.

Nè può ritenersi che lo stesso effetto derivi dalla novazione della obbligazione prodotta dalla iscrizione a ruolo, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, come dedotto con il secondo motivo.

L’assunto non è condivisibile.

Questa Corte si è già pronunciata in relazione ad analoghi ricorsi proposti dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019; il ricorso non offre elementi per la rimeditazione dei principi ivi espressi.

Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.

Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico.

Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente.

Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, in riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – non valgono a porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016.

Invero- anche a voler ammettere, come sostiene parte ricorrente, la applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione – resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 2953 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

Da ultimo, l’effetto di novazione della obbligazione previdenziale non può farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa alla fissazione del termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione per i crediti degli enti pubblici previdenziali del regime della riscossione mediante ruolo;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente L.O.; non vi è luogo a refusione delle spese nei riguardi dell’INPS per la sostanziale assenza di attività difensiva;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di L.O., che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione al difensore. Nulla per le spese nei confronti dell’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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