Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27875 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del Prefetto pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.U.A.J.A.F.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Palermo in data 3 settembre

2007, nel procedimento n. 14488/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 7 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il Prefetto della Provincia di Palermo ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del cittadino straniero A.U. A.J.A.F., sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 3 settembre 2007, con il quale il Giudice di Pace di Palermo ha accolto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso in data 8 agosto 2007 dal Prefetto di Palermo;

1.1. l’intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorrente censura il decreto impugnato per avere il Giudice di pace accolto l’opposizione, in quanto decreto di espulsione risulta essere stato sottoscritto dal Vice prefetto in forza di delega rilasciata dal prefetto in caso di sua assenza o di suo impedimento, senza che il decreto stesso indichi i motivi del legittimo impedimento del Prefetto; al riguardo nel ricorso di deduce che i provvedimenti riservati al prefetto sono legittimi quando siano sottoscritti dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della delega da parte del prefetto e della espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto medesimo, perchè questo può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni; si deduce altresì che, in caso di provvedimento di espulsione sottoscritto, come nella specie, da vice prefetto non vicario, è necessaria espressa delega scritta da parte del prefetto, della quale deve presumersi l’esistenza, salvo prova contraria dell’opponente, mentre nel caso in esame lo straniero si era limitato ad affermare genericamente la illegittimità del provvedimento di espulsione per mancata legittimazione del soggetto firmatario, senza fornire alcuna prova della inesistenza della delega scritta rilasciata dal prefetto;

3. il ricorso appare inammissibile, in quanto muove censure non attinenti al decisum del provvedimento impugnato; in particolare la doglianza sulla non necessità della delega da parte del prefetto e della espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto medesimo, in caso di firma da parte del vice prefetto vicario, non sono pertinenti, perchè nel caso di specie è pacifico che la sottoscrizione del provvedimento di espulsione è stata apposta da un vice prefetto non vicario; la ulteriore censura, riferita alla diversa ipotesi che il provvedimento sia stato sottoscritto da un vice prefetto non vicario, sulla presunzione di esistenza della delega del prefetto salva prova contraria fornita dall’opponente e sulla mancanza nella specie di tale prova, non è attinente al decisum, avendo il giudice di pace ravvisato l’illegittimità del provvedimento di espulsione, non per la mancanza di prova in ordine all’esistenza della delega, ma perchè il provvedimento stesso non conteneva l’indicazione dei motivi del legittimo impedimento del prefetto, mentre la delega era stata rilasciata in caso di assenza o di impedimento del prefetto, argomentazione decisiva sulla quale parte ricorrente non ha svolto censura alcuna;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

rilevato che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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