Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27875 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27875 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 6020-2010 proposto da:
CIFALDI GIOVANNI (c.f. CFLGNN40P171962T), CIFALDI
BRIGIDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 25, presso l’avvocato CONSOLINI MASSIMO, che

Data pubblicazione: 12/12/2013

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI
LEO PIO GIORGIO, giusta procura a margine del
2013

ricorso;
– ricorrenti –

1620

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

1

- intimata –

Nonché da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F./P.I.
00884060526), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CIFALDI GIOVANNI, CIFALDI BRIGIDA;
– intimati –

avverso la sentenza n.

1144/2009 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

31/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

VITTORIO RAGONESI;
uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati DI LEO PIO
GIORGIO e FRANCHI GIOVANNI (con delega) che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato SCIUTO MAURIZIO, con delega,
che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

LARGO TONIOLO 6, presso l’avvocato MORERA UMBERTO,

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale sulle

spese.

3

Svolgimento del processo
Giovanni e Brigida Cifaldi hanno proposto ricorso per cassazione

quale la Corte di Appello di Bari, riformando la decisione di primo
grado, aveva rigettato la domanda da essi proposta nei confronti del
Monte dei Paschi di Siena, con richiesta di declaratoria di nullità
dell’ordine di acquisto di obbligazioni Cirio e di restituzione della
somma di € 84.174,88 versata per l’acquisto.
In particolare, la Corte territoriale aveva escluso la configurabilità
della dedotta nullità; aveva ritenuto che l’ordine di acquisto del titoli
( 31.1.2001-2.2.2001 ) fosse successivo al contratto quadro
(29.1.2001) e che ,quindi, non fossero riscontrabili le negligenze
denunciate, consistenti nella carenza di informazioni acquisite e
comunicate al cliente; aveva altresì ritenuto che non fosse ravvisabile
il denunciato conflitto di interessi e che non vi fosse prova del danno
lamentato; aveva infine limitato la condanna della parte
soccombente alla refusione delle spese relative al giudizio di
secondo grado.

sulla base di quattro motivi avverso la sentenza n. 1144/09 con la

Il Monte dei Paschi ha resistito con controricorso, contenente anche
ricorso incidentale affidato ad un motivo.

La causa dapprima chiamata su relazione ex art 380 bis cpc, per la
trattazione in Camera di consiglio, è stata successivamente rimessa
alla Pubblica udienza.

Motivi della decisione
Con i quattro motivi di impugnazione i Cifaldi hanno rispettivamente
denunciato: 1) violazione di legge con riferimento all’affermata
validità del contratto di acquisto dei titoli, riconducibile ad un difetto
di forma per essere intervenuto l’acquisto dei titoli prima che fosse
stipulato il contratto quadro, e vizio di motivazione sulla data di
acquisto dei titoli; 2 ) violazione di legge per la mancata rilevazione
degli obblighi incombenti sulla banca nella negoziazione di prodotti
finanziari e vizio di motivazione sul punto: 3 ) violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione al negato riconoscimento del
danno; 4 ) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

all’affermata insussistenza del conflitto di interessi.
Con il ricorso incidentale il Monte dei Paschi ha, a sua

l’avvenuta limitazione della condanna del soccombente alle spese del
giudizio di secondo grado.
Venendo all’esame del primo motivo di ricorso, se ne rileva
l’infondatezza e per certi aspetti l’inammissibilità.
Del tutto corretta appare l’affermazione della Corte d’appello in
tema di nullità che ha ripreso una sentenza di questa Corte di
cassazione che già aveva chiarito che, in relazione alla nullità del
contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa
previsione in tal senso (cd. “nullità virtuale”), deve trovare conferma
la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti
stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la
nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative,
riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte
di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione

volta,denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, per

finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di
corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei

finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991)
può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze
risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o
coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione
destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. “contratto
quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura
del mandato). Può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed
eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si
tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o
disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”.
In ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione
normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento
possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la
nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali
posti in essere in base ad esso.( Cass 26724/07).

soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento

Invero, questa Corte ha di recente precisato che , alla stregua di
quanto sancito dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono

prescritto dalla legge a protezione dell’investitore, le operazioni di
investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto
“contratto quadro”, senza che sia possibile una ratifica tacita, che
sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma. ( Cass 7283/13) .
Nel caso di specie, la Corte d’appello in relazione alla dedotta nullità
degli atti compiuti per mancanza del contratto quadro ha accertato,
sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che la
successione dei negozi tra le parti si è svolta in successivi momenti.
“Un primo ordine d’acquisto effettivamente in data 31.1.2001, ed
esso fu stornato il 2.2.2001, per essere poi nuovamente impartito in
pari data (2.2.2001), sebbene venisse registrato contabilmente per il
giorno 18.1.2001. Sicchè, l’operazione va qualificata come compiuta
“per conto proprio”, giacchè, a quella data, la Banca aveva nel

peraltro nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma

proprio portafoglio i titoli in questione, e l’ordinativo può dirsi
comunque successivo al contratto-quadro, stipulato il 29.1.2001.”

quanto basato sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e,
come tale, non suscettibile di censura in questa sede di legittimità.
Le censure che il ricorrente muove a siffatta motivazione tendono in
realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze
processuali investendo in tal modo inammissibilmente il merito
della decisione.
Il secondo motivo appare assorbito in quanto rivolto verso una
mancata motivazione, che effettivamente non vi è stata per la
semplice ragione che la sentenza impugnata, avendo comunque
ritenuto insussistente il danno fatto valere dal ricorrente, ha omesso
di accertare se vi fosse stato effettivamente un comportamento della
banca in violazione degli obblighi imposti dal testo unico finanziario
e, in particolare, dell’obbligo di informazione, trattandosi di
questioni ritenute implicitamente assorbite.

Trattasi di un accertamento in fatto adeguatamente motivato in

Il terzo motivo risulta fondato.
La Corte d’appello ha, in estrema sintesi, ritenuto che tra

dalla violazione delle norme del TUF e la società emittente le
obbligazioni responsabile per il mancato rimborso delle stesse non
sussista alcuna solidarietà passiva.
Ciò posto, ha osservato che, nel caso di specie, la società Cirio era
stata posta in amministrazione straordinaria per cui era ipotizzabile
che in sede di riparto un qualche rimborso delle obbligazioni era
ipotizzabile a favore degli obbligazionisti.
La mancata definizione di tale situazione escluderebbe l’esistenza del
danno non essendo certo se l’investitore possa recuperare in tutto od
in parte il proprio investimento.
Il ragionamento non appare corretto.
Questa Corte ha affermato che quando un medesimo danno è
provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi,

l’intermediario responsabile di un danno verso l’investitore causato

intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali
soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non

norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità
extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità
contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico
evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la
responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base
ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più
cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art.
2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di
ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass
7618/10; Cass 23918/06; Cass 7404/12).
Nel caso di specie dunque ,non sussistendo litisconsorzio necessario,
ogni responsabile citato in separato giudizio risponde per l’intero
danno, salvo il diritto di una eventuale rivalsa.

tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della

Non è dubbio che nel caso di specie vi sia concorso perché il danno è
stato prodotto dalla azione concorrente della emittente le

risparmiatori.
Circa l’esistenza del danno, questa Corte ha già affermato il principio
che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora
l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio
senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del
cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di
detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe
accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla
differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello
degli stessi al momento della domanda risarcitoria ( Cass 29864/11).
Alla luce di questi principi il danno prodotto dall’intermediario è
esattamente individuabile in base alla citata differenza e dipende
direttamente dalla responsabilità per la mancata adeguata
informazione.

obbligazioni e della intermediaria che ha indotto in errore i

Tale danno è esistente e si è determinato nel momento in cui i titoli
acquistati hanno perso in tutto od in parte il loro valore.

richiedere l’intero danno ,restando comunque a carico
dell’intermediario fornire la prova di un eventuale parziale
pagamento da parte dell’Amministrazione straordinaria.
La Corte d’appello , dovrà pertanto in sede di rinvio, prima ancora di
riesaminare la questione dell’esistenza del danno, considerare le
questioni circa la sussistenza di comportamenti illeciti
dell’intermediario (in particolare quello della violazione del dovere
d’informazione) , assorbite nel precedente giudizio di appello in
conseguenza della esclusa esistenza del danno, e ,qualora accerti le
dette responsabilità e l’esistenza del conseguente danno, dovrà
provvedere alla liquidazione di quest’ultimo tenendo conto,ove
risultanti, di eventuali somme riscosse dai ricorrenti dai riparti
effettuati dall’Amministrazione straordinaria della Cirio.
Parzialmente fondato è infine il quarto motivo del ricorso.

Il motivo va pertanto accolto potendo comunque i ricorrenti

Questa Corte ha già chiarito che la negoziazione in contropartita diretta
costituisce uno dei servizi d’investimento al cui esercizio l’intermediario

agevolmente si evince già dalle definizioni contenute nell’art. 1 del tuf.
Essa perciò naturalmente rientra tra le modalità con le quali
l’intermediario può dar corso ad un ordine di acquisto o vendita di
strumenti finanziari impartitogli dal cliente, e tanto basta ad escludere
che l’esecuzione di un siffatto ordine in conto proprio da parte
dell’intermediario configuri, di per sé sola, un’ipotesi di annullabilità
dell’atto in forza degli artt. 1394 o 1395 c.c. (Cass 28432/11)
La circostanza in questione dedotta con il motivo in esame non è in
grado quindi di inficiare la regolarità delle operazioni effettuate dalla
banca. Sotto tale profilo il motivo è infondato.
Lo stesso, appare invece meritevole di accoglimento in riferimento alla
ulteriore doglianza relativa al dedotto conflitto d’interessi conseguente al
fatto che il Monte dei Paschi deteneva ,sia pure tramite una controllata,
1’8.05% dei titoli Cirio e quindi il collocamento delle obbligazioni di

/

(i/l

è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come

quest’ultima società era finalizzato anche ad una parziale riduzione
della esposizione nei confronti delle banche e , quindi anche del Monte

confronti dei risparmiatori.
La sentenza assume che l’onere della prova di siffatta circostanza
gravava sui ricorrenti ma non ha però valutato le risultanze della CTU
riportate nel ricorso ove l’esistenza della sopracitata finalità
dell’operazione finanziaria era evidenziata.
Sul punto dunque la Corte d’appello dovrà nuovamente pronunciarsi.
Il motivo di ricorso incidentale del Monte dei Paschi relativo alle spese
di giudizio resta assorbito dovendo il giudice del rinvio rideterminare le
spese dell’intero giudizio.
In conclusione dunque vano accolti, nei termini di cui in motivazione, il
terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri ed
assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in
relazione ai motivi accolti con rinvio anche per le spese del presente
giudizio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

dei paschi, trasformandola in una esposizione obbligazionaria nei

PQM
Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nei termini

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Bari in
diversa composizione.
Roma 1.10.13
Il Co .est

di cui in motivazione , rigettati gli altri ed assorbito il ricorso incidentale,

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