Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27874 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

X.A., elettivamente domiciliato in Roma, via San

Tommaso D’Aquino 116, presso l’avv. Monaco Fabrizio, che lo

rappresenta e difende, insieme con l’avv. Flavio Palumbo, per procura

in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, in persona del Prefetto

pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Forlì in data 7 marzo

2008, nel procedimento n. 483/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 7 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. X.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto in data 7 marzo 2008, con il quale il Tribunale di Forlì ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 6 febbraio 2008 dal Prefetto di Forlì-Cesena, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) e comma 5 per essere cessata l’autorizzazione del medesimo al lavoro stagionale, condizione che non giustificava la permanenza in Italia dello straniero;

il Prefetto di Forlì-Cesena ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il Tribunale ha respinto l’opposizione dello straniero, rilevando che:

– era priva di pregio la contestazione del ricorrente, secondo cui alla data di emissione del provvedimento di espulsione (6 febbraio 2008) egli poteva ancora usufruire per la permanenza in Italia ancora di 4 giorni residui del permesso, avendo egli interrotto la permanenza in Italia per un breve rientro in patria, e del termine di 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno, prima del decorso del quale non poteva essere disposta l’espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13 (T.U.); infatti, secondo il Tribunale, atteso che il permesso ex art. 24 dello stesso T.U. prevede una durata connessa alla durata del lavoro stagionale richiesto, l’interruzione dell’attività lavorativa o della permanenza in Italia non costituiscono fatti interruttivi o sospensivi del decorso del termine acconsentito, nulla essendo previsto nella disciplina di settore e non potendosi consentire al beneficiario di protrarre indefinitamente la validità temporale di un provvedimento dell’amministrazione chiaramente finalizzato a circoscrivere temporalmente la permanenza dello straniero nel territorio italiano;

– era infondata la ulteriore contestazione in ordine alla mancata traduzione del decreto, avendo l’Amministrazione attestato la conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana;

– era infondata anche la contestazione in ordine alla non proporzionalità della sanzione irrogata;

3. lo straniero ricorre per cassazione, deducendo che:

– il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto può continuare a soggiornare nel territorio italiano, senza incorrere nel provvedimento di espulsione, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;

– è illegittimo il provvedimento di espulsione privo di qualunque traduzione nella lingua madre dell’espulso o almeno in lingua francese, inglese, o spagnola;

– è carente di motivazione il decreto impugnato in ordine all’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero e con riferimento alla non proporzionalità della sanzione irrogata;

4. appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso, in quanto, in base all’art. 13, comma 2, lett. b) del cit. T.U., il provvedimento di espulsione consegue ai soli casi di indebito trattenimento in Italia dello straniero che, titolare di permesso di soggiorno, scaduto da più di sessanta giorni, non ne abbia chiesto entro il predetto termine il rinnovo, non rilevando la circostanza della ragione per la quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno (Cass. 2008/20242), tenuto comunque conto che il titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale può convertire, ai sensi dell’art. 24, comma 4, cit. T.U., tale permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni;

l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri motivi;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

rilevato che, in base alle considerazioni che precedono, merita accoglimento il primo motivo, con assorbimento degli altri, e che di conseguenza il decreto impugnato deve essere annullato in relazione al motivo accolto;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’opposizione proposta dallo X., alla luce del principio enunciato al punto 4 della relazione che precede, e con l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Forlì-Cesena il 6 febbraio 2008;

considerato che le spese processuali delle due fasi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da X.A. e annulla il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Forlì-Cesena il 6 febbraio 2008.

Condanna la Prefettura intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.100,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA