Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27874 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27874 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 5841-2011 proposto da:
DE

ARCANGELIS

MARIA

LIBERATA

(c.f.

DRCMLB16S56A433Z), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato

Data pubblicazione: 12/12/2013

LIDIA MANDRA’, rappresentata e difesa dall’avvocato
BALDASSINI ROCCO, giusta procura in calce al
2013

ricorso;

1585

ricorrente

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

1

- intimata –

avverso l’ordinanza n.

10316/2010 della CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il
29/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. RENATO

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29 aprile 2010 questa Corte dichiarava
inammissibile, per omessa produzione dell’avviso di ricevimento
della notifica a mezzo posta, non sanata dalla costituzione in
giudizio dell’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ricorso
Corte d’appello di Roma emesso in data 5 marzo 2007, con cui era
stata rigettata la domanda di equa riparazione per la violazione del
termine ragionevole del processo amministrativo da lei proposto
dinanzi al T.a.r. del Lazio e durato otto anni, con la motivazione
dell’insussistenza di alcun danno.
Contro la

pronunzia di inammissibilità la De Arcangeli

proponeva ricorso per revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civile,
esponendo che la notificazione del precedente ricorso per
cassazione non era stata effettuata a mezzo posta, bensì in mani
del destinatario, in data 21 aprile 2008 – come risultava dalla copia
della relazione dell’ufficiale giudiziario – e che si verteva, quindi, in
tema di errore percettivo di fatto, causa di revocazione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non svolgeva attività
difensiva.
All’udienza della 29 ottobre 2013 il Procuratore generale
precisava le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede rescindente, il ricorso si palesa ammissibile.
Giova premettere che la revocazione della sentenza, o
dell’ordinanza, di cassazione è consentita per vizi del procedimento

1

proposto da De Arcangelis Maria Liberata avverso il decreto della

di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante
anche l’esame degli atti dello stesso processo di cassazione.
È pertanto deducibile come causa di errore revocatorio la
circostanza che il provvedimento impugnato si fondi su un fatto,
quale l’omessa notifica o la notificazione invalida alla parte
giudiziario che ne dimostri, in modo inequivoco, il regolare
perfezionamento (Cass., sez. unite, 30 dicembre 2004, n.24.170).
Nella specie, la dichiarazione di inammissibilità poggia sul falso
presupposto che la notificazione del ricorso sia avvenuta a mezzo
posta e che della sua rituale integrazione non sia stata fornita la
prova mediante la produzione dell’avviso di ricevimento.
Emerge, all’opposto, dall’esame degli atti – che questa Corte di
legittimità è abilitata a compiere in tema di error in procedendo che la notificazione avvenne in mani proprie della destinataria
..

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo del tutto rituale.
Al riguardo, si deve ancora osservare, in via preliminare di
rito, come la relazione di notifica del ricorso, prodotta in copia
fotografica, abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale – che la
parte ricorrente allega essere andato perduto a causa di un furto, di
cui documenta la denunzia – in mancanza di disconoscimento
espresso (articolo 2719 cod. civ.). È vero che l’eventuale difformità
sarebbe potuta sfuggire, in occasione del primo ricorso per
cassazione, alla parte intimata, la cui originale contumacia fosse
dipesa, in ipotesi, proprio dall’invalidità della notifica, infedelmente
riprodotta, poi, in copia. Ma tale evenienza può essere esclusa nella
specie, stante la mancata resistenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri anche nel presente giudizio di revocazione:

2

resistente, smentito, per contro, dalla relazione stessa dell’ufficiale

implicitamente significativa dell’assenza di contestazioni alla
conformità effettiva della copia fotografica prodotta rispetto alla
relazione originale dell’ufficiale giudiziario.
È appena il caso di aggiungere che la palese ammissibilità e
fondatezza del ricorso ne giustificano la trattazione diretta in

luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo
di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione; senza
necessità dell’iter procedimentale delineato dal combinato disposto
degli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ. (Cass., sez. lavoro, 30
gennaio 2009, numero 2535).
In sede rescissoria il ricorso si palesa, pure, fondato.
Con i plurimi motivi di ricorso che possono essere trattati
congiuntamente per affinità di contenuto, la ricorrente lamenta che
la Corte di merito abbia ritenuto insussistente il paterna d’animo
conseguente alla durata del giudizio amministrativo, avente ad
oggetto l’illegittima occupazione di fondi di sua proprietà da parte
del comune di Arpino per la sistemazione di una strada comunale:
giudizio, promosso dalla De Arcangelis dinanzi al TAR del Lazio nel
1993 e conclusosi con sentenza emessa nel 2004, dichiarativa della
perenzione a seguito della cancellazione della causa dal ruolo
disposta nel 2001.
Deduce che la corte territoriale, dopo aver accertato l’effettiva
violazione del termine ragionevole del processo – in astratto stimato
in tre anni, come da giurisprudenza consolidata in ordine ad una
controversia di media difficoltà – ha poi erroneamente escluso la
sussistenza del danno non patrimoniale, valorizzandone l’esito
finale di perenzione, in conseguenza del disinteresse dimostrato

3

udienza pubblica, per ragioni di economia processuale valutate alla

dalla stessa parte, ritenuto incompatibile con il paterna d’animo e la
tensione presuntivamente connaturali alla prolungata pendenza
processuale.
In questo modo, ha però attribuito rilevanza preclusiva del
danno ad una circostanza sopravvenuta quando già era maturata la

escludere retroattivamente la sussistenza del pregiudizio negli anni
pregressi. Oltre al rilievo che il comportamento postumo della parte
ben poteva essere posto in rapporto di dipendenza causale proprio
con il ritardo prolungato nella definizione del processo
amministrativo; che, alterando la proporzione tra costi e benefici,
aveva plausibilmente determinato la rinunzia a coltivarlo.
Il decreto va quindi cassato.
In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si
può procedere alla decisione nel merito e condannare la Presidenza
– del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equo indennizzo per
cinque anni di ritardo irragionevole fino alla cancellazione della
causa dal ruolo, liquidato in complessivi C 4.250,00 con gli interessi
legali dalla domanda.
La Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il
10 Novembre 2004) ha infatti individuato nell’importo compreso fra
Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la
quantificazione di tale indennizzo; ma il suddetto parametro
ordinario può subire, peraltro, una riduzione contenuta quando,
come nella specie, la posta in giuoco sia modesta ed il ritardo non
superiore al triennio.
Nel caso in esame, appare quindi giustificata, in forza dei
criteri suesposti, la liquidazione di un minor indennizzo annuo di C

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violazione del termine ragionevole: come tale, inidonea ad

750,00 per il primo triennio e di C 1.000,00 per i successivi cinque
di ritardo, tenuto conto del progressivo intensificarsi del paterna
d’animo, secondo l’id quod plerumque accidit, col trascorrere del
tempo di pendenza del processo.
Resta assorbita l’ulteriore censura relativa alla condanna delle

dovendosi rilevare come la stessa fosse inammissibile, data la
compensazione integrale disposta nel decreto impugnato.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore ritenuto
in sentenza e del numero e complessità delle questioni trattate; con
distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.
_

– Accoglie la domanda di revocazione, revoca la sentenza

.

impugnata 29 aprile 2010 n.10316 di questa Corte, accoglie il
ricorso, cassa il decreto emesso dalla Corte d’appello di Roma in
data 5 marzo 2007 e, decidendo nel merito, cassa il decreto
impugnato e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al
pagamento della somma di C 4.250,00, con gli interessi legali dalla
domanda;
– condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in
complessivi C 873,00, di cui C 378,00 per diritti ed C 445,00 per
onorari, nonché delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in

complessivi C 665,00, di cui C 565,00 per compenso, oltre gli

5

spese processuali (art.336, primo comma, cod. proc. civ.), pur

accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Rocco Baldassini,
antistatario.
Roma, 29 Ottobre 2013

IL REL. EST.

IL PRESIDE

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