Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27873 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17204-2018 proposto da:

P.E., in proprio e nella qualità di genitore esercente la

potestà sul figlio minore D.L.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

dell’avvocato RAPISARDA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BELFIORE GAETANO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1308/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Catania con la sentenza n. 1308/17 ha rigettato il gravame proposto da De Luca Domenico, deceduto il 10.4.2016, avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, a seguito dell’epatite di tipo C, che aveva determinato un’epatocarcinoma in cirrosa epatica HCV correlata, causata dalle numerose trasfusioni cui era stato sottoposto fin dal 1977 per curare una talassemia intermedia.

A fondamento della sentenza la Corte affermava che al fine di accertare la tempestività della domanda amministrativa, proposta dall’interessato in data 26 agosto 2010, in relazione al termine triennale di decadenza introdotto con la L. n. 238 del 1997 entrata in vigore nel luglio 97, occorresse accertare il momento in cui, sulla base della documentazione sanitaria, l’avente diritto risultasse aver avuto conoscenza del danno. La Corte osservava quindi che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva omesso di fornire qualsivoglia indicazione in ordine all’epoca di insorgenza e conoscenza della patologia e tale carenza allegatoria aveva impedito, come correttamente rilevato dal primo giudice, la possibilità di accertare che la consapevolezza della malattia fosse stata raggiunta in epoca posteriore a quella risultante dalla documentazione sanitaria in atti; dal momento che la diagnosi di epatite cronica HCV documentata dalla biopsia epatica, e dunque di un danno epatico ormai irreversibile, risultava riportato nell’anamnesi patologia remota della cartella clinica relativa al ricovero del 20 agosto 1993 ed avverso tale statuizione parte appellante non aveva sollevato alcuna censura; sicchè non essendovi ulteriori elementi – che avrebbero dovuto essere forniti dalla parte – per ritenere che, non nell’agosto 2003 ma, in epoca successiva e dentro il triennio antecedente alla domanda la stessa avesse avuto conoscenza del danno, la domanda doveva ritenersi tardiva.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.E., nella descritta qualità, con un motivo cui ha resistito il Ministero con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

Che:

1.- con l’unico articolato motivo P.E. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. in connessione con la L. n. 210 del 1992, art. 3; l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente con riferimento al documento n. 6 prodotto al fascicolo di parte circa la verifica del momento determinante la consapevolezza del danno tra la patologia 1-ICV ed emotras fusione da cui far decorrere il termine di decadenza per la proposizione la domanda di indennizzo.

Secondo il ricorrente la Corte aveva violato le norme di legge indicate per aver omesso di valutare compiutamente l’intera allegazione documentale al fascicolo di parte ed in particolare il documento n. 6; aveva errato nel ritenere che, in ordine al momento in cui il ricorrente avesse avuto conoscenza del danno, fosse mancata la censura circa la tesi affermata dal primo giudice (secondo cui il ricorrente aveva omesso di fornire qualsivoglia indicazione in ordine all’epoca di insorgenza e conoscenza della patologia), dato che, invece, il ricorrente aveva chiaramente sostenuto in appello che in base alla documentazione prodotta agli atti del giudizio egli aveva avuto contezza del danno derivante dalle emotrasfusioni in coincidenza con la richiesta di indennizzo.

1,a Corte aveva pure violato le norme di legge indicate nel momento in cui non aveva distinto la conoscenza della malattia con la conoscenza del nesso causale; mentre gli elementi dai quali rintracciare il momento conoscitivo del danno, ovverosia il raggiungimento della consapevolezza della riconducibilità della patologia con le emotrasfusioni praticate, erano stati offerti sia al giudice di prime cure che alla Corte territoriale sempre con la produzione del documento numero 6 del fascicolo di parte.

2.- Il ricorso è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

La L. n. 210 del 1992, art. 3 per quanto qui interessa prevede: “1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Pe le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati relativi all’evento trasfusionale o all’emoderivato, nonchè la data dell’avvenuta infezione da HIV.

3.- Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, ai fini della corretta identificazione del termine di decadenza in questione, riguardante la presentazione dell’istanza in sede amministrativa, anzitutto va distinta la conoscenza della patologia dalla conoscenza del nesso di causa; dal momento che allo scopo non basta la prima ed occorre la conoscenza della correlazione tra l’epatite e l’intervento terapeutico praticato, da intendersi quale elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario (ordinanza n. 25265 del 15/12/2015). Ed invero “il danno” alla cui conoscenza la legge ricollega il termine non è la malattia in sè e per sè; ma è l’evento indennizzato dalla legge completo quindi del fattore causale.

4. – La predetta conoscenza deve inoltre comprendere la natura irreversibile del danno. Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l’assistito, dell’esistenza di un danno irreversibile. (sentenza n. 837 del 18/01/2006).

5.- Ed ancora, ai fini della decorrenza del termine, è decisiva la conoscenza che lo stesso danno irreversibile possa essere inquadrato pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. s.u. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. VI lav. n. 22706 del 2010 e n. 19811 del 2013; Cass. 3693 del 2016).

6. Alla conoscenza effettiva è però parificata la ragionevole conoscibilità del danno. E la conoscenza si realizza quando il soggetto è in grado, secondo un parametro di ordinaria diligenza, di individuare la causa della patologia cui è affetto e rapportare quindi la propria malattia ad uno degli eventi dannosi previsti dalla L. n. 210 (cfr. Cass. 17.1.2005 n. 753).

7. – Nel caso in esame la Corte d’appello, confermando la statuizione di primo grado, ha affermato che – in mancanza di diverse allegazioni da parte del ricorrente – la conoscenza decorresse dal momento della diagnosi di epatite cronica FICA’ documentata dalla biopsia epatica, e dunque di un danno epatico ormai irreversibile, riportato nell’anamnesi patologia remota della cartella clinica relativa al ricovero del 20 agosto 1993.

Ma nessuna prova la Corte ha attestato esistesse circa la consapevolezza in capo all’avente diritto del nesso di causa ossia della derivazione del danno epatico da precedenti emotras fusioni, confondendo la diagnosi della malattia con la consapevolezza del danno e violando il principio che riporta la decorrenza del termine alla esteriorizzazione ovvero alla manifestazione del danno, che è comprensiva, anche della conoscenza del fattore causale nei termini prima indicati.

10. – Deve essere ancora osservato sul punto che la L. 25 febbraio 1992, n. 210 distingue nettamente, ai fini della tutela indennitaria, la malattia epatica dalla evidenza del danno conseguente, posto che i termini della domanda per l’indennizzo decorrono, alla stregua dell’art. 1, comma 1, “dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 l’avente diritto risulti aver azwto conoscenza del danno”. Secondo quanto pure affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 837 del 18/01/2006; 19702/2018; 3693/2016), la legge individua quindi come fonte della conoscenza il supporto documentale specificandone la tipologia. Deve trattarsi di documentazione clinica che comprovi la data della trasfusione, le manifestazioni cliniche, l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. La conoscenza di cui si discute deve quindi avere base documentale.

11. – Va ricordato poi che le Sez. unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 573/2008 hanno affermato, in diversa questione – relativa al termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale del Ministero della salute per il risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, decorrente per legge dal giorno in cui il fatto si è verificato ex artt. 2935 e 2947 c.c. – che, a fini di certezza, il termine vada fatto decorrere dalla data della domanda presentata dal danneggiato per l’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992.

Hanno osservato in proposito le Sez. Unite “tenuto conto che l’indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotras fusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche”.

12. – In tema di decadenza che riguarda soltanto la presentazione della stessa domanda amministrativa (e non l’azione giudiziaria di danno soggetta invece a prescrizione), in mancanza di documentazione probante L. n. 290, ex art. 1, comma 1, la domanda potrebbe quindi rilevare per individuare i/ dies a gno a quo ma anche, al tempo stesso, ad integrare l’atto di impulso da presentare entro il termine perentorio; atto che quindi non potrebbe mai essere considerato tardivo.

13. Nel caso in esame la Corte non si è attenuta a detti principi ed ha errato nel confondere la diagnosi della malattia con la consapevolezza della sua riconducibilità ad emotras fusioni da cui soltanto decorre il termine triennale di decadenza; così violando, come denunciato, il disposto della L. n. 210 del 1992, art. 3.

14. – Per le considerazioni esposte il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra indicati e provvederà sulle spese del giudizio.

Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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