Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27873 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13306 del R.G. anno 2008 proposto da:
Z.L. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte
di Cassazione con l’avv. Virgili Paolo del Foro di Modena che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto 9.11.2007 della Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 7.12.2011 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVA
Il Questore di Forlì Cesena con atto del 10.2.2007 revocò la carta di soggiorno concessa a Z.L. e negò al medesimo la chiesta conversione in permesso per motivi familiari. L’interessato si oppose innanzi al Tribunale di Modena che, con decreto 10.7.2007, respinse l’opposizione. La Corte di Bologna con decreto 9.11.2007 rigettò il reclamo proposto dallo Z. osservando che correttamente era stato revocato il titolo di soggiorno e negato il rilascio di altro permesso posto che l’interessato era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per reato denotante la sua pericolosità sociale e che le esigenze di accudimento familiare erano irrilevanti quanto in fatto inconsistenti.
Per la cassazione di tale decreto Z.L. ha proposto ricorso articolante tre motivi e lo ha notificato il 30.4.2008 al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.
Il Consigliere delegato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 27.4.2009 ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso perchè effettuata, in fin violazione del R.D. n. 1611 del 2933, art. 11 presso l’Avvocatura Distrettuale ed ha proposto al Collegio l’adozione di ordine di rinnovazione. Il Collegio alla fissata udienza del 10.12.2009 ha emesso ordinanza 13659 del 2010 depositata il 4.6.2010 nella quale, in condivisione della relazione, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La cancelleria ha provveduto a richiedere la notifica del provvedimento al difensore del ricorrente avv. Paolo Virgili, non domiciliato elettivamente in Roma ma destinatario ex lege delle comunicazioni presso la cancelleria della Corte di Cassazione, detta notificazione essendo quindi avvenuta in tal forma in data 10.6.2010. Z. L., difeso da detto avv. Paolo Virgili, sull’assunto di non aver avuto alcuna comunicazione dell’ordinanza 13659/2010 ma di volervi adempiere spontaneamente, ha provveduto a rinnovare la notifica con atto notificato il 16.2.2011. Il relatore designato, preso atto della ritualità di comunicazione dell’ordinanza interlocutoria e della assenza di alcuna tempestiva rinnovazione, con relazione 28.3.2011 ha proposto di dichiarare inammissibile il ricorso. La causa è stata chiamata all’udienza dei 7.12.2011 nella quale il difensore del ricorrente, ritualmente avvisato nella predetta forma comunicatoria, non è comparso.
Diritto
OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, va pienamente condivisa con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la cui rinnovazione è stata eseguita ben dopo lo scadere del termine assegnato da ordinanza ritualmente comunicata. Non vi sono spese da regolare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011