Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27873 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27873 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo
studio dell’Avv. Luigi Fiorillop, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
SPINA SABRINA
Intimata
e sul ricorso proposto

33-5c

DA

Data pubblicazione: 12/12/2013

SPINA SABRINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via A.Mordini n. 14,
i (g A sn,;,–;
preso lo studio degli Avv.W;C lo Antonucci e Franco Salvago, che la

rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso
Controricorrente-Ricorrente incidentale

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore,

Intimata
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3125/07
del 18.04.2007/14.09.2007 nella causa iscritta al n. 10877 R.G. dell’anno
2004.
udita la relazione della causa volta nella pubblica udienza del 21.11.2013
dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. ANNA BUTTAFOCO, per delega dell’Avv. LUIGI FIORILLO, per
la ricorrente Poste Italiane;
udito l’Avv. GABRIELE SALVAGO per la controricorrente Spina;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente depositato, SABRINA SPINA agiva in giudizio nei
confronti della S.p.A. POSTE ITALIANE chiedendo l’accertamento della
nullità del termine apposto al contratto a tempo stipulato per il periodo
21.10.1999/29.02.2000 ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994 e successivi accordi
integrati,in relazione ad esigenze eccezionali conseguenti alla fase di

CONTRO

ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della
graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane.
Roma rigettava la

domanda.
Tale decisione, appellata dall’originaria ricorrente, è stata riformata dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3125 del 2007, la quale ha
dichiarato la nullità del contratto con le consequenziali statuizioni in ordine

Con sentenza del 28.05.2004 l’adito Tribunale di

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c:2

alla condanna delle Poste al pagamento,

a titolo risarcitorio, delle

retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (31 gennaio 2002)
nei limiti del triennio, decorrente dalla cessazione del rapporto (fino al 29
febbraio 2003), oltre interessi e rivalutazione.
La Corte territoriale in primo luogo ha ritenuto infondata

l’eccezione di

risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, sollevata dalla Poste

Italiane, osservando che il decorso del tempo (circa due anni e mezzo),
l’inerzia della lavoratrice prima di promuovere l’azione giudiziaria, la
percezione del TFR

senza riserve

e la mancata contestazione alla

conclusione del contratto a termine non potevano dirsi confermativi della
volontà “chiara” e “certa” della lavoratrice di porre fine definitivamente ad
ogni rapporto della società,
La Corte ha precisato, con riguardo alle “esigenze eccezionali” e alla luce
della disciplina normativa e collettiva, che le Poste potevano stipulare
validamente contratti a tempo soltanto fino al 30 aprile 1998, limite
temporale superato nel caso di specie, dal che l’illegittimità del contratto in

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questione.
La stessa Corte, con riguardo alle conseguenze scaturenti dal rapporto
dell’apposizione dell’illegittimità del termine, ha ritenuto, come già detto,
che, per il periodo in cui erano mancate le prestazioni lavorative, la

dal momento della costituzione in

mora credendi del datore di lavoro

mediante offerta delle prestazioni da parte della dipendente, offerta
rinvenibile nella lettera richiamata del 3 ottobre 2002, e ciò nei limiti del
triennio, termine valutato congruo ai fini della ricerca utile di una nuova

occupazione da parte del dipendente, decorrente dalla cessazione di fatto
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del rapporto di lavoro, ossia fino al 29. febbraio 2003.
La S.p.A. Poste Italiane ricorre per cassazione con quattro motivi.

• LaSpina resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.
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2. In via preliminare va disposta la riunione di ricorsi ex art. 335 CPC,
trattandosi di impugnazioni conto la stessa sentenza.
3. Le Poste Italiane con il primo motivo del ricorso principale lamenta
violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.
1372, 1° comma, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 Cod. Civ, sostenendo che
l’impugnata sentenza non correttamente ha respinto

l’eccezione di

risoluzione consensuale per mutuo consenso tacito, regolarmente sollevata

dalla dì società nei precedenti gradi di giudizio, e ciò nonostante la
percezione del TFR e la prolungata inerzia dei lavoratori.
Il motivo è infondato…
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr ex plurimis Cass. n. 1223
del 2013; Cass. n. 16932 del 2011; Cass. n. 23319 del 2010; Cass. n. 23554

lavoratrice avesse diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 Cod. Civ.

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del 2004) ritiene che nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un
unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto
dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto, è
configurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, qualora sia

nonché, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto
dalle parti e per altre eventuali circostanze significative- una chiara e certa
comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la
valutazione del significato e della portata di tali elementi spetta al giudice di
merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non
sussistono vizi logici e/o errori di diritto.
Nel caso di specie il giudice di merito si è attenuto al richiamato principio
osservando che dal semplice decorso del tempo e inerzia degli interessati
non si poteva dedurre la rinuncia all’esercizio del diritto, non essendo
emersi altri elementi di fatto dai quali trarre il convincimento che l’attesa
prima dell’inizio dell’azione giudiziaria avesse altri e più complessi
significati.
Tale valutazione, sorretta da adeguata e logica motivazione, si sottrae
quindi alle doglianze della ricorrente
4. Le Poste Italiane denunciano con il secondo motivo del ricorso principale
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 1362, 1363 e ss Cod.
Civ., nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello
erroneamente ha ritenuto di individuare nell’anzidetta

data del 30 aprile

1998 il preteso termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo
integrativo 25.09.1997, non considerando che tale accordo aveva natura

accertata- per il tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto,

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ricognitiva di una situazione contingente e non aveva fissato alcun limite
temporale, e ciò anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti nel
senso di escludere l’apposizione di un temine finale e quindi di dare
copertura alle assunzioni a tempo determinato anche per il periodo

Con il terzo motivo del ricorso principale le Poste Italiane deducono omessa
ed insufficiente motivazione circa il fatto decisivo, riguardante
l’individuazione della volontà delle parti collettive di fissare l’anzidetta data
del 30 aprile 1998 come termine finale di efficacia dell’accordo integrativo
30.09.1997.

Gli esposti motivi, da esaminarsi congiuntamente perché intimamente
connessi, sono inondati,
In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte
(con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001)
sulla scia di Cass. S.U. n. 4588 del 2 marzo 2006, è stato precisato che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a
quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato del lavoro per i lavoratori ed efficace salvaguardia
per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale
dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato)
e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare

successivo all’anzidetta data del 30 aprile 1998.

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contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro
di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr Cass. n. 21063 del 4
agosto 2008, Cass. n. 9245 del 20 aprile 2006). “Ne risulta, quindi, una
sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che

ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo
operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato” (cfr tra le altre, Cass. n. 21062
del 4 agosto 2008, Cass. n. 18378 del 23 agosto 2008)
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti
collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di
apposizione del termine ( cfr fra le altre, Cass. n. 18383 del 23 agosto 2008,
Cass. n. 7745 del 14 aprile 2005, Cass. n. 2866 del 14 febbraio 2004).
In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte precisato, “in materia
di assunzione a temine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25
settembre 1997, attuativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, le parti
hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione
straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
intervenute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile
1962 n. 230 (cfr fra le altre, Cass. n. 20608 del 1° ottobre 2007, Cass. n.

ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di

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7979 del 27 marzo 2008; Cass. n. 18378/2006 cit.).
La sentenza impugnata ha fornito adeguata e coerente motivazione circa la
scadenza degli accordi collettivi e ha correttamente applicato i principi di
diritto affermati dalla giurisprudenza sul punto ritenendo illegittimo il termine

5. Con il quarto motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta violazione
e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione., per avere il
giudice di appello condannato la società al pagamento delle retribuzioni
dalla data dell’asserita messa in mora individuata in una generica richiesta

di convocazione alla DPL, disapplicando il principio di effettività e
corrispettività delle prestazioni lavorative, secondo il quale il lavoratore ha
diritto alle retribuzioni dal momento dell’eventuale ripresa del servizio,
La stessa ricorrente contesta la sentenza impugnata, rilevando che non ha
tenuto conto delle prestazioni rese da lavoratore interessatb a favore di
terzi (c.d. aliud perceptum) e in tal modo ha erroneamente determinato le
retribuzioni perdute in conseguenza del rifiuto della controprestazione.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso sotto entrambi i profili.
Quanto

all’ offerta delle prestazioni lavorative i giudici di merito, con

valutazione in fatto, ne hanno i individuato – ai fini del risarcimento del
danno- la decorrenza dalla messa in mora al 3 ottobre 2002 non facendo
alcun riferimento alla richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione.
D’altro canto il ricorso non riporta né trascrive tale richiesta, violando in tal
modo il principio di autosufficienza e così impedendo in questa sede di
legittimità di verificare la decisività del rilievo.
Con riguardo all’aliunde perceptum va osservato che la censura, oltre che

apposto ai contratti in questione stipulati dopo il 30 aprile 1998.

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generica, è in contrasto con quanto più volte ritenuto da questa Corte di
legittimità circa l’inammissibilità, perché meramente esplorativa, dell’istanza
di esibizione ex art. 210 CPC, che si assume nel caso di specie formulata
dal datore di lavoro.

violazione degli arrt. 1223 e 1225 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione,
osservando che l’impugnata sentenza ha determinato in modo erroneo il
danno- conseguente all’illegittima apposizione del termine al contratto in
questione- nei limiti del triennio, danno che avrebbe dovuto essere invece
individuato nel mancato guadagno e nella perdita subita, pari all’ammontare
di tutte le retribuzioni maturate successivamente all’atto di messa in mora,
o, in diversa ipotesi, quanto meno delle retribuzioni maturate nel triennio
successivo allo stesso atto di costituzione in mora.
Il motivo è corredato da quesito di diritto di uguale tenore.
La doglianza è fondata.
La sentenza impugnata in maniera immotivata ha omesso di applicare i
criteri del risarcimento del danno indicati dall’art. 1223 cod. Civ., che
prevede il risarcimento del danno del mancato guadagno e della perdita
subita in quanto ne siano conseguenza diretta ed immediata, nel caso di
specie da individuarsi con riferimento alle retribuzioni non percepite.
La stessa sentenza, poi, in modo contraddittorio (pag. 14) ha determinato
l’ammontare del danno con riferimento alla condotta della datrice di lavoro
limitatamente al termine triennale, decorrente dalla cessazione del rapporto
e non da quella dell’offerta delle prestazioni, affermando poi la risarcibilità
per il solo periodo 3.10.2002/29.2.2003.
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6. Da parte sua la controricorrente Spina con il ricorso incidentale denuncia

7. In conclusione il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto quello
incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in
relazione a quest’ultimo ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione.

principi di diritto in precedenza evidenziati con riguardo alla determinazione
del danno , nonché dello ius superveniens, costituito dall’art. 32 -commi 5, 6
e 7- della legge n. 183 del 2010, dichiarato costituzionalmente legittimo da
Corte Cost. n. 303 del 2011, applicabile alla fattispecie.
Lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie

l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e,
rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma addì 21 novembre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

Il giudice di rinvio procederà a riesaminare la causa tenendo conto dei

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