Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27873 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2021, (ud. 06/10/2021, dep. 12/10/2021), n.27873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10638/2017 R.G. proposto da:

avv. V.G., rappresentato e difeso dall’Avv. MEGALE

ROBERTO di Napoli, con domicilio eletto in Roma, via Fermi 80,

presso lo studio dell’Avv. PESCE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco;

– intimato –

contro

GESET ITALIA SPA;

– intimato –

Ricorso contro sentenza CTR Campania n. 10172/29/16 del 16/11/2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6.10.2021 dal

Consigliere Stalla Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’avv. V.G. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 10172/29/16 del 16/11/2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi, limitatamente alle annualità 2008 e 2009, gli avvisi di accertamento Tarsu notificatigli dalla concessionaria per il Comune di Afragola, Geset Italia spa, confermando gli avvisi invece relativi alle annualità dal 2010 al 2012.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che il contribuente aveva dimostrato l’inutilizzabilità dell’immobile abitativo tassato per il periodo intercorrente tra il suo acquisto (7 aprile 2008) e l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione con attivazione della fornitura idrica (25 settembre 2009).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalle parti intimate Geset Italia spa e Comune di Afragola, contumaci anche in appello.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 nonché del Regolamento per l’applicazione della Tarsu nel Comune di Afragola, art. 10, lett. B), secondo cui non erano soggetti alla tassa i locali in condizioni di non utilizzabilità.

Segnatamente, l’immobile in questione non doveva pagare la tassa neppure per gli anni successivi al 2009, dal momento che la residenza era stata in esso trasferita soltanto il 31 maggio 2012, e che soltanto dal 30 maggio 2013 vi era stato il trasloco dei mobili. Inoltre, gli avvisi di accertamento avevano incluso nella superficie tassabile anche il locale cantinato annesso all’immobile, nonostante che quest’ultimo fosse sprovvisto delle principali utenze e fosse oggettivamente non utilizzabile negli anni in questione.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Dalla motivazione della commissione tributaria regionale – per quanto succinta – si evince come il giudice di merito si sia fatto carico del problema centrale di causa, costituito dalla affermata inutilizzabilità dei locali per l’intero arco temporale considerato dagli avvisi di accertamento opposti.

E questo problema centrale, di ordine squisitamente fattuale, è stato dal giudice di merito risolto nel senso che la condizione di effettiva e totale inutilizzabilità era stata provata dal contribuente (sul quale gravava evidentemente il relativo onere) solo “fino ad un certo arco temporale”, individuato appunto nelle sole annualità 2008 e 2009.

Il giudice di merito ha quindi ritenuto che, per converso, i locali fossero, per le annualità successive, regolarmente utilizzabili nella loro integralità (evidentemente comprese le superfici cantinate, anch’esse dedotte nei medesimi avvisi) e quindi legittimamente tassabili.

Ora, in presenza di un simile convincimento basato su una determinata ricostruzione dei fatti, non può dirsi che il giudice di appello abbia poi violato la normativa di riferimento, i cui effetti esonerativi dell’obbligo tributario presuppongono appunto ciò che il giudice di merito ha escluso, cioè l’effettiva ed accertata inutilizzabilità dei locali (per le annualità diverse e successive da quelle da lui escluse: 2008 e 2009).

Questo accertamento fattuale e probatorio non viene intaccato dalla doglianza in esame la quale si esaurisce nella dedotta violazione legislativa; ma qualora diversamente si ritenesse (cioè nel senso che, al di là della violazione normativa, la censura intenda suscitare proprio una diversa valutazione della fattispecie concreta anche sulla base della documentazione più volte richiamata nel ricorso per cassazione), allora il motivo risulterebbe finanche inammissibile, perché esulante dai limiti del sindacato di legittimità e perché formulato con modalità ben lontane dal modello legale. A maggior ragione in presenza dei più rigidi profili di sindacato della motivazione di cui alla nuova formulazione, qui applicabile ratione temporis, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tutta incentrata sull’omesso esame di fatti decisivi.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione normativa con riguardo al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3 e del Regolamento comunale, art. 12, comma 1, lett. A); ciò perché la CTR non aveva considerato che gli avvisi di accertamento non contemplavano, nonostante la circostanza fosse stata dedotta nella denuncia iniziale, la riduzione di 1/3 della tassa dovuta nel caso di immobile occupato da un solo soggetto, come risultava nella specie dimostrato dal prodotto certificato di stato di famiglia (essendosi il contribuente staccato dal nucleo familiare originario).

p. 3.2 Il motivo è inammissibile.

Valgono anche in proposito le considerazioni appena svolte circa l’indebita sovrapposizione, da parte del ricorrente, di profili (espressi) di violazione normativa (legge e regolamento) e profili (inespressi) di diversa ricostruzione fattuale.

A questo aspetto, di per sé dirimente, si associa però un’ulteriore causa di inammissibilità della doglianza, data dalla mancata ed autosufficiente indicazione della pregressa deduzione in giudizio dell’agevolazione di cui qui si lamenta la pretermissione giudiziale (stante il silenzio sul punto serbato dalla commissione regionale).

Non viene precisato se, con quali modalità ed in quale sede processuale la causa legittimante la riduzione dell’imposta (quand’anche rappresentata nella denuncia iniziale del rapporto tributario) sia stata tempestivamente e ritualmente dedotta in giudizio fin dal primo grado (risultando altrimenti inammissibile in appello per violazione del divieto di novità che pervade anche il rito tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 57).

Si è in proposito affermato (Cass.n. 5344/13 ed altre) che: “affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività.”

Queste precisazioni a fortiori dovevano essere rese nella concretezza del caso, dal momento che la sentenza impugnata – come detto – non fa menzione alcuna, neppure nella rievocazione dei fatti di causa e dei motivi di opposizione, della questione poi non decisa. Sicché viene a mancare anche l’autosufficiente specificazione dell’effettiva deduzione in causa dell’agevolazione e dei suoi presupposti in fatto e diritto; e, con ciò, degli elementi di decisività della domanda che si assume sostanzialmente obliterata dal giudice di appello.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del citato Regolamento comunale, art. 13, comma 2, dal momento che gli avvisi di accertamento avevano applicato la tassa su una superficie superiore a quella effettiva, così come accertata dal personale Geset spa che aveva operato il sopralluogo per conto del Comune. Inoltre una superficie di 30 m2 era stata classificata, e conseguentemente tassata, come “uffici vari” nonostante che si trattasse di una stanza abitativa arredata con libreria, scrivania e computer ma senza esercizio in essa di attività professionale o d’ufficio.

p. 4.2 Palese è l’inammissibilità di questo motivo, in quanto ancora una volta finalizzato ad una rivisitazione degli elementi fattuali della fattispecie impositiva.

Sicché, anche in tal caso, in tanto potrebbe concepirsi una violazione di legge (per come dedotta) in quanto il giudice del merito avesse effettivamente riscontrato, senza però trarne le dovute conseguenze legali, l’erroneità sia della superficie tassata (peraltro individuata negli avvisi in quella autodenunciata dal contribuente, come da questi riconosciuto) sia della destinazione ad ufficio professionale di parte dei locali abitativi.

Il che non e’, o comunque non può essere verificato (a maggior ragione in presenza di censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nel giudizio di legittimità, in pratica assunto dal ricorrente – seppure attraverso l’apparente filtro della violazione di legge – quale vero e proprio terzo grado di merito.

p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la commissione tributaria regionale aveva compensato le spese del giudizio di appello pur dopo aver in parte accolto il gravame, e senza neppure rivedere, nell’ambito di una rideterminazione unitaria, la disciplina delle spese di primo grado all’esito della parziale riforma della sentenza appellata.

p. 5.2 Il motivo è infondato.

Il giudice di appello nulla ha disposto sulle spese del grado stante la mancata partecipazione al giudizio delle parti appellate.

Quanto alla censurata compensazione delle spese anche in rapporto al primo grado di giudizio (e comunque ai gradi di merito nel loro complesso, così come riferita dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso), va ritenuto che si sia trattato di decisione del tutto legittima ex art. 92 c.p.c., perché basata sul fatto obiettivo che la domanda iniziale del contribuente (di annullamento di tutti indistintamente gli avvisi di accertamento opposti) aveva trovato accoglimento (e così fino al presente decisum di legittimità) solo in parte (per due annualità su cinque).

Ora, visto che si verteva propriamente di un tipico caso di accoglimento solo parziale della domanda (risultando infatti il contribuente soccombente sulle annualità d’imposta successive al 2009), del tutto giustificata – e comunque qui non sindacabile – doveva ritenersi la scelta di compensazione su entrambi i gradi come sostanzialmente recepita dal giudice di appello.

Il ricorso va in definitiva rigettato; nulla si provvede sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata partecipazione al giudizio delle parti intimate.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA