Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27871 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.S. elett.te domiciliato in ROMA, P.le Clodio 12 presso

l’avv. Spaziani Luigi con l’avv. Beretti Franco del Foro di Reggio

Emilia che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Reggio Emilia – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto 13.1.2009 della Corte di Appello di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

7.12.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento in data 7.4.2007 il Questore di Reggio Emilia, all’esito di rilievi dattiloscopici, ha revocato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a suo tempo rilasciato al cittadino (OMISSIS) Z.S. sull’assunto che fosse emersa la pericolosità sociale del predetto. Il Tribunale di R.E. con decreto 23.06.2008 ha respinto l’opposizione dell’interessato e la Corte di Appello di Bologna, adita con reclamo del Z., con decreto 13.1.2009 ne ha rigettato l’impugnazione. Ha affermato la Corte di merito che le nuove norme di cui al D.Lgs. n. 5 del 2007 conferivano particolare rilevanza, ostativa al rilascio ed al mantenimento del p.d.s., alla pericolosità sociale dello straniero, che ne emergeva la possibilità che l’interesse al mantenimento della sicurezza dello Stato assumesse rilievo superiore a quello della unità familiare dell’interessato, che in particolare emergeva una situazione quale quella delineata in relazione alla vita dello Z. anteriore al ricongiungimento del 2006 (ricongiungimento che aveva poi dato corso ad una tenue stabilizzazione della sua presenza in Italia), che a carico dello Z. militavano due pregresse espulsioni, l’accertamento della sua guida di vettura costosa senza patente, l’esistenza di precedenti penali, come attestato dalla stessa commissione in data 7.9.2007 del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del t.U..

Per la cassazione di tale decreto Z.S. ha proposto ricorso con tre motivi il 24.2.2010 non resistito da difese dell’Amministrazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo, infatti, ampiamente censura l’interpretazione data dalla Corte di Bologna al criterio della pericolosità sociale ostativa al permesso di soggiorno ed appunta la sua doglianza sull’avere detta Corte esclusivamente fatto capo ad una condanna D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter: il quesito esplicita il riferimento del decreto a tale condanna quale esclusivo indebito indice di pericolosità. Il motivo non coglie la ratio della decisione. La Corte di merito – infatti – non ha affatto dato rilievo decisivo alla predetta condanna (rilievo che sarebbe stato ex se da escludere visto che detta condanna era successiva alla data di contestata revoca del permesso di soggiorno), ma lo ha assunto ad elemento di sintomatico completameto della diagnosi di pervicace inosservanza della legge, non casualmente ponendolo a concisione della sua motivazione. La pericolosità è stata infatti fondata sulle pregresse espulsioni, sulla presenza di innominati “precedenti penali”, sul controllo alla guida di potente ed ingiustificata autovettura, privo di patente. Di tali giustificazioni del giudizio di pericolosità non è traccia alcuna nei quesito conclusivo che, fraintendendo la ratio assai chiara del decreto, attribuisce alla sola condanna ex art. 14, comma 5 ter la valutazione di pericolosità. Il secondo motivo censura in termini di contraddizione argomentativa la valutazione di prevalenza dell’interesse alla sicurezza dello Stato sull’interesse al mantenimento dell’unità familiare dello Z.. La censura non si appunta su alcun vizio logico dell’argomentare ma assomma soltanto, senza esporre in alcun luogo la doverosa sintesi conclusiva, una serie di proprie espressioni di dissenso e la propria opinione per la quale tenui sarebbero le esigenze di sicurezza e prevalenti quanto acclarate quelle di stabilità del vincolo familiare. La doglianza è inammissibile. Il terzo motivo lamenta che la Corte di merito si sia risolta a condannare lo Z. alla refusione delle spese in favore dell’Amministrazione sull’erroneo presupposto che essa fosse stata difesa dall’Avvocatura dello Stato, circostanza non vera. La censura è inammissibile. Posto che il decreto impugnato da atto in intestazione che l’amministrazione, con il patrocinio dell’Avvocatura Erariale, fosse “resistente” e che la condanna viene correlata alla soccombenza, l’errore di aver ritenuto costituita una parte che tale non era incontrovertibilmente (come afferma lo Z. in questa sede) è solo un errore revocatorio che avrebbe dovuto essere denunziato innanzi allo stesso Giudice e non già portato, con l’impropria formula della violazione dell’art. 91 c.p.c., innanzi a questa Corte.

Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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