Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27870 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22730-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANE TIZIANA;

– ricorrente –

contro

E.L.Y. COPIE SNC;

– intimata –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 399/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

La corte di appello di Milano con la sentenza n. 399/2018 aveva dichiarato prescritti i crediti relativi a 15 cartelle emesse dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti di E.L.Y. copie snc (in persona del legale rappresentante F.R.E.). La corte aveva ritenuto che le cartelle erano state notificate, che il termine di prescrizione del credito ad esse relativo fosse quinquennale, che successivamente alle stesse era stato notificato provvedimento di iscrizione ipotecaria in data 27.9.2009 e che nel corso dei cinque anni successivo a tale ultimo termine alcun ulteriore atto interruttivo era intervenuto, sicchè i crediti erano da considerarsi prescritti, ritenendo quindi assorbiti gli ulteriori motivi.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate Riscossione proponeva ricorso affidato a 2 motivi. Inps ha prodotto procura in al calce al ricorso notificato.

ELY Copie rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) con il primo motivo l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 100 c.p.c.; artt. 2 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver, la corte territoriale, ritenuto inammissibile la domanda della società, essendo stata fornita la prova della avvenuta notifica delle cartelle. Rilevava inoltre l’omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto la agenzia non aveva posto in esecuzione le cartelle, sicchè alcun interesse era evincibile in concreto.

Il motivo risulta infondato. La Corte territoriale ha in concreto valutato il decorso del termine di prescrizione dalla data di notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria (27.9.09) ed ha, rispetto a questo, considerato il termine di prescrizione quinquennale e l’assenza, medio tempore, di ulteriori atti interruttivi. Il motivo relativo alla eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, stante la avvenuta notifica delle cartelle e la mancata messa in esecuzione delle stesse, risulta quindi inconferente rispetto alla statuizione inerente la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito come valutata dalla corte territoriale.

2) Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49,D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Parte ricorrente denuncia applicazione del termine quinquennale anche invocando un mutamento di orientamento rispetto alle statuizione di questa corte a SSUU n. 23397/16.

Questa Corte ha chiarito che ” Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative” Al principio ulteriormente confermato anche da Cass. n. 11800/2018; 31817/2018, deve quindi darsi continuità, non ravvisandosi nuove ragioni rispetto a quelle già esaminate dalle Sezioni Unite, tali da determinare mutamento dell’orientamento.

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla nei confronti di Ely Copie snc.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA