Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2787 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. un., 09/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. e R.G., domiciliati in Roma, Via P.

Aretino 69, presso l’avv. MONACO A., che li rappresenta e difende,

unitamente all’avv. A. Stellato, come da mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle

Amministrazioni Pubbliche);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3769/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 29 settembre 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore dei ricorrenti, avv. Stellato, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. PIVETTI Marco, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e la giurisdizione del giudice amministrativo, a pronunciarsi sulla domanda proposta da R. F. e da suo padre R.G. per l’esecuzione dell’obbligo, che secondo gli attori aveva assunto l’Inpdap, di vendere a R.F. uno dei due alloggi condotti in locazione da R.G..

Hanno ritenuto i giudici del merito che l’Inpdap aveva inviato al solo R.G. l’invito a esercitare il diritto di prelazione per entrambi gli alloggi da lui condotti in locazione.

Sicchè l’ente previdenziale non aveva assunto nei confronti di R.F. alcun obbligo di cui si potesse richiedere l’esecuzione in forma specifica al giudice ordinario.

Contro la sentenza d’appello ricorrono ora per cassazione R. F. e R.G., che propongono un unico motivo d’impugnazione, mentre non ha spiegato difese l’Inpdap.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 6 e della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 6, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostengono che, secondo quanto prevede la L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 6, il diritto di prelazione compete anche ai familiari conviventi del conduttore dell’alloggio posto in vendita. Sicchè l’invito a esercitare il diritto di prelazione, benchè rivolto al solo R.G., vincolò l’Inpdap anche nei confronti di R.F., allorchè il diritto riconosciutogli dalla legge fu dal ricorrente effettivamente esercitato. Ed è indiscusso ormai in giurisprudenza che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di esecuzione dell’obbligo della pubblica amministrazione di concludere un contratto.

2. Il ricorso è fondato, quanto alla questione di giurisdizione.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande di esecuzione dell’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il contratto con il privato cui sia riconosciuto un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore della proprietà di un immobile (Cass., sez. 1^, 8 gennaio 2007, n. 85, m. 595017, Cass., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 2063, m. 560406). Sicchè, essendo qui in discussione il diritto di R.F. ad acquistare la proprietà di uno degli alloggi condotti in locazione dal padre, spetta al giudice ordinario accertarne l’esistenza.

Nondimeno è vero che il diritto di prelazione riconosciuto dalla L. n. 560 del 1993, può essere esercitato anche dai familiari conviventi degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ma la L. n. 560 del 1993, non si applica alle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, qual è l’Inpdap, essendo disciplinate queste dismissioni, dal D.Lgs. n. 104 del 1996, il cui art. 6 comma 5 riconosce il diritto di prelazione, oltre che al conduttore, solo a suoi eredi già con lui conviventi.

Sicchè R.F., benchè convivente con il padre R. G., non era legittimato ad esercitare il diritto di prelazione sull’immobile ancora condotto in locazione dal padre, perchè solo in caso di decesso del conduttore il diritto di prelazione spetta ai suoi eredi. E quindi la comunicazione a R.G. dell’invito a esercitare tale diritto non fece sorgere alcun obbligo dell’Inpdap a concludere il contratto di vendita con il figlio.

Nel riconoscere la giurisdizione negata dalla Corte d’appello di Roma, pertanto, questa Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., perchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda di R.F. deve essere rigettata.

L’andamento e l’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA