Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2787 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2787 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 436-2015 proposto da:
ANGOTTI BORDA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 221 presso la segreteria
CONFSAL, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA
COGO;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, P.Z A MAZZINI
27 presso lo studio TRIFIR0′, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE TRIFIR0′;

controricorrente avverso la sentenza n. 1442/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 15/04/2014;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 20 novembre 2014, la Corte di appello di

sentenza n. 8851/2012, liquidava l’ammontare delle spese, diritti ed
onorari dovuti da Poste Italiane S.p.A. per la fase di merito nel giudizio
promosso da Maurizio Borda Angotti nella seguente misura: euro
300,00 per diritti, 400,00 per onorari ed euro 95,00 per spese per il
primo grado; euro 500,00 per diritti, 700,00 per onorari ed euro 148,00
per spese per il secondo grado;
che la Corte territoriale procedeva alla liquidazione dei termini sopra
indicati “sulla scorta delle tabelle allora vigenti, tenendo conto del valore
indeterminabile della controversia, della scarsa difficoltà della
controversia, appartenente a un filone di cause ricorrenti sui contratti a
termine, e delle note di spesa indicate dalla parte ricorrente”;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Borda
affidato a quattro motivi cui resiste Poste Italiane s.p.a. con
controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis. Cod.
proc. civ. in cui si ribadiscono le argomentazioni di cui la
controricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

Ric. 2015 n. 00436 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

Milano, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con

che: con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794,
degli artt. 1, 4, 5, 6 della tariffa forense allegata al D.M. 585/1994 e al
D.M. n. 127/ 2004, nonché vizio di motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio ( in relazione all’art. 360, primo

della controversia nella specie, ‘indeterminabile’ lo scaglione di
riferimento era quello da 25.882,84 ad curo 51.645,69 per il primo grado
(D.M. 585/1994) e quello da 25.900,01 a 51.700,00 per il secondo
grado (D.M. n. 127/ 2004) e che la Corte territoriale, pur dando atto
della nota spese depositata dal ricorrente, aveva liquidato i diritti (in
euro 300 per il primo grado ed in euro 500 per il secondo grado)
procedendo ad una riduzione degli importi ed eliminando voci senza
alcuna motivazione e gli onorari in modo non coerente con la
complessità, rilevanza ed importanza delle questioni trattate e in misura
non corrispondente al tariffario di cui ai D.M. citati; con il secondo
motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e
112 cod. proc. civ., dell’art. 24 della legge n. 794/42 nonché degli artt.
15 del D.M. n. 585/1994 e 14 del D.M. n. 127/ 2004, nonché vizio di
motivazione ( in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.
proc. civ.) in relazione al mancato riconoscimento del rimborso delle
spese generali; con il terzo motivo si deduce violazione degli art. 91 e
112 cod. proc. civ., dell’art. 24 della legge n. 794/42 nonché omessa
pronuncia in relazione alla mancata liquidazione delle spese processuali
del giudizio di legittimità; con il quarto motivo viene lamentata
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché
vizio di motivazione in relazione alla disposta compensazione delle
spese del giudizio di rinvio;

Ric. 2015 n. 00436 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) evidenziandosi che essendo il valore

che il primo motivo è fondato essendo di tutta evidenza che la
liquidazione delle spese dei giudizi di merito così come operata dalla
corte territoriale, tenuto conto delle voci indicate dal ricorrente, nel
rispetto del principio di autosufficienza, con riferimento al valore della
causa (si vedano le note spese relative al giudizio di primo e eli secondo

Cass. 19 aprile 2006, n. 27804; Cass. 29 ottobre 2014, n. 22983); ed
infatti in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa
Corte, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D.
n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la
causa risulti di facile trattazione, di attribuire l’onorario in misura
inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia
espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del
processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale
attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente
indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia; né siffatto
obbligo di motivazione è venuto meno per effetto della L. n. 794 del
1942, art. 4, che, nel prevedere la riduzione – peraltro applicabile solo
alla voce degli onorari e non anche a quelle dei diritti e delle spese detta
norma non fa riferimento – dei minimi tariffari per le controversie di
particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa
superare il limite della metà, sicché, indicando il limite massimo della
riduzione degli onorari, ha integrato la previsione di cui al citato art. 60,
presupponendo, quindi, che detta riduzione sia motivata (Cass. 21
novembre 2008, n. 2779; Cass. 9 giugno 2006, n. 13478; Cass. 7
settembre 2007, n. 18829);
che il secondo motivo è assorbito dovendosi comunque osservare che
il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell’art. 15
della tariffa professionale, approvata con d.m. n. 585 del 1994 e dell’art.
Ric. 2015 n. 00436 sez. ML – ud. 06-12-2017
-4-

grado), abbia violato gli inderogabili minimi tariffari applicabili (cfr.

14 della tariffa professionale, approvata con d.m. n. 127 del 2004), spetta
all’avvocato in via automatica e con determinazione ‘ex lege’, dovendosi,
pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di
procuratore nella misura del 10°/0 e 12,50/%, anche senza espressa
menzione nel dispositivo della sentenza (v. Cass. 20/8/2015, n. 17046);

delle spese del giudizio di legittimità nonostante al giudice del rinvio la
causa fosse stata rimessa anche per provvedere su tali spese;
che, infine, anche il quarto motivo è fondato in quanto la Corte
territoriale, nel regolamentare le spese del giudizio in riassunzione, ha
contravvenuto al principio secondo il quale colui che attivamente o
passivamente si espone all’esito del processo oltre a conseguire i
vantaggi deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli
che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio
della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente
conseguenziali e strettamente dipendenti dalla attività della parte rimasta
soccombente ma derivate dagli eventuali errori in cui può incorrere il
giudice nei vari gradi o fasi del processo (cfr. Cass. 19/4/2006, n. 9049;
Cass. 11/4/2013, n. 8886);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, vanno accolti il
primo il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo,
l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano
in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, il terzo ed il quarto,
assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di
Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio.
Ric. 2015 n. 00436 sez. ML – ud. 06-12-2017
-5-

che il terzo motivo è fondato essendo stata omessa la liquidazione

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

_I residente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA