Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2787 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.M.V. – Costruzioni Metalliche Vignando Raffaele & C. s.n.c, e

ditta

individuale Costruzioni Metalliche Vignando di V.R.;

– intimate –

avverso la decisione n. 65/11/07 della Commissione tributaria

regionale di Trieste, emessa il 19 luglio 2010 2007, depositata il 26

settembre 2007, R.G. 454/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione

che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei

fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente e di V.R. della cartella di pagamento notificata l’11 gennaio 2005 e relativa alla dichiarazione IVA per l’anno 1999 cui non era seguito il pagamento dell’imposta. I ricorrenti hanno chiesto, preliminarmente, la dichiarazione di nullità della cartella in relazione al suo difetto di motivazione;

2. La C.T.P. di Pordenone ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 54 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e pone alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: se ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo, a seguito di attività di liquidazione mediante procedura automatizzata D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 36 bis, debba contenere il mero riferimento all’imposta e alle sanzioni e agli interessi eventualmente dovute anzichè, come ritenuto dal giudice di seconde cure, una motivazione specificante le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria;

Ritiene che:

1. il ricorso sia fondato in quanto, come la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (Cass. civ. , sez. 5^, n. 13335 del 10 giugno 2005), in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'”an” ed il “quantum” della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa, deve essere differenziata – anche alla luce del principio di cui all’art. 97 Cost., – in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo.

Devesi, pertanto, distinguere tra l’atto, più semplificato, di mera liquidazione dell’imposta corrispondente a quanto dichiarato dal contribuente, quale l’attività di liquidazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, avente carattere estremamente elementare, tanto da richiedere procedure automatizzate, e quello di vero e proprio accertamento di un’imposta perchè non dichiarata o maggiore di quella dichiarata, che richiede, invece, un’adeguata motivazione;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile ma ad essa va aggiunta la considerazione per cui la giurisprudenza citata nella relazione quanto alla sufficienza della motivazione della correzione della liquidazione dell’imposta sulla base della dichiarazione del contribuente è ben applicabile anche in materia di IVA (Cass. Civ. 12762/2006). Infatti il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, prevede, analogamente, che l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e che, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; e) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonchè dalle liquidazioni periodiche di cui agli art. 27, art. 33, comma 1, lett. a), e art. 74, comma 4. Pertanto in base all’art. 54 bis quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al art. 60, comma 6, al contribuente;

Inoltre va richiamata la circostanza per cui in tema di IVA ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 bis e 60, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, prevede l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del trenta per cento dell’importo non versato; con tale normativa è stato implicitamente abrogato il sesto comma dell’art. 60 citato, nella parte in cui prevedeva l’invio del preventivo invito al versamento la cui unica funzione è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione è stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito (Cass. Civ. n. 22437/2008);

il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Friuli che si atterrà agli indirizzi giurisprudenziali citati e deciderà anche in merito alle spese processuali del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Friuli che deciderà anche in merito alle spese processuali del giudizio di cassazione;

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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