Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27869 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

E.L.C.E. DI GUIDI F. s.a.s. o EDIL LIDO COSTRUZIONI EDILIZIE di Guidi

Fiorella s.a.s (già E.L.C.E. Edilido Costruzioni Edilizie s.r.l.)

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cuboni n. 12, presso

lo studio dell’Avvocato Elisa Noto (studio Macchi di Cellere e

Gangemi), rappresentata e difesa dall’Avvocato Lazzeretti Mario per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GIANNECCHINI ENZO E CERAGIOLI ALFIERO s.n.c, in liquidazione (P.I.:

(OMISSIS)); G.E. ((OMISSIS)) e

C.A. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in Roma, via Leopoldo Nobili n. 11, presso lo studio

dell’Avvocato Mario Macchia, rappresentati e difesi dall’Avvocato

Baldini Alessandro per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 1198 del

2010, depositata in data 9 agosto 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

dicembre 2011 dal Consigliere Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Mario Lazzeretti;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

conformemente alla relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con citazione notificata il 16 dicembre 1989 l’Impresa edile Giannecchini Enzo e Ceragioli Alfiere s.n.c. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lucca, la E.L.C.E. Costruzioni Edilizie per sentirla condannare al pagamento di Euro 15.529,13 per le opere edilizie realizzate in favore di quest’ultima in esecuzione di un appalto, nonchè al risarcimento del danno per recesso ingiustificato;

che costituitasi in giudizio, la società convenuta, oltre a contestare la domanda, formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per i vizi e le difformità delle opere eseguite;

che con sentenza del 24 novembre 2005 il Tribunale di Lucca rigettava le domande dell’attrice e, accogliendo la riconvenzionale, condannava la società Giannecchini e Ceragioli al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 39.943,35 per i vizi delle opere inerenti al fabbricato e di Euro 41.543,79 per i vizi riguardanti il muro di contenimento in cemento armato;

che avverso tale pronuncia proponeva appello la società Giannecchini e Ceragioli lamentando che il Tribunale: non aveva tenuto conto dei corrispettivi ad essa dovuti, pur essendo questi del tutto pacifici ;

aveva omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di indennizzo conseguente al recesso ingiustificato della committente ex art. 1671 cod. civ.; aveva di contro accolto una domanda riconvenzionale tardiva e comunque infondata nel merito;

che l’appellante rilevava inoltre la decadenza della controparte dalle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ., risalendo la prima contestazione delle opere al 1989 e deduceva, in particolare, la esclusione della propria responsabilità con riferimento alla realizzazione del muro di cemento armato, essendo stata l’opera collaudata nel 1995;

che chiedeva, infine, la restituzione di Euro 105.938,42 pagati per via della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;

che si costituiva nel giudizio di appello la E.L.C.E. – Edil Lido Costruzioni Edilizie di Guidi Fiorella s.a.s. (già E.L.C.E. Edilido Costruzioni Edilizie s.r.l.) negando la fondatezza del gravame ed evidenziando che i difetti riscontrati inficiavano comunque il preteso credito dell’appaltatore;

che l’appellata precisava di non avere mai receduto dal contratto di appalto; confutava, ancora, le eccezioni di prescrizione e decadenza mosse dalla controparte; proponeva, infine, domanda riconvenzionale ritenendo che il Tribunale le avesse accordato solo la metà del risarcimento spettantele;

che la Corte d’ Appello di Firenze, con sentenza n. 1198 del 2010, ha ritenuto la E.L.C.E. non decaduta dalla garanzia per i vizi delle opere effettuate in esecuzione del contratto di appalto, in quanto immediatamente contestati;

che tuttavia, in merito alla responsabilità dell’appaltatore, la Corte ha distinto quella per vizi delle opere relative al fabbricato da quella per vizi della costruzione del muro in cemento armato poi crollato;

che quanto al primo punto il giudice di secondo grado, sulla scorta del rilievo per cui l’appellante non aveva in alcun modo contestato l’esistenza dei vizi inerenti il fabbricato riscontrati in primo grado, ha ritenuto definitivamente accertato il danno in capo all’E.L.C.E., pari ad Euro 39.943,35;

che la Corte d’appello ha proceduto, peraltro, a scomputare da questa somma dovuta all’E.L.C.E. quella di Euro 15.529,13 dovuta da quest’ultima all’appellante;

che quanto alla responsabilità per i vizi delle opere concernenti il muro in cemento armato la Corte d’appello, pur ritenendo la relativa domanda risarcitoria ritualmente proposta – in quanto, essendo il crollo del muro intervenuto in pendenza di giudizio, trattavasi di una mera emendatio libelli -, ha reputato però insussistente la responsabilità della Giannecchini e Ceragioli, dovendosi ritenere quest’ultima mera esecutrice materiale di quanto disposto dal progettista;

che la Corte ha respinto poi la domanda di indennizzo per recesso ingiustificato sul rilievo che i lavori al momento del preteso recesso erano ormai conclusi per stessa ammissione della parte appellante;

che la Corte territoriale ha, infine, dichiarato inammissibile la domanda di restituzione di Euro 105.938,42 in quanto proposta nella comparsa conclusionale;

che quanto alle spese, la Corte fiorentina ha confermato a carico della Giannecchini e Ceragioli le spese del primo grado di giudizio e ha, invece, imputato alla E.L.C.E. quelle del secondo;

che nei confronti di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.L.C.E. di Guidi F. s.a.s. o Edil Lido Costruzioni Edilizie di Guidi Fiorella s.a.s (già E.L.C.E. Edilido Costruzioni Edilizie s.r.l.) sulla base di due motivi;

che hanno resistito, con controricorso, la Giannecchini Enzo e Ceragioli Alfiero s.n.c., in liquidazione, nonchè i singoli soci G.E. e C.A.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso dell’accoglimento del ricorso, ancorchè per evidente errore materiale, la proposta si conclude con la prognosi di rigetto del ricorso, laddove la motivazione svolta nel corso della relazione è univocamente orientata nel senso dell’accoglimento del ricorso stesso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

che il Collegio non ritiene sussistente l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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