Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27869 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27869 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 26994-2010 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
CHINOTTO l, presso lo studio dell’avvocato MAJONICA
ROMANA, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato LAX PIERLUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3236

contro

MEDDI STEFANIA C.F. MDDSFN66L68H501M;
– intimata –

Data pubblicazione: 12/12/2013

Nonché da:
MEDDI STEFANIA C.F. MDDSFN66L68H501M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SOLFANELLI ANDREA, D’ONOFRIO SARA che
la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1741/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2009 R.G.N.
3499/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato CELEBRANO GIULIO per delega MAJONICA
ROMANA;
udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.2009, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto
dalla RAI s.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile,
per intervenuta transazione, la domanda relativa ai contratti a termine stipulati con Meddi
Stefania anteriormente al 29.9.1997 ed aveva dichiarato la nullità del termine apposto a
quelli stipulati successivamente, dichiarando l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di

nella qualifica di assistente ai programmi di 3° livello, e condannando la società al
pagamento, in favore della lavoratrice, delle retribuzioni dalla data della messa in mora del
29.6.01.
Riteneva la Corte del merito che la mancanza di assistenza sindacale aveva privato la
transazione del requisito dell’inoppugnabilità, ma che la stessa soggiaceva al termine
semestrale di impugnativa dal quale l’istante era decaduta. Osservava che il diritto
abdicato era attuale ed esigibile e che, quindi, fosse corretto quanto affermato dal primo
giudice in merito all’inammissibilità della domanda di nullità dei primi sei contratti a
termine.
Aggiungeva che, anche dopo l’accordo sindacale del 5.4.1997, doveva ritenersi che fosse
rimasto inalterato il concetto di specificità del programma di cui all’ad. 1 lett. e) della legge
230/62, nel senso della durata limitata e della atipicità e singolarità rispetto ad ogni altro
programma normalmente organizzato con apporto di peculiare contributo professionale
tecnico od artistico, non assicurabile da altri dipendenti.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la s.p.a. RAI, affidando l’impugnazione a due
motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’ad. 378 c.p.c.
Resiste la Meddi, che propone, altresì, ricorso incidentale fondato su tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’ad. 335 c.p.c.
Con il primo motivo, la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’ad. 360, n. 3, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione della legge 20.2.1987 n. 56, art. 23, e dell’accordo
sindacale 5.4.1997, stipulato in applicazione di detta legge tra la RAI e le 00. SS.,
richiamando pronunzia della Corte di legittimità a s. u. n.4588/2006, secondo la quale
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lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 29.9.1997, con inquadramento della Meddi

unico requisito legittimante l’ipotesi di contrattazione a termine, in base all’accordo del
5.4.1997 ed alla interpretazione chiarificatrice da parte di successivo accordo, è da
ritenere l’indicazione nel contratto del programma o dei programmi per i quali si è
proceduto all’assunzione, onde doveva considerarsi errata la interpretazione fondata sulla
necessità del vincolo di necessità diretta con richiamo a pronunzie riguardanti contratti
stipulati ex art. 1, lett. E, della legge 230/62.

e 112 c.p.c. relativamente alla questione dell’aliunde perceptum, assumendo che la
richiesta di esibizione della documentazione fiscale era diretta ad accertare eventuale
attività lavorativa espletata dalla ricorrente e che non fosse necessario sollevare alcuna
eccezione in tal senso, essendo sufficiente la tempestività della deduzione. Sostiene,
pertanto, che la Corte del merito avrebbe dovuto accogliere la richiesta avanzata al
riguardo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Meddi si duole della omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’ art. 360, n. 5,
c.p.c., evidenziando che il contratto del 29.9.1997 non era stato stipulato ai sensi
dell’accordo sindacale del 5.4.1997, applicativo dell’art. 23 I. 56/87, ma della I. 230/62, per
cui risultava violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, la lavoratrice ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa
applicazione, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2113, 1965, 1969 e 1362 e ss. c.
c., e riporta il testo del verbale di conciliazione per rilevare che dallo stesso non era
evincibile un automatico effetto di dismissione del diritto all’accertamento della natura a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro e che l’atto non era qualificabile come
transazione, per difetto dei relativi presupposti. Ritiene che manchi la res dubia e che
nell’atto non sia rilevabile la indicazione delle opposte pretese e delle reciproche
concessioni, contenendo lo stesso mera dichiarazione di stile e mancando una lite da
transigere.
Infine, col terzo motivo dell’impugnazione incidentale, la Meddi lamenta violazione e falsa
applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2113, 1418, 1965, 1969, 2697 c.
c., degli artt. 112, 132, 414 c.p.c. e 118 disp. att. cpc, nonché omessa e insufficiente
motivazione, evidenziando che era stata richiesta prova per testi in relazione alla
circostanza che non era stata prospettata alla ricorrente la possibilità di rinunziare alla
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Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416

conversione del rapporto a tempo indeterminato. Rileva, inoltre che alla mancanza di
assistenza sindacale è riconnessa la conseguenza sanzionatoria della nullità e non quella
della normale impugnabilità entro il termine semestrale.
Il ricorso principale è infondato. Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare che la
società, nel riportare i motivi di appello, precisa che in quella sede era stato evidenziato
che non tutti i contratti erano stati stipulati ai sensi dell’art. 1 lett. e) della I. 230/62 e che,

rapporto doveva ritenersi cessato alla data del 31.5.1998 (di scadenza del relativo
contratto), per gli effetti novativi dei successivi, da ritenere conformi alla legge ed
all’accordo collettivo (v. pag. 8 del ricorso per cassazione). Tale impostazione rende
evidente che il primo dei contratti successivi alla intervenuta transazione ricadesse sotto il
vigore della normativa di cui alla legge 230/62, on corretta deve ritenersi la decisione
impugnata che ha richiamato la giurisprudenzal(Suprema Corte, che ha ripetutamente
affermato che, affinchè il rapporto di lavoro a termine possa ritenersi legittimo, è
necessario il concorso di una pluralità di requisiti, essenzialmente riferibili alla
temporaneità e specificità dello spettacolo e dell’esigenza lavorativa che il contratto è
diretto a soddisfare, ed in particolare , a) che il rapporto si riferisca ad una esigenza di
carattere temporaneo della programmazione televisiva o radiofonica, da intendersi non nel
senso della straordinarietà o occasionalità dello spettacolo (che ben può esse anche
diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo stesso abbia una durata
limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda, per cui,
essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore
nell’impresa; b) che il programma, oltre ad essere temporaneo nel senso sopra precisato,
sia anche caratterizzato dalla atipicità e singolarità rispetto ad ogni altro evento
organizzato dall’azienda nell’ambito della propria ordinaria attività radiofonica e televisiva,
per cui, essendo dotato di caratteristiche idonee ad attribuirgli una propria individualità ed
unicità (quale species di un certo genus) lo stesso sia configurabile come un momento
episodico dell’attività imprenditoriale, e, come tale rispondente anche al requisito della
temporaneità; c) che, infine, l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si
inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello
specifico spettacolo o programma, sicchè non può ritenersi sufficiente a giustificare
l’apposizione del termine la semplice qualifica tecnica o artistica del personale,
richiedendosi che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del
lavoratore sia indispensabile per la buona realizzazione dello spettacolo, in quanto non
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anche ove fosse stata ritenuta l’illegittimità del primo di essi ex I. 230/62, in ogni caso il

sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda (ex multis, solo da ultimo,
Cass. n. 17053/2008; Cass. N. 8385/2006; Cass. N. 1291/2006).
Di tali criteri interpretativi, che il Collegio condivide e ritiene di confermare, la sentenza
impugnata ha fatto puntuale applicazione, per cui nessuna censura può essere mossa alla
stessa, osservandosi che deve essere corretta unicamente la motivazione con riguardo
all’affermazione che, anche dopo l’accordo sindacale del 5.4.1997, doveva ritenersi che

legge 230/62, nel senso della durata limitata e atipicità e singolarità rispetto ad ogni altro
programma normalmente organizzato con apporto di peculiare contributo professionale
tecnico od artistico non assicurabile da altri dipendenti, e che, invece, doveva essere
affermato che, in base alla delega in bianco conferita dalla legge 56/87 alla contrattazione
collettiva, l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine era svincolata dai
requisiti della precedente normativa, prevedendosi unicamente l’individuazione del titolo
del programma (v., da ultimo, Cass. 14.9.2012 n. 15455).
Non è revocabile in dubbio che la disposizione dell’accordo dell’aprile 1997 ben possa
avere previsto assunzioni a termine per programmi individuati anche in carenza del
requisito di specificità oggettiva e soggettiva che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, è individuato nella L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e). Peraltro, la lettera della
disposizione aggiunge l’aggettivo “specifici” unicamente alla ipotesi in cui il lavoratore sia
assunto per una pluralità di programmi precisando altresì, che in questo caso, l’impegno
per ciascun programma non deve esaurire la prestazione giornaliera e/o settimanale.
Dunque, a differenza di quanto previsto dalla della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e), come
modificato dalla L. n. 266 del 1977, quando la assunzione sia correlata alla realizzazione
di un unico programma – id est di un singolo spettacolo sia pure suddiviso in puntate – non
è necessario il requisito della specificità, risultando la prestazione dedotta in contratto
chiaramente determinata mediante la indicazione, nel contratto medesimo, del titolo del
programma stesso. Viceversa, se la assunzione avviene in riferimento ad una pluralità di
programmi occorrono gli ulteriori requisiti della specificità e della limitata estensione oraria
dell’impegno richiesto per ciascun programma, evidentemente al fine di evitare che la
apposizione di termine divenga la forma “normale” di assunzione dei lavoratori. In altri
termini quando la prestazione del lavoratore assunto a termine debba essere utilizzata per
la realizzazione di diversi programmi questi devono presentare peculiari caratteristiche,
essere, cioè, specifici e comportare ciascuno un impegno lavorativo ridotto di talché la
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fosse rimasto inalterato il concetto di specificità del programma di cui all’art. 1 lett. e) della

prestazione giornaliera o settimanale debba essere resa in relazione a più di un
programma. È appena il caso di precisare che il c.c.n.l. dell’8 giugno 2000 — che peraltro
ha eliminato la previsione della limitata estensione oraria dell’impegno richiesto per
ciascun programma – prevede la medesima ipotesi di apposizione del termine al contratto,
e che la scadenza dello stesso è fissata al 31 dicembre 2003 per la parte normativa, di
talché anche i contratti sottoscritti in epoca successiva al settembre 2001 – data di entrata

dell’art. 11 della predetta normativa, dalle clausole collettive.23 O 2_, l O 8) _
Tanto premesso, deve ribadirsi che il primo dei quattro contratti successivi alla transazione
intervenuta tra le parti era stipulato ai sensi dell’art. 1 lett e I. 230/62 e che la decisione di
illegittimità dell’apposizione del termine ha determinato il venir meno della necessità di
esaminare i contratti successivi, una volta accertata l’intercorrenza tra le parti di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dovendo escludersi ogni effetto
novativo dei successivi contatti conformi a legge ed all’accordo collettivo, per la ritenuta
inesistenza di un animus novandi.
Il secondo motivo è, poi, caratterizzato dalla novità della questione prospettata, posto che
nella sentenza impugnata era evidenziato che non risultava formulata alcuna eccezione di
“aliunde perceptum” dalla RAI in prime cure e, comunque, la censura è generica e tale da
non consentirne l’esame. Osserva questa Corte che la deduzione del vizio come
prospettata avrebbe reso necessario trascrivere il motivo dedotto in sede di gravame, al
fine di consentire alla Corte di valutare il vizio denunziato e che, in termini più generali, la
stessa non coglie nel segno e risulta formulata in dispregio del principio di autosufficienza,
non riportandosi neanche il contenuto preciso delle istanze istruttorie asseritamente
avanzate e disattese dalla Corte del merito
Il primo dei motivi del ricorso incidentale risulta assorbito dalle considerazioni esposte con
riferimento alla prima delle censure del ricorso principale, posto che vede sulla mancata
valutazione del primo dei contratti come stipulato ai sensi dell’art. 1 lett e) della I. 230/62 e
valgono pertanto le precisazioni richiamate con riguardo alla applicabilità di tale normativa.
In ordine al secondo motivo, deve rilevarsi che l’indagine compiuta dal giudice di merito
volta a stabilire l’oggetto ed i limiti di una transazione, involge un apprezzamento di fatto
• insindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica
contrattuale e per vizi logici (cfr. Cass. 26.9.2005 n. 18760, Cass. 14.6.2006 n. 13717).
Peraltro, nella specie, pur denunziandosi un vizio di violazione dell’art. 1362 c. c., non
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in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 – rimangono disciplinati, in applicazione del dettato

vengono specificamente indicati i canoni interpretativi e le regole ermeneutiche
erroneamente applicati.
Infine, anche l’ultima censura è destituita di giuridico fondamento, atteso che, in tema di
contratti di lavoro a tempo determinato, la volontà del lavoratore di rinunciare
all’accertamento della nullità del contratto a termine, deve essere accertata dal giudice di
merito, con apprezzamento di fatto che resta esente dal sindacato di legittimità se

che rendano manifesta la carenza d’interesse del lavoratore alla prosecuzione del
rapporto di lavoro (cfr. Cass. 11.11.2009 n. 23872). Nella specie, una volta ritenuta la
validità della rinunzia espressa in sede transattiva dalla lavoratrice, che non ha impugnato
l’atto di conciliazione nel termine semestrale, correttamente è stato esclusa la nullità
dell’atto abdicativo posto in essere senza valida assistenza sindacale. Quanto alla
mancata ammissione di prova diretta a dimostrare che la lavoratrice non aveva contezza
dei diritti che andava a rinunziare, il motivo risulta privo di autosufficienza, non senza
considerare che la questione si risolve nella interpretazione dell’atto di transazione in
ordine al quale già si è detto.
In conclusione devono essere respinti entrambi i ricorsi e, tenuto conto della reciproca
soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13.11.2013

correttamente e univocamente motivato con valorizzazione delle circostanze sintomatiche

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