Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27869 del 12/10/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/10/2021, (ud. 06/10/2021, dep. 12/10/2021), n.27869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17076/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
FINGRA SRL in persona leg.rapp.nte pro tempore, G.R.,
G.P., C.S., C.M.G. e N.B.,
tutti el.dom.,ti in Roma, Via Bergamo 3, presso l’avv. Giuseppe
Gitto che li rappresenta e difende con l’avv. Giuseppe Sapienza di
Catania;
– controricorrenti –
Ricorso avverso sentenza CTR Sicilia n. 186/34/12 del 24.5.12;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6.10.2021 dal
Consigliere Stalla Giacomo Maria.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 186/34/12 del 24.5.2012 con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per recupero di imposta di registro ed ipocatastale notificato a Fingra srl e ad altri contraenti; ciò in sede di revoca dell’agevolazione (piccola proprietà contadina) fatta valere dalle parti nel trasferimento di un terreno in Catania (asseritamente non ricadente in zona agricola o equiparata).
Hanno resistito con unico controricorso i contribuenti intimati.
p. 2. Con istanza 4 giugno 2019 la Fingra srl ha chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, convertito nella L. n. 136 del 2018, allegando la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente con integrale versamento di quanto dovuto a questo titolo.
La ricorrente Agenzia delle entrate, con istanza 22.9.2021 ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate, dando atto dell’avvenuta regolare definizione.
p. 3. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: – “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” (comma 10); – “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12); – “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13).
Poiché qui risulta, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto e, dall’altro, che non è stata presentata la menzionata istanza di trattazione (avendo anzi l’agenzia delle entrate chiesto essa stessa la pronuncia estintiva), la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. Prop., cit.).
PQM
La Corte:
– V.to il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. c.m. in L. n. 136 del 2018;
– Dichiara estinto il processo;
– Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021