Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27868 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27868 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 25370-2009 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, già RAI – Radiotelevisione Italiana
Società per Azioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
2013
3220

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –


contro

BRANDOLINI

SANDRO

C.F.

BRNSDR66B03H501X,

Data pubblicazione: 12/12/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,
presso lo studio degli avvocati COSSU BRUNO, BOMBOI
SAVINA che lo rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;

controri corrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2009 R.G.N.
5524/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANOiche ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

;

avverso la sentenza n. 3399/2008 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.3.2009, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza
impugnata, dichiarava la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra Brandolini Sandro, assunto con qualifica di costruttore di terzo
livello, e la Rai s.p.a. ed accertava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a far data dal 14.12.1995, condannando la Rai al

perceptum relativo alle retribuzioni percepite in conseguenza di altri rapporti di lavoro
intrattenuti dal Brandolini, documentati nei periodi dal 23.4.99 al 20.5.1999 e dal dicembre
1999 in poi, fino alla data della sentenza.
Rilevava che per i primi contratti, stipulati ai sensi dell’ad. 1 lett. E) della legge 230/62,
come modificata dalla legge 266/1977, non era identificabile il vincolo di funzionalità
necessaria, ossia l’apporto lavorativo del lavoratore con vincolo di necessità diretta
rispetto allo specifico programma e che, pertanto, il rapporto era da considerarsi a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo dei contratti, quanto al risarcimento del
danno dovendo aversi riguardo quale data di sua decorrenza alla ricezione della offerta di
prestazione, pervenuta al datore di lavoro in data 8.3.1999. Escludeva la risarcibilità del
danno alla professionalità invocato, per mancanza di prova del pregiudizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAI s.p.a. con unico motivo, illustrato nella
memoria depositata ai sensi dell’ad. 378 c.p.c.. Resiste il Brandolini, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’ad. 1 , 2° comma, lett.
E) della legge 18.4.1962 n. 230 come modificato dalla I. 23.5.1977 n. 266, nonché errata
e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’ ad. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che l’eliminazione nel testo normativo di ogni riferimento alla
natura delle mansioni renda evidente lo scopo del legislatore di consentire l’apposizione
del termine indipendentemente dalla natura creativa od esclusiva delle mansioni e che
l’apposizione del termine sia da ritenersi conforme a legge purchè il programma per il
quale avviene l’assunzione sia esattamente indicato nel contratto ed abbia una durata
temporanea e predefinita. Evidenzia che il vincolo di necessità diretta non presupponga
1

pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal!’ 8.3.1999, detratto l’aliunde

che sia indispensabile la connessione tra la specificità del programma e l’apporto del
singolo lavoratore a tempo determinato in termini assoluti, nel senso di una componente
di creatività artistica, essendo sufficiente che i compiti svolti siano collegati in via diretta ed
immediata alla buona riuscita della trasmissione.
La disposizione di legge che si assume violata o falsamente applicata con il motivo
esposto è contenuta in una legge, promulgata nel 1962 e modificata nel 1977, che entro il

distinte le due specie del contratto a tempo indeterminato e del contratto a termine,
ponendo la prima come regola e la seconda come eccezione, realizzabile in ipotesi
singolarmente previste. Che il “sistema giuridico nel suo complesso” sia oggi orientato
verso la “flessibilità” del contratto di lavoro (così come sostenuto in ricorso) è
considerazione di contenuto prevalentemente ideologico ossia non sufficiente ad
identificare un principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato nel senso di cui
all’art. 12, secondo comma, preleggi; principio che potrebbe comunque valere solo in caso
di dubbio sulle parole della legge o sulla intenzione del legislatore.
Nell’interpretazione della norma in questione questa Suprema Corte ha ripetutamente
affermato che, affinchè il rapporto di lavoro a termine possa ritenersi legittimo, è
necessario il concorso di una pluralità di requisiti, essenzialmente riferibili alla
temporaneità e specificità dello spettacolo e dell’esigenza lavorativa che il contratto è
diretto a soddisfare, ed in particolare, a) che il rapporto si riferisca ad una esigenza di
carattere temporaneo della programmazione televisiva o radiofonica, da intendersi non nel
senso della straordinarietà o occasionalità dello spettacolo (che ben può esse anche
diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo stesso abbia una durata
limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda, per cui,
essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore
nell’impresa; b) che il programma, oltre ad essere temporaneo nel senso sopra precisato,
sia anche caratterizzato dalla atipicità e singolarità rispetto ad ogni altro evento
organizzato dall’azienda nell’ambito della propria ordinaria attività radiofonica e televisiva,
per cui, essendo dotato di caratteristiche idonee ad attribuirgli una propria individualità ed
unicità (quale species di un certo genus) lo stesso sia configurabile come un momento
episodico dell’attività imprenditoriale, e, come tale rispondente anche al requisito della
temporaneità; c) che, infine, l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si
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genere del contratto di lavoro subordinato, già previsto nell’art. 2094 cod. civ., tiene

inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello
specifico spettacolo o programma, sicchè non può ritenersi sufficiente a giustificare
l’apposizione del termine la semplice qualifica tecnica o artistica del personale,
richiedendosi che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del
lavoratore sia indispensabile per la buona realizzazione dello spettacolo, in quanto non
sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda (ex multis solo da ultimo

Di tali criteri interpretativi, che il Collegio condivide e ritiene di confermare, la sentenza
impugnata ha fatto corretta applicazione, per cui nessuna censura può essere mossa alla
stessa.
La Corte ha, invero, accertato che il dipendente era stata utilizzato in programmi, con
contenuto di informazione e di intrattenimento, facenti parte dell’ordinaria programmazione
televisiva e che l’azienda, su cui gravava il relativo onere, non aveva in alcun modo
provato che l’attività di collaborazione fosse strumentale alla necessità di assicurare un
peculiare apporto professionale, tecnico o artistico, che rendevano la prestazione del
lavoratore qualificata da una impronta distintiva e caratterizzante tale da differenziarla da
quella degli altri collaboratori, essendo emerso che l’attività richiesta si identificava con
quella di costruttore di terzo livello, con contenuti del tutto analoghi, stante il carattere
esecutivo delle mansioni, a quella di qualsiasi altro lavoratore con analoghe mansioni.
E tale accertamento, che risulta correttamente motivato ed appare esente da vizi logici o
giuridici, merita di essere confermato, non senza osservare che lo stesso risulta
contrastato dalla società ricorrente solo sulla base di una lettura della fattispecie legale
diversa da quella accreditata nella giurisprudenza di questa Corte, per il convincimento
che la nozione della specificità va riferita solo al programma o allo spettacolo, ma non
anche alla prestazione oggetto del contratto, nel senso che questa debba essere
connotata da un apporto individualizzante in ordine al contenuto e alla forma
rappresentativa dell’opera radio televisiva.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, confermata, in conseguenza del rigetto dei
motivi a sostegno del ricorso.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza.
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Cass. n. 17053/2008; Cass. N. 8385/2006; Cass., n. 1291/2006).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, 11 12.11.2013

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