Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27867 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 30/10/2019), n.27867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33779/2018 proposto da:

I.O., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Praticò

(Pec: alessandropratico-pec.ordineavvocatitorino.it) giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, presso

l’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappresentato per legge;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

I.O., nigeriano, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Torino ne ha respinto il gravame relativo al diniego della protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2, 3, 6 e 13 Cedu, art. 111 Cost., censura la sentenza per non avere correttamente applicato le norme sull’onere della prova e per avere omesso l’espletamento dell’istruttoria richiesta ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, con riferimento ai dati aggiornati relativi alla situazione politica nigeriana; censura inoltre la sentenza per aver ritenuto che la narrazione a monte della domanda implicasse una vicenda essenzialmente privata e per aver omesso di accertare gli aspetti rilevanti del funzionamento dell’amministrazione locale della giustizia;

il motivo è inammissibile;

dalla sentenza risulta che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado nella (sola) parte in cui era stata ritenuta non integrata la fattispecie D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

poco importa che la corte d’appello abbia infine altresì ritenuto la decisione di primo grado condivisibile anche a proposito del diniego di protezione ex art. 14, lett. a) e b); nè il ricorso, in prospettiva di autosufficienza, consente di ritenere che l’appello avesse avuto una diversa e più ampia estensione, non essendo stati riportati i motivi a suo tempo spesi contro la decisione del tribunale;

ora, in ordine alla fattispecie declinata dall’art. 14, lett. c), la corte d’appello, con valutazione motivata, ha escluso che il territorio nigeriano di provenienza dell’istante fosse caratterizzato da violenza indiscriminata da conflitto armato; e tale la valutazione integra un accertamento di fatto, notoriamente insindacabile in cassazione;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 5 t.u. imm., artt. 2 e 10 Cost., art. 8 Cedu, sostenendo che la corte d’appello avrebbe motivato in modo generico e insufficiente il diniego di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile perchè generico;

la corte d’appello ha spiegato la ragione per la quale il ricorrente, ai fini della protezione umanitaria in versione anteriore al D.L. n. 113 del 2018, non poteva esser considerato persona vulnerabile;

anche in tal caso si è dinanzi a una valutazione istituzionalmente riservata al giudice del merito, priva di errori di diritto e come tale insindacabile in sede di legittimità; e del resto deve osservarsi che il ricorrente non ha ritenuto in questa sede di specificare a cosa di diverso, rispetto alle considerazioni spese dal giudice del merito, fosse stata ancorata la domanda di protezione umanitaria;

il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile e alla declaratoria deve conseguire l’attestazione circa l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

di ciò va dato atto nonostante il provvedimento di ammissione dell’interessato, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126);

il collegio intende dare continuità al principio reso da Cass. n. 9660-19 e molte altre successive conformi (tra le quali indicativamente Cass. n. 25864-19, Cass. n. 25863-19, Cass. n. 25115-19, Cass. n. 24601-19, Cass. n. 24060-19, Cass. n. 23729-19, Cass. n. 23727-19, Cass. n. 23724-19, Cass. n. 23460-19), stando al quale, per i fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1-quater, da parte della Corte di cassazione, rileva il solo elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte;

tali condizioni sono invece da verificare, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell’amministrazione al momento della eventuale successiva attività di recupero del contributo medesimo;

codesta soluzione risulta adesso implicitamente condivisa dalle Sezioni unite della Corte (v. Cass. Sez. U n. 23535-19), mediante l’evidenziazione della formula “ove dovuto” nel provvedimento che giustappunto attesta l’esistenza del ripetuto unico presupposto oggettivo della pronuncia;

anche tale riferimento conferma dunque il superamento della tesi pur sostenuta in alcune dissonanti decisioni di questa stessa Corte;

in particolare non può seguirsi l’assunto dell’unico precedente argomentato sul punto, della sezione tributaria (Cass. n. 22646-19), in quanto la motivazione di tale precedente non è idonea a scalfire la constatazione per cui, nel secondo periodo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater è al giudice richiesto di dare atto (molto semplicemente) “della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente”; e tali sono quelli oggettivamente correlati al fatto che “l’impugnazione, anche incidentale,” sia stata “respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”;

così congegnata, la norma chiarisce la volontà di escludere ogni automatismo da tale punto di vista e di affidare al giudice la potestà di stabilire, con apprezzamento da svolgere in base all’esito complessivo dell’impugnazione, se all’astrattezza della formula decisionale – di “inammissibilità, improcedibilità o rigetto” – abbia a corrispondere poi, in effetti, la conseguenza del raddoppio; conseguenza invero non necessariamente connaturata alla formula astratta, come ben si trae dal fatto – per esempio – che non dà luogo al raddoppio l’inammissibilità sopravvenuta (ex aliis Cass. n. 3542-17), nè la pronuncia (per certi versi simile negli effetti) di estinzione per rinuncia (Cass. n. 23175-15, Cass. n. 19071-18), nè ancora la declaratoria di sopravvenuta inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass. n. 18348-17, Cass. n. 1343-19);

non può condividersi – ed è comunque ben poco influente – la serie di argomenti spesa (dalla sezione tributaria) ad asserita confutazione di quanto ulteriormente sostenuto a fondamento della mentovata tesi;

che la revoca dell’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato implichi un provvedimento del giudice del merito è assolutamente ovvio; tuttavia niente esclude che il giudice del merito possa provvedere anche con provvedimento distinto da quello che definisce il giudizio; e tanto può rendere incerta in cassazione la circostanza se l’ammissione sia stata o meno medio tempore revocata;

deve contraddirsi l’affermazione, che ancora caratterizza la tesi della sezione tributaria, per cui la revoca non potrebbe operare retroattivamente in danno del beneficiario, a termini del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 visto che in base all’u.c. citata previsione la revoca è normalmente retroattiva, salvo che sia motivata dalla riscontrata esistenza di “modificazioni reddituali”; e anche in tal caso, la revoca comunque prenderebbe effetto “dal momento dell’acquisizione delle modificazioni”, momento che ben può essere anteriore alla decisione del ricorso per cassazione; donde insistere su tale punto non è proficuo, in sè (poichè l’aspetto essenziale attiene all’ambito dell’attestazione come discendente dalla norma) e in ogni caso per il fatto che la revoca ben può basarsi sulla riscontrata insussistenza dei presupposti originari di ammissione, ovvero e anche sulla più meditata rilevazione del fatto di avere l’interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; casi – tutti – che, se riscontrati dal giudice del merito con provvedimento separato, ignoto alla Corte, palesano in modo evidente la retroattività dell’effetto a un momento antecedente a quello nel quale la Corte medesima è chiamata a decidere;

non si comprende infine la pertinenza dell’ulteriore sottolineatura della sezione tributaria per cui la possibilità di sollevare in sede di recupero coattivo la questione della insussistenza dei presupposti soggettivi sarebbe preclusa dalla “definitività della statuizione del giudice che attesti i requisiti del raddoppio”; l’effetto preclusivo in vero non sussiste affatto, dal momento che il giudicato afferente copre solo la res in iudicium decisa, chiaramente (ed esplicitamente) limitata – nella prospettiva appena detta – al riscontro (unico) del presupposto oggettivo;

nè sembra ipotizzabile un contrasto tra la norma di legge come sopra specificamente interpretata e l’art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo e al principio dell’esame equo della controversia, e con l’art. 47 della Carta Fondamentale dell’Unione Europea; tale argomento – ripreso da taluni anteriori arresti della sezione lavoro di questa Corte – non appare minimamente spendibile, dal momento che quello che la legge richiede, dopo l’attestazione di esistenza del presupposto oggettivo del raddoppio, è un’ elementare (e doverosa) azione di verifica da parte della cancelleria prima di determinarsi alla riscossione; azione doverosa ed elementare in quanto correlata all’anteriore mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro, e dunque infine incentrata sulla semplicissima e conseguente possibilità di chiudere il foglio, ove perdurino le condizioni che hanno dato origine all’ammissione (anticipata e provvisoria) al patrocinio a spese dello Stato, con la dicitura che non vi è titolo per il recupero;

per effetto della declaratoria di inammissibilità, deve quindi darsi atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dal ricorrente dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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