Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27867 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27867 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 29386-2010 proposto da:
CASTANA PIETRO C.F. CSTPTR34D29C471M, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo
studio dell’avvocato ANTONINO BARLETTA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIOIA GIUSEPPE, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3114

COMUNE DI CENTURIPE C.F. 00102530862;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 12/12/2013

2,

COMUNE DI CENTURIPE C.F. 00102530862, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato
PATTI SALVATORE LUCIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAZZA SALVATORE, giusta delega in atti;

CASTANA PIETRO C.F. CSTPTR34D29C471M, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAllA MARGANA 29, presso lo
studio dell’avvocato ANTONINO BARLETTA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIOIA GIUSEPPE, giusta delega
in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 313/2010 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 28/07/2010 R.G.N.
791/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MAZZA SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e inammissibilità del
ricorso incidentale_

– controricorrente e ricorrente incidentale –

RG n 29386/2010

Castana Pietro/ Comune di Centuripe

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 28 luglio 2010 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la
sentenza del Tribunale di Enna)di rigetto della domanda di Pietro Castana, segretario comunale del
Comune di Centuripe, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento di un’indennità
nella misura di almeno euro 25.822,85, per avere svolto, nel periodo tra il 2 aprile 1999 e il 10
ottobre 1999) anche le funzioni di dirigente di tutti i settori amministrativi del Comune,nonché il

rogante degli atti del Comune, causato dall’incompatibilità originata dall’illegittima determinazione
sindacale n. 26 del 2 aprile 1999 con cui gli erano state attribuite le funzioni dirigenziali.
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di illegittimità di detta delibera del sindaco con la
quale erano stati attribuiti al segretario comunale le funzioni dirigenziali in più settori
amministrativi.
Ha ritenuto infondata la censura di insussistenza del presupposto indicato nella delibera di
mancanza di personale da destinare alle funzioni dirigenziali. Ha rilevato, infatti, che l’incarico al
segretario comunale conferito dal sindaco aveva carattere temporaneo nelle more
dell’individuazione della nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi.
La Corte territoriale ha affermato, altresì, l’ infondatezza della censura di violazione dell’articolo
17, comma 68 lett. C), della legge n. 127 del 1997 ( legge Bassanini) in quanto , pur avendo detta
legge operato una scissione tra le attività gestionali dei dirigenti e quelle del segretario comunale di
assistenza, consulenza, studio, ricerca, di ufficiale rogante e di verbalizzazione, tuttavia, nei piccoli
comuni, quale quello in esame privi di personale dirigenziale, era consentito che il segretario
comunale esercitasse ogni altra funzione attribuitagli “dallo statuto o dai regolamenti nonché le
funzioni conferitegli dal sindaco.
La Corte territoriale ha inoltre respinto la richiesta del Castana di percepire 1″indennità dirigenziale
per aver svolto, non avendo la qualifica di dirigente, funzioni aggiuntive di rilevantissima
importanza che andavano comunque compensate anche ai sensi dell’articolo 36 della costituzione.
Secondo la Corte, infatti, le funzioni di tipo gestionale temporaneamente assegnate al ricorrente
non potevano considerarsi aggiuntive ma rientravano tra i compiti che il segretario comunale,
all’occorrenza su richiesta del sindaco ed in assenza di personale dirigenziale, era tenuto a svolgere
tenuto conto inoltre che la retribuzione spettante al segretario comunale aveva carattere
onnicomprensivo assorbendo ogni altro compenso.
La Corte territoriale ha escluso altresì che tali funzioni dovessero essere autonomamente retribuite
considerato che l’articolo 37 del contratto collettivo del 1998 prevedeva emolumenti di tipo
1

risarcimento del danno quantificato in euro 7479,12 per il forzato mancato svolgimento di ufficiale

aggiuntivo solo nelle ipotesi, diverse da quelle in esame., di titolarità di sedi di segreteria
convenzionate o di nomina a direttore generale peraltro prevista nei comuni di maggiori dimensioni.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per non aver potuto esercitare la funzione
di ufficiale rogante per i contratti in cui era parte il Comune la Corte ha sottolineato che era facoltà
dell’ente locale ricorrere al segretario comunale per rogare gli atti in cui era parte non sussistendo
alcun obbligo in tal senso.
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Pietro Castana formulando tre motivi.

deposita controricorso. Il Comune ha depositato una memoria ex art 378 cpc
Motivi della decisione.
Il contro ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per avere notificato tardivamente
il controricorso con il ricorso incidentale. Rileva che tale ritardo era dovuto ad un errore
verificatosi nell’ indicazione dell’indirizzo del ricorrente causato dalla correzione automatica
operata dal sistema di videoscrittura. Deduce, inoltre, che aveva trasmesso tempestivamente il
controricorso per la notifica ma aveva avuto notizia dell’errore solo al momento di ritirare l’atto
notificato restituito dall’ufficiale giudiziario tardivamente.
La richiesta è infondata .
Le giustificazioni addotte dal ricorrente non evidenziano un errore scusabile. Quanto alla
correzione automatica operata dal sistema di videoscrittura , appare evidente che una accurata
lettura dell’atto prima della notifica avrebbe potuto evitare agevolmente l’errore e , comunque,
poiché l’indirizzo indicato nel controricorso è totalmente diverso da quello corretto ( via Mangano
in luogo di piazza Margana ) , l’errore non è riconducibile al sistema di videoscrittura ma
piuttosto ad una negligenza del notificante . Inoltre il ritardo nella restituzione dell’atto notificato
da parte dell’ufficiale giudiziario non risulta affatto provata.
Il ricorso incidentale deve , pertanto, essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 17, comma 68 e 67 della
legge n. 127 del 1997 ( legge Bassanini) ; del d.p.r. 749 del 1972 ( nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali); dell’articolo 51 della legge n. 142 del 1990 ( ordinamento delle autonomie
locali) ; degli articoli 56 e 57 del d.p.r. n. 29 del 1993 ( razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego ) ; degli articoli 52 e 53 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ( T.U. P.I.); dell’articolo 36 della Costituzione; nonché omessa
insufficiente motivazione.

2

Si costituisce il Comune con controricorso e ricorso incidentale . Avverso quest’ultimo il ricorrente

Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto legittima la delibera sindacale n. 26
del 2 aprile 1999 con la quale erano stati attribuiti al segretario comunale, in via aggiuntiva alle
funzioni istituzionali ,tutte le funzioni gestionali di pertinenza dei dirigenti (o funzionari apicali
equiparati) del comune sul presupposto indicato nella delibera di mancanza di personale da
destinare a dette funzioni dirigenziali.
Rileva che , all’epoca dell’adozione della delibera, presso il Comune vi erano tutta una serie di
funzionari apicali ( VII q.f.), alcuni dotati di laurea, che avevano già la responsabilità degli uffici e

che pertanto le funzioni da questi svolte non potevano essere loro sottratte e riversate sul segretario
comunale.
Secondo il ricorrente al segretario potevano essere conferite funzioni aggiuntive, che fossero
espressamente previste dallo statuto o dal regolamento o che occasionalmente per singoli
fattispecie, in via di scorporo, potevano essere conferite da parte del sindaco funzioni che
comunque dovevano rientrare nei compiti istituzionalmente assegnati dalla legge o dal regolamento
e mai potevano consistere nell’assegnazione di tutte le funzioni dirigenziali in blocco perché in tal
modo si verificherebbe un’incompatibilità con le funzioni proprie del segretario.
Lamenta poi l’ insufficienza della motivazione circa la temporaneità dell’incarico gestionale al
segretario nelle more della nomina dei dirigenti . Osserva infatti che la delibera non fissava alcun
termine per la nomina dei dirigenti e che quello di fatto di sei mesi appariva eccessivo.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 17, comma 68 e 67 della legge n.
127 del 1997; del d.p.r. 749 del 1972, dell’articolo 51 della legge n. 142 del 1990; degli articoli 56 e
57 del d.p.r. n. 29 del 1993; degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dell’articolo 36 della Costituzione, degli articoli 2099 e 2103 CC nonché omessa insufficiente
motivazione.
Censura la sentenza secondo cui le funzioni di tipo gestionale temporaneamente assegnate al
Castana rientravano tra i compiti che lo stesso ,all’occorrenza e a determinate condizioni ( assenza
del personale dirigenziale), era tenuto a svolgere e dunque già retribuiti .
Il ricorrente lamenta che ,pur volendo ritenere legittima la determinazione del sindaco,spettava
comunque al ricorrente in via subordinata un’indennità ad personam corrispettiva dell’attività
lavorativa per sei mesi prestata in più rispetto ai suoi compiti e ciò in quanto: egli non era dirigente
e quindi gli spettava l’indennità aggiuntiva di dirigenza; aveva espletato funzioni aggiuntive di
rilevante importanza e quindi anche ai sensi dell’articolo 36 la sua retribuzione doveva essere
adeguata.

3

in mancanza di provvedimenti contrari continuavano ad avere per legge la direzione degli uffici e

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 17, comma 68 e 67 della legge n. 127
del 1997; del d.p.r. 749 del 1972; dell’articolo 51 della legge 142 del 1990; dell’articolo 41 della
legge n. 312 del 1980; degli articoli 95 e 97 dello statuto comunale; degli articoli 4 e 5 del
regolamento per la disciplina dei contratti nonché omessa insufficiente motivazione.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto l’insussistenza del diritto del segretario a
percepire un risarcimento per il mancato esercizio della funzione rogante spettante al segretario
nella stipula degli atti di cui è parte il comune sul presupposto che il ricorso al segretario comunale

Le censure, congiuntamente esaminate in quanto connesse, sono infondate.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che
immune da errori di diritto, circa l’affermata esclusione di un diritto del Castana a percepire un compenso
aggiuntivo per essere stato assegnato a svolgere,in base ad una delibera del sindaco del comune di
Centuripe, funzioni gestionali di pertinenza dei dirigenti (o funzionari apicali equiparati)del comune .

Con la delibera del 28/2/1999 il sindaco ha assegnato al segretario comunale funzioni gestionali
di pertinenza dei dirigenti “nelle more dell’individuazione della nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi”.
L’art 17 ,comma 68, della L n 127/1997 ( legge Bassanini) , dopo avere evidenziato le funzioni
principali del segretario comunale , prevede che “il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1
del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre

b) può rogare tutti i contratti

nei quali l’ente e’ parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;c)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco o dal presidente della provincia” ( ora art 97 , comma 4 TU n 267/2000 ).
E’ proprio in applicazione di detta norma che il sindaco di Centuripe, comune di piccole dimensioni
e dove non opera personale con qualifica dirigenziale , ha assegnato lo svolgimento di funzioni
gestionali dirigenziali al Castana.
Pur nella evidente distinzione dello specifico ruolo di segretario comunale rispetto a quello proprio
dei funzionari amministrativi rimarcata dalla legge n 127/1997, la norma consente al sindaco ad
assegnare al segretario funzioni ulteriori ( cfr Cass n 13866/2009 secondo cui”

nel

riservare espressamente al segretario comunale l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto comunale o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, non osta all’accentramento in capo al
medesimo dell’incarico di responsabile del personale….”).
Nella specie, inoltre, l’assegnazione risulta giustificata dalla temporanea necessità,( di fatto
l’assegnazione del segretario ai compiti gestionali si è protratta per il periodo di 6 mesi) , di
4

per la stipula di contratti era facoltativa .

provvedere “nelle more dell’individuazione della nuova dotazione organica degli uffici e dei
servizi”.
Secondo il ricorrente al segretario potevano essere conferite soltanto funzioni aggiuntive che
fossero espressamente previste dallo statuto o dal regolamento o per singole fattispecie,
comunque, rientranti nei compiti istituzionalmente assegnati dalla legge o dal regolamento e mai
potevano consistere nell’assegnazione di tutte le funzioni dirigenziali in blocco con conseguente
determinarsi di situazioni di incompatibilità.

comma 68 dell’art 17 citato non possono che essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle già
legislativamente previste e disciplinate dalla legge , dallo statuto o dai regolamenti dell’ente.
Il complesso della normativa citata dal ricorrente, pur rimarcando competenze e ruolo del
segretario, non vieta l’assegnazione temporanea al segretario di funzioni anche riconducibili a
quelle dirigenziali considerato che l’art 17 ,comma 68, secondo cui “il segretario sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività” consente di escludere una
incompatibilità assoluta tra le funzioni tipiche del segretario e quella di responsabile dei vari settori
dell’amministrazione . Nello stesso senso depone l’ari 51 bis della L n 142/1990 introdotto dalla
legge n 127/1997 ( misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo) relativo alla nomina del direttore generale che al n 3 prevede che” nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione assommate raggiungano i
15.000 abitanti in tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati” . Al n 4 la norma citata stabilisce, inoltre, che
“Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui
il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco
o dal presidente della provincia al segretario”.
La previsione dell’assegnazione di compiti ulteriori prevista dall’ari 17 , comma 68, citato, non si
traduce nell’assoluta discrezionalità dell’Ente di assegnare compiti diversi al segretario comunale
dovendo trovare tale l’assegnazione una sua congrua motivazione in specifiche esigenze dell’ente,
come è avvenuto nella fattispecie in esame in cui il comune, sprovvisto di personale avente
qualifica dirigenziale, si è trovato nella temporanea necessità di riorganizzare la nuova dotazione
organica degli uffici e dei servizi e tale temporaneità dell’incarico costituisce idoneo presupposto di
legittimità della delibera .

5

Anche tali rilievi non appaiono fondati iconsiderato che le funzioni aggiuntive cui si riferisce il

Risultano, altresì, infondate le doglianze del ricorrente circa l’illegittimità della delibera sotto il
profilo dell’avvenuta sottrazione delle mansioni assegnate al segretario ai funzionari di VII qualifica
funzionale presenti nel Comune.
Da un lato il ricorrente non ha interesse a svolgere una tale censura della quale potrebbero dolersi
eventualmente i funzionari del comune e, comunque, non risulta alcuna sottrazione di mansioni di
tipo dirigenziale ai funzionari presenti atteso che la qualifica posseduta dagli stessi non era
riconducibile a funzioni dirigenziali e spetta all’ente l’individuazione dei funzionari responsabili

Accertata la legittimità dell’assegnazione di compiti aggiuntivi al Castana deve affermarsi,
l’infondatezza della conseguente pretesa del ricorrente di ottenere un compenso o un risarcimento
per lo svolgimento di detti compiti atteso che le funzioni a lui temporaneamente assegnate
rientravano in quei compiti che, su indicazione del sindaco, il segretario è tenuto a svolgere in
mancanza, comunque, di una specifica disposizione che preveda tale compenso aggiuntivo.
Infine, è infondata la censura della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha negato al
segretario il diritto a percepire un risarcimento per il mancato esercizio della funzione rogante
nella stipula degli atti di cui era parte il comune.
La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso al segretario comunale per la stipula di contratti era
facoltativa ma il ricorrente contesta tale interpretazione dell’articolo 17 comma 68 .
Secondo il Castana ,inoltre, gli artt 95 e 97 dello statuto confermavano l’attribuzione al segretario
della funzione rogante così come il regolamento per la disciplina dei contratti .
Le censure non possono essere accolte .L’art 17, comma 68, affermando che la funzione rogante
può essere svolta dal segretario comunale / consente di ritenere, così come affermato dalla Corte \
territoriale, che il ricorso al segretario è soltanto facoltativo. Le norme dello statuto e del
regolamento dell’Ente, interpretate alla luce della legge, non costituiscono ostacolo al regime
facoltativo del ricorso al segretario comunale per la stipula degli atti in cui è parte il comune.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto .La reciproca soccombenza giustifica la
compensazione delle spese processuali

PQM
La Corte, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale ; compensa le
spese processuali del presente giudizio .
Roma 5/11/2013
Il Presidente

L’estensore
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A.

Federico Roselli
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6

dei vari settori amministrativi .

Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella

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