Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27867 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. I, 12/10/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 12/10/2021), n.27867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30243/2020 proposto da:

J.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Lidia Bianco

Speroni. giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1100/2020 della CORTE D’APPPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1100/2020 pubblicata il 15-10-2020 la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da J.E., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perché minacciato di morte dai genitori di una ragazza minorenne con cui aveva avuto una relazione e che era rimasta incinta. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS).

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tradivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa il 3 settembre 2021, oltre il termine di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nel denunciare i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione o motivazione apparente, lamenta: i) con il primo motivo che la Corte di merito abbia negato il riconoscimento del rifugio ed espresso la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata, omettendo l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa in ordine alla situazione del suo Paese e al sistema giustizia e di polizia, non idoneo a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, come da fonti del 2015 (pag.6) che richiama. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è apparente e la Corte d’appello avrebbe potuto riscontrare, acquisendo informazioni aggiornate e precise, che il ricorrente, in caso di rimpatrio, correrebbe il rischio di essere arrestato e di subire trattamenti inumani e degradanti; ii) con il secondo motivo che i giudici di merito abbiano omesso di acquisire informazioni sul Paese di origine, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, con riferimento alla violenza indiscriminata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) sussistente, ad avviso del ricorrente, in (OMISSIS), dovendo essere adempiuto l’onere di cooperazione ufficiosa svolgendo un accertamento specifico e aggiornato, e cita notizie tratte da siti sulla sicurezza internazionale; iii) con il terzo motivo che la Corte d’appello, in ordine al diniego della protezione umanitaria, abbia omesso la valutazione della sua situazione in Italia, in comparazione con la vicenda personale e la situazione del Paese di origine, e richiama la giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare la pronuncia n. 4455/2018, aggiungendo che occorre anche tenere conto dell’emergenza Covid-19.

2. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Il ricorrente, senza invero neppure esplicitamente censurare il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale, pare dolersi solo della situazione in cui si trovava il (OMISSIS) nel 2015 in relazione allo stato della giustizia, alla corruzione della polizia e alla sistematica violazione dei diritti umani, senza precisare quale sia il collegamento tra dette deduzioni e il decisum e senza alcun accenno individualizzante, in ogni caso sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass.3340/2019). La Corte di merito, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto inattendibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag. n. 10 sentenza impugnata). Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass.16925/2018 e Cass. 14283/2019).

2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass.32064/2018 e Cass. 30105/2018).

Il ricorrente si duole della valutazione della situazione del suo Paese effettuata dalla Corte di merito svolgendo generiche deduzioni in ordine alla violazione del dovere istruttorio ufficioso sul sistema giudiziario del (OMISSIS) e sulla protezione ottenibile in caso di minacce di morte da privati, come assume sia avvenuto nel suo caso, nonché lamenta la mancata acquisizione di fonti più aggiornate, richiamando un sito internet che afferma pubblicato nel gennaio 2020 ((OMISSIS)), senza precisare di aver allegato o indicato nel giudizio di merito detta fonte, dalla quale, peraltro, in base allo stralcio riportato in ricorso (cfr. pag. da 11 a 13), si leggono informazioni che si fermano, temporalmente, al gennaio 2017.

2.3.Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente svolge deduzioni generiche in punto diniego della protezione umanitaria, richiamando la normativa di riferimento e giurisprudenza di merito, nonché dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, senza confrontarsi con il decisum e, in realtà, sollecitando un improprio riesame del merito.

La Corte d’appello ha effettuato la valutazione comparativa nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), ha rilevato la mancata allegazione di fattori di vulnerabilità da parte del ricorrente, in ordine a condizioni personali o soggettive e oggettive, ossia inerenti la situazione del suo Paese, e, pur dando atto della produzione di alcuni certificati medici e dello svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte del richiedente, ma solo nel 2016, ne ha escluso la rilevanza, all’esito della suddetta valutazione comparativa. Rispetto a tali argomentazioni non si rinviene in ricorso una critica specifica, e parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, è la deduzione circa l’emergenza causata dalla pandemia Covid-19, atteso che non ve ne è menzione nella sentenza impugnata e il ricorrente non precisa se, come e quando ha svolto quell’allegazione nel giudizio di merito.

3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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