Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27866 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 30/10/2019), n.27866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32967/2018 proposto da:
S.D., rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Pigino (Pec:
mauro.pigino-ordineavvocativercelli.eu) giusta procura speciale a
margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, presso
l’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappresentato per legge;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il
01/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2019 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
S.D., senegalese, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Torino ne ha respinto il gravame relativo al diniego della protezione internazionale; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo mezzo il ricorrente, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e comunque il vizio di motivazione della sentenza, assume che la corte d’appello, nel disattendere la domanda di protezione sussidiaria, abbia violato l’obbligo di cooperazione istruttoria quanto ai dati aggiornati relativi alla situazione politica del Senegal;
il motivo è inammissibile;
la corte d’appello ha escluso la sussistenza del presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la situazione locale del territorio di provenienza del richiedente non poteva dirsi caratterizzata da violenza generalizzata da conflitto armato; ciò ha fatto esplicitamente menzionando anche le fonti all’uopo consultate;
l’affermazione sulla quale poggia la censura è del tutto assertiva, visto che non risulta neppure menzionato a quale distinto report il ricorrente abbia inteso riferirsi;
col secondo motivo sono dedotti la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e comunque il vizio di motivazione per avere la corte territoriale escluso il presupposto della protezione sussidiaria in virtù della mera incongruenza degli elementi forniti a sostegno della vicenda personale del richiedente;
il motivo è inammissibile poichè in ogni caso la corte d’appello, con accertamento divenuto insindacabile, ha escluso in fatto che esistessero i presupposti della invocata protezione, a prescindere quindi dalla valutazione di scarsa credibilità personale del richiedente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019