Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27865 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27865 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 21176-2010 proposto da:
ARDU SANDRO C.F. RDASDR61P21B354T, domiciliato in
ROMA, VIA P. FALCONIERI 100, presso lo studio
dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PISEDDU SANDRO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
3066

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in qualità di Ente subentrato all’IPSEMA, in persona

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del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 12/12/2013

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA
EMILIA, che lo rappresentano e difendono giusta delega
in atti;
– controricorrente –

IPSEMA – ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
MARITTIMO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 269/2010 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 28/05/2010 R.G.N. 212/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, Ardu Sandro esponeva di avere lavorato
come motorista a bordo di navi, in ambienti di lavoro insalubri a causa

manutenzione ed al trasporto manuale di pesanti pezzi di ricambio, e di avere
contratto, a causa dell’esposizione ai suddetti fattori di rischio professionale, una
pericardite, discopatie e una artrite reumatica. Sulla base di tali allegazioni,
chiedeva all’Istituto assicuratore (IPSEMA) la costituzione di una rendita per
danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 o, nell’ipotesi di accertamento di
un danno in misura inferiore al 16%, la liquidazione dell’indennizzo in forma
capitale.
In primo grado la domanda veniva accolta e l’Istituto convenuto era
condannato a costituire, in favore del ricorrente, la rendita di cui all’art. 13 lett.
a) del d.lgs. n. 38/2000, commisurata al danno biologico del 15%.
A seguito di gravame proposto dall’IPSEMA, tale pronuncia veniva riformata
dalla Corte di appello di Cagliari che, rinnovate le operazioni peritali e acquisiti
chiarimenti del C.t.u., con sentenza depositata il 28 maggio 2010, rigettava la
domanda per insussistenza del nesso di causalità tra le sollecitazioni
biomeccaniche di origine lavorativa e l’insorgenza della patologia lombare e per
irrilevanza della pregressa pericardite ed ipertensione arteriosa borderline con
obiettività clinica e strumentale nella norma.
La Corte territoriale osservava, quanto alla malattia artrosica, che l’attività
svolta dall’appellato non aveva mai presentato i caratteri dell’esposizione
prolungata a sovraccarico funzionale, della ripetitività, della postura inadeguata e

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Udienza del 29 ottobre 2013
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dell’umidità e dei continui sbalzi di temperatura, anche quale addetto alla

della inadeguatezza dei tempi di recupero, in quanto il turno lavorativo era di
cinque ore e a periodi di imbarco seguivano periodi più o meno lunghi di riposo,
per cui, nell’arco di un anno solare, ad ogni mese di lavoro corrispondeva un

dei carichi non era stata quotidiana, ma solo saltuaria in occasione di
sostituzione di grosse e pesanti valvole e comunque l’attività veniva svolta in
équipe con altri lavoratori addetti al settore.
Per la cassazione di tale sentenza Ardu Sandro propone ricorso, affidato a tre
motivi. L’INAIL, subentrato all’IPSEMA, resiste con controricorso, seguito da
memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
cod. civ., dell’art. 3 del d.p.r. n. 1124/1965 e del D.M. 9.4.2008, con riferimento
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per omesso esame del D.M. 9 aprile 2008 che,
intervenuto in corso di causa, aveva sostituito il D.M. 25 luglio 2000,
introducendo la previsione tabellare – con conseguente presunzione
dell’eziologia professionale – della ernia discale lombare; anche la circolare
dell’INAIL n. 47 del 24.7.2008, nel dettare le linee guida delle nuove tabelle,
aveva affermato l’operatività della presunzione legale quando, in relazione a
malattie muscolo scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche a seguito
di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell’arto superiore, del ginocchio e
della colonna vertebrale, l’adibizione avvenga in maniera non occasionale e/o
prolungata. Riguardo alla durata e alla frequenza della esposizione al fattore di
rischio professionale, il C.t.u. aveva affermato che si era trattato di una
esposizione solo occasionale e saltuaria a sovraccarichi funzionari della colonna
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periodo di circa due mesi di inattività; che, inoltre, la movimentazione manuale

vertebrale, ma non aveva fornito alcuna dimostrazione di tale assunto. Quanto
alla pericardite, la previsione tabellare sussisteva anche nel precedente decreto

Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc.
civ.) per avere la sentenza impugnata affermato l’inesistenza del nesso causale tra
quadro clinico e attività lavorativa, in adesione alle conclusioni rassegnate dal
C.t.u. nominato in secondo grado, senza chiarire i motivi del dissenso rispetto
alla consulenza d’ufficio espletata in primo grado e senza motivare in ordine
all’incidenza causale di concreti fattori di rischio extralavorativo. Inoltre, la
seconda c.t.u. era viziata per avere affermato la natura occasionale del
sovraccarico funzionale della colonna in contrasto con l’esito della prova
testimoniale assunta nel primo grado del giudizio.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13
d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e del D.M. 25 luglio 2000, in relazione all’art. 360
n. 3 cod. proc. civ., perché era stata valutata la riduzione della capacità
lavorativa, mentre l’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 impone di considerare la lesione
all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale della persona,
stabilendo che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate
in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito.
I motivi sono tutti destituiti di fondamento.
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime
introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento
dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6
per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i
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ministeriale.

danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o
denunciati successivamente all’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le
tabelle valutative del danno biologico. Condizione essenziale per la copertura

dell’infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000,
data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del
danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia od infortunio denunciata
dall’interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini
d’incidenza della stessa sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell’art.
74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata
dall’interessato con ricorso al giudice del lavoro (Cass. n. 17089 del 2010; conf.
Cass. n. 9956 del 2011).
E’ dunque infondata la pretesa del ricorrente di vedere applicato nei suoi
confronti il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13,
il quale presuppone che la fattispecie sia regolata dalla nuova normativa, mentre
nel caso in esame l’epoca della denuncia della malattia professionale è anteriore
al 9 agosto 2000.
La questione dell’assoggettamento della fattispecie alla disciplina di cui al d.lgs.
n. 38/2000 non risulta nemmeno affrontata dalla Corte di appello, essendo ogni
questione di diritto rimasta assorbita nell’accertamento fattuale che ha portato ad
escludere l’eziologia professionale della malattia lombare. La decisione si basa
sulla considerazione che l’assicurato subì una esposizione solo saltuaria ed
occasionale a sovraccarichi della colonna e ciò non poteva giustificare la
riconducibilità causale della malattia lombare al fattore di rischio professionale.

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assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell’INAIL è il verificarsi

In merito alla pericardite, la censura vertente sul mancato rilievo della sua
riconducibilità alle tabelle previgenti è radicalmente inammissibile per difetto di
attinenza alla ratio decidendi. Difatti, la sentenza impugnata aveva espressamente

clinica e strumentale nella norma; priva di significato invalidante era pure
ipertensione arteriosa borderline.
Risultano così infondati sia il primo, sia il terzo motivo che attengono ad errores

in iudicando.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, il ricorrente addebita al giudice di
merito di avere aderito alle conclusioni rassegnate dal C.t.u., che aveva fondato il
proprio giudizio su assunti privi di riscontro probatorio con riferimento
all’affermata assenza di fattori di rischio professionale, quali la prolungata
esposizione a sovraccarico funzionale, la ripetitività, l’inadeguatezza della
postura, l’insufficienza dei tempi di recupero.
Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità
ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente
esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla
parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta
dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
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escluso qualsiasi rilevanza invalidante della “pericardite in esiti”, con obiettività

convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 6288 del 18 marzo 2011; n. 27162 del

Il giudice di appello ha indicato le fonti del proprio convincimento
svolgendo al riguardo il proprio autonomo apprezzamento: ha menzionato
l’estratto matricolare, dal quale era possibile evincere la durata dei periodi di
imbarco e di quelli di riposo, osservando che “nell’arco di un anno solare, ad
ogni mese di lavoro corrispondeva un periodo di circa due mesi di inattività”; ha
rilevato che dalla stessa “anamnesi” lavorativa, ossia dalle dichiarazioni che
l’interessato aveva reso al C.t.u., poteva evincersi che, se vi era stata una
movimentazione manuale di carichi, questa non fu quotidiana ma solo saltuaria,
in occasione della sostituzione di grosse e pesanti valvole; ha richiamato le
risultanze del “testimoniale” per rimarcare che, pure nei casi di occasionale
movimentazione dei carichi, erano presenti in sala macchine anche altri operai,
per cui il lavoro veniva svolto in équipe.
Di tale percorso argomentativo non sono state denunciate incoerenze
argomentative o contraddizioni, ma se ne deduce l’insufficienza sulla base
dell’apodittico assunto che non sarebbe stata dimostrata la veridicità delle
affermazioni poste dal C.t.u. a base del sue conclusioni. Si trascura di
considerare che, avendo la Corte di merito specificamente indicato le fonti del
proprio convincimento, era onere del ricorrente indicare quali fossero gli
elementi di prova specificamente trascurati che, vertenti su fatti decisivi,
avrebbero dovuto condurre ad una soluzione diversa.

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23 dicembre 2009).

La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,
come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a

del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
n. 17097 del 21 luglio 2010).
Va pure aggiunto che il vizio di “motivazione insufficiente” non attiene
all’ampiezza delle argomentazioni svolte dal giudice di merito in ordine ad un
fatto controverso, per cui la sentenza che sinteticamente rimanda alle risultanze
della prova documentale o testimoniale non costituisce motivazione
insufficiente ex se perché troppo concisa, ma solo se — e nella misura in cui — le
risultanze della prova siano in realtà contrastanti. Quindi, la parte non può
limitarsi a lamentare la sinteticità della motivazione, ma ha l’onere di allegare gli
elementi di prova che contrasterebbero con la soluzione adottata nella sentenza.
Il ricorso è del tutto carente al riguardo.
Dalla sentenza impugnata risulta, inoltre, che il Consulente d’ufficio venne
convocato a chiarimenti per rispondere ai rilievi critici mossi dall’appellato. Il
supplemento di perizia successivamente depositato, il cui contenuto è stato
analiticamente riportato nella sentenza impugnata ed è stato assunto dalla Corte
di merito a fondamento della propria decisione, non risulta avere formato

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sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice

oggetto di successivi rilievi di parte appellata, che non riferisce di ulteriori
censure sottoposte all’attenzione della Corte, ma da questa trascurate nella
motivazione del provvedimento.

disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella
specie inapplicabile ratione temporis; infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità
del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il
cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie,
anteriormente al 2 ottobre 2003.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152

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