Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27864 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 12/10/2021), n.27864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13997-2020 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON

GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell’Avvocato ENNIO LUPONIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CARLO PORRATI;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1522/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che R.C. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1522/19, del 18 settembre 2019, della Corte di Appello di Torino, che – respingendo il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 797/18, del 2 ottobre 2018, del Tribunale di Alessandria – ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, il rigetto delle domande proposte dall’odierna ricorrente di risoluzione del contratto di locazione immobiliare stipulato il 15 dicembre 2015, per inadempimento del conduttore S.M. e di condanna dello stesso al pagamento sia della somma di Euro 4.200,00, quali canoni locatizi non corrisposti dal giugno 2016 al luglio del 2017, sia dei canoni di locazione mensile (dell’importo di Euro 300,00 ciascuno) dal 1^ agosto 2017 fino all’effettivo rilascio, con interessi al tasso legale dalle singole scadenze alla domanda giudiziale ed al tasso di cui al combinato disposto dell’art. 1284 c.c., comma 4, e del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla domanda giudiziale al saldo;

– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver chiesto la convalida di sfratto per morosità, in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione di un immobile sito in Alessandria dal giugno 2016 al luglio del 2017 (per l’importo complessivo di Euro 4.200,00);

– che lo S. si opponeva alla convalida, sul presupposto che la locatrice gli avesse proposto l’esenzione dal pagamento del canone di locazione per trentasei mesi, in cambio di lavori completi di ristrutturazione dell’immobile, circostanza recisamente contestata dalla locatrice, che negava l’esistenza di un accordo di tal fatta;

– che disposta dal giudice la conversione del rito, le parti all’esito del deposito di memoria integrativa – rispettivamente concludevano, la R., per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con condanna dello stesso al pagamento non solo dei canoni oggetto della morosità già indicata in sede di convalida di sfatto, ma pure di quelli successivamente scaduti e non corrisposti, oltre che degli ulteriori destinati a maturare fino al rilascio del bene, nonché, lo S., chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento di un preteso saldo delle opere eseguite;

– che respinte sia le domande della R. che la riconvenzionale dello S., il giudice di appello – rigettando il gravame esperito dalla sola R. – confermava integralmente la decisione del primo giudice;

– che avverso la sentenza della Corte torinese ricorre per cassazione la R., sulla base – come detto – di cinque motivi;

– che il primo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 345,414,420,437,447-bis e 664 c.p.c. e della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5, oltre che della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3 e 5;

– che, in particolare, la ricorrente ribadisce di aver richiesto, in occasione della conversione del rito ex art. 426 c.p.c., la condanna del conduttore – resosi inadempiente rispetto all’obbligo di corrispondere il canone di locazione – non solo al pagamento di quelli già scaduti e non corrisposti dal giugno 2016 al luglio 2017, per l’importo complessivo di Euro 4.200,00 (ovvero quanto era stato posto alla base della richiesta di convalida dello sfratto), ma anche di quelli dal 1 agosto 2017, fino all’effettivo rilascio, secondo quanto previsto dall’art. 664 c.p.c.;

– che tale richiesta veniva reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive autorizzate, oltre che riproposta in appello a norma dell’art. 345 c.p.c., che consente di chiedere il pagamento dei canoni maturati dopo la sentenza impugnata, alla stregua di “frutti civili”;

– che il giudice di appello, nel dare atto dell’intervenuta conclusione di un contratto di appalto o d’opera – circostanza, peraltro, contestata dall’odierna ricorrente, con i motivi terzo, quarto e quinto del presente atto di impugnazione – tra le parti del rapporto locatizio, con impegno della locatrice a compensare, con il credito relativo alla riscossione del canone, quanto dovuto, invece, al conduttore per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile (così interpretando la dicitura “concordato affitti 7.200”, apposta in calce al preventivo che l’allora appellante ammetteva essere stato redatto, di suo pugno, dallo S.), ha affermato che tale controcredito del conduttore “ha estinto senz’altro il credito per canoni di locazione azionato dall’appellante con l’intimazione di sfratto per morosità”;

– che la Corte territoriale, cosi statuendo, ovvero riconoscendo che tale controcredito dello S. – peraltro, come detto, contestato dalla R. – ha estinto il (solo) “credito per canoni di locazione azionato dall’appellante con l’intimazione di sfratto per morosità”, avrebbe, nella sostanza, ingiustificatamente disatteso la domanda di condanna al pagamento dei canoni che l’appellante assumeva essere maturati dal 1 agosto 2017 (e fino alla data del rilascio dell’immobile) e rispetto ai quali ella deduceva che il conduttore si ero reso ulteriormente inadempiente;

– che il secondo motivo – proposto, in sostanziale continuità con il primo, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e dunque nullità della sentenza, giacché la Corte territoriale, rigettando integralmente l’impugnazione, avrebbe omesso di esaminare proprio la domanda relativa al pagamento dei canoni maturati successivamente all’intimazione dello sfatto per morosità;

– che il terzo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c.;

– che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “non pare dubbia l’esistenza di un contratto d’appalto (privato) ovvero d’opera”, tra la R. e lo S., esito al quale la Corte territoriale è pervenuta sul rilievo che prova dello stesso emerge dal preventivo prodotto dalla stessa appellante, che assume essere stato redatto di pugno dall’appellato”, soggiungendo che dalla dicitura “concordato affitti 7.2000”, presente in tale preventivo, appare logico presumere che quantomeno tale importo non sia stato corrisposto dalla locatrice, perché compensato dalla stessa con i canoni di locazione;

– che, tuttavia, essa R., nel produrre tale preventivo con la già citata memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., precisava che le parti raggiunsero un accordo che prevedeva lavori per la somma omnicomprensiva di Euro 11.750,00, dei quali – detratti quelli versati a mano, pari a Euro 2.000,00, nonché quelli fatturati per Euro 8.500,00 – sarebbero residuati 1.500,00, che si assumono oggetto di compensazione con i soli canoni dovuti dal gennaio al maggio 2016, come la già attrice/appellante si sarebbe offerta di provare anche con prova testimoniale;

– che da quanto precede, dunque, emergerebbe che il preventivo predisposto dallo S. varrebbe, al più, come proposta contrattuale, sicché la Corte territoriale – visto che essa R., nel produrlo in giudizio ha negato di aver accettato tale proposta, essendosi il contratto con controparte concluso a diverse condizioni – avrebbe violato l’art. 1326 c.c.;

– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2;

– che esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, eccepito dallo S. un controcredito in compensazione con quello vantato da essa R., quantunque la domanda riconvenzionale dello stesso (in ordine al pagamento del residuo compenso per i lavori di ristrutturazione dell’immobile) fosse stata rigettata dal primo giudice, con statuizione non impugnata, ciò non impediva di valutare l’esistenza di tale controcredito come eccezione riconvenzionale;

– che, in questo modo, sarebbe stata però violata (o, quantomeno, falsamente applicata) la norma di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, giacché incombeva sullo S. l’onere di provare che il suo debito si era interamente estinto in virtù di compensazione;

– che la Corte territoriale, invece, ha ritenuto provata la compensazione sul presupposto che il corrispettivo per l’esecuzione delle opere fosse quello indicato nel preventivo dal conduttore (Euro 15.103,00), trascurando che esso, non accettato dalla locatrice, non poteva costituire prova idonea a tale scopo;

– che con il quinto ed ultimo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – è denunciata nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4);

– che la ricorrente deduce di aver richiesto sia in primo grado che in appello – senza, peraltro, inversione dell’onere della prova l’esame di alcuni testimoni, nella prospettiva di dimostrare che il corrispettivo per i lavori era stato circoscritto nella somma omnicomprensiva di Euro 11.750,00;

– che la sentenza impugnata “senza motivazione alcuna e contraddittoriamente”, dopo aver riconosciuto che la prova di un contratto di appalto privato (o d’opera), non richiedendo alcun rigore di forma, “può essere data anche a mezzo di testimoni”, non ha ammesso la richiesta prova per testi;

– che, infine, avendo lo stesso appellato dichiarato che le opere in questione furono eseguite tra maggio ed ottobre 2015, la sentenza impugnata, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, ha negato rilievo ad una fattura emessa il 23 settembre 2015 per prestazioni rese il 15 giugno 2015;

– che è rimasto intimato lo S.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 20 aprile 2021.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati;

– che i motivi primo e secondo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione sono fondati;

– che, infatti, la ritenuta esistenza, da parte della Corte territoriale, delle condizioni per compensare, con il controcredito del conduttore per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione della “res locata”, il “credito per canoni di locazione azionato dall’appellante con l’intimazione di sfratto per morosità” (ovvero, quello per i canoni dal giugno 2016 al luglio 2017, per l’importo complessivo di Euro 4.200,00), non l’esimeva dal doversi pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento dei canoni che l’appellante assumeva essere maturati, invece, dal 1 agosto 2017 (e fino alla data del rilascio dell’immobile) e rispetto ai quali ella ha dedotto che il conduttore si sarebbe reso ulteriormente inadempiente;

– che, difatti, il giudice di appello, nell’esaminare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e di condanna dello stesso al pagamento dei canoni non corrisposti, avrebbe dovuto pronunciarsi – ciò che invece non ha fatto, cosi incorrendo nel vizio di minuspetizione sul capo di domanda relativo ai canoni (e agli oneri accessori) maturati in corso di causa, “risolvendosi essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul “petitum” mediato, relativo alla entità del bene da attribuire”, determinando, quindi, “soltanto una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 414 c.p.c.” (Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2005, n. 2853, Rv. 580181-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2006, n. 14961, Rv. 593034-01);

– che i restanti motivi, invece, sono inammissibili;

– che, in particolare, l’inammissibilità del terzo motivo, con il quale è dedotta violazione dell’art. 1326 c.c. (sul rilievo che il preventivo in atti costituirebbe una mera proposta contrattuale), discende dal fatto che quello prospettato non è neppure astrattamente riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

– che, difatti, la violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 65239801; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di falsa applicazione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);

– che, in definitiva, il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), evenienza, la seconda indicata, che è proprio quella prospettata nel caso in esame, visto che il presente motivo di ricorso lamenta che la Corte territoriale ha assunto come “prova scritta” il preventivo, ignorando la richiesta di prova testimoniale formulata dall’odierna ricorrente, così censurando l’apprezzamento fattuale dalla stessa operato;

– che anche il quarto motivo – che censura violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 – è inammissibile;

– che, invero, la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01);

– che tale evenienza non risulta lamentata, però, nel caso di specie, visto che la doglianza della ricorrente si incentra, nuovamente, sul fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto il suddetto preventivo quale prova idonea del controcredito (o meglio, del suo importo) eccepito in compensazione dal conduttore;

– che una simile censura esula, tuttavia, dal paradigma della violazione dell’art. 2697 c.c., se è vero che, “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, siffatta doglianza “può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del “nuovo”” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), vale a dire ove ricorra una motivazione meramente apparente, ipotizzabile solo nei termini che appena di seguito si indicheranno, nello scrutinare l’ultimo motivo di ricorso;

– che, infine, anche il quinto motivo che ipotizza difetto di motivazione – è inammissibile;

– che, sul punto, deve ribadirsi che, all’esito della “novellazione” del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio), il sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza è contenuto, ormai, solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);

– che il vizio motivazionale, dunque, ricorre unicamente in caso di motivazione “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), fermo in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., seni.. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata);

– che, nella specie, il vizio motivazionale denunciato, lungi dall’evidenziare profili di “irriducibile contraddittorietà” o “illogicità manifesta” che emergano “direttamente dal testo della sentenza”, si risolve, nuovamente, nella denuncia di un contrasto con le risultanze istruttorie, e quindi, in sostanza, in un’inammissibile richiesta di riesame, da parte di questa Corte, del merito del giudizio;

– che va, pertanto, ribadita l’inammissibilità di quel tipo di doglianza “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03);

– che il ricorso va, quindi, accolto solo con riferimento ai primi due motivi e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di. Torino, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili il terzo, il quanto e il quinto, e per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese dei giudizio.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

 

 

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