Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27863 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31490/2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.

Federico Lera giusta procura in calce al ricorso domiciliata rio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza in data 9 luglio 2017 il Tribunale di Genova respingeva il ricorso proposto da O.L. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il migrante aveva spiegato avanti alla Commissione territoriale di essere stato costretto a lasciare il paese a causa delle violenze subite da alcuni parenti, che reclamavano un terreno di sua proprietà.

2. La Corte d’appello di Genova, nel rigettare, con sentenza depositata il 20 aprile 2018, l’impugnazione proposta da O.L.: i) riteneva che non potesse essere riconosciuta all’appellante la protezione sussidiaria richiesta, vuoi perchè nella sua zona di provenienza non sussisteva, stando alle fonti internazionali consultate, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, vuoi perchè non vi era prova che in caso di rientro in patria il migrante sarebbe stato in pericolo di vita per condotte persecutorie a cui avrebbe potuto essere esposto, stante l’inattendibilità del suo racconto; ii) reputava che non ricorressero le condizioni neppure per il riconoscimento della protezione umanitaria a motivo della non credibilità del racconto offerto, a cui il richiedente asilo si era riportato anche sotto questo profilo e tenuto conto dell’irrilevanza, al riguardo, delle prospettive di integrazione in Italia e della condizione di occupazione lavorativa.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso O.L. prospettando due motivi di doglianza.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo di ricorso, nel denunciare, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 assume che la Corte d’appello non avrebbe applicato correttamente la normativa in materia di protezione sussidiaria, in relazione alla situazione del paese di provenienza del migrante e delle sue effettive condizioni personali.

In particolare la corte distrettuale avrebbe disatteso, sul punto, la domanda di protezione presentata omettendo di richiamare fonti internazionali e precedenti giurisprudenziali di tenore dissimile da quelli citati, al cui interno la situazione della zona di provenienza era stata valutata in maniera conforme alle previsioni normative per il riconoscimento della protezione richiesta.

3.2 Il motivo è inammissibile.

3.2.1 Giova premettere che in tema di protezione sussidiaria il giudice, mentre è anche d’ufficio tenuto a verificare – come ha fatto nel caso di specie la corte territoriale – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può invece essere chiamato (nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo) a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente asilo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 3016/2019).

Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti da tale norma, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione pregiudizievole personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

3.2.2 Una volta venuta meno, a seguito dell’accertata non credibilità delle dichiarazioni del migrante, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria richiesta per ragioni ricollegate alla sua specifica condizione personale, è dovere del giudice di merito verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

La Corte distrettuale si è ispirata a simili criteri, laddove ha rappresentato – all’esito dell’esame delle fonti di informazioni consultate e richiamate in sentenza – che l’Edo State non risultava segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso.

La critica risulta perciò inammissibile, perchè in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal collegio d’appello facendo leva su decisioni di merito e rapporti internazionali di segno contrario, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

4.1 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè la corte distrettuale non avrebbe applicato correttamente la normativa in materia di protezione umanitaria in relazione alla situazione personale del ricorrente: il giudice di merito, essendo chiamato a effettuare un’analisi sia del percorso di integrazione nel paese di accoglienza intrapreso dal migrante, sia del pericolo per il medesimo di affondare in una situazione di indigenza in caso di rientro in patria, avrebbe dovuto procedere a una nuova e oggettiva valutazione degli elementi della vicenda personale del ricorrente, valorizzando in particolare il sistema di prevaricazione familiare a cui questi era stato sottoposto al fine di riconoscere la protezione richiesta.

4.2 Il motivo è inammissibile.

La corte distrettuale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal migrante vanificasse anche la richiesta di protezione umanitaria, dato che sul punto l’appellante si era limitato a riportarsi al proprio racconto.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, insistendo nell’accreditare l’attendibilità delle dichiarazioni del migrante affinchè le stesse siano poi valorizzate in funzione del riconoscimento di una sua vulnerabilità, e si traduce così in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede di legittimità (Cass. 8758/2017).

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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