Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27863 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27863 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 23467-2016 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell’institore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI
n.113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CONTALDO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SANTA COSTANZA n.27, presso lo studio dell’avvocato
ELISABETTA MARINI, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati FABIO D’AURIA, e ANTONIO
D’AURIA;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- controricorrente contro
D’AURIA FABIO, D’AURIA ANTONIO;

– intimati –

SALERNO, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. chiede la
cassazione dell’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di
Salerno ha liquidato in favore di Contaldo Luigi l’indennizzo da
«espropriazione larvata» patita da un proprio immobile a causa della
vicina realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità — sul rilievo,
tra l’altro, che essendo l’immobile abusivo per dimensioni
(ampliamento del sotterraneo e realizzazione di un piano soprastante al
piano seminterrato) e per destinazione (uso abitativo in luogo di uso
industriale, il Contaldo non avrebbe avuto alcun titolo al percepimento
della reclamata indennità, non essendo intervenuto alcun
provvedimento di sanatoria.
Resiste con controricorso l’intimato.
Memoria di entrambe le parti ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente fondato.
3. Invero questa Corte ha già enunciato il principio giusta il quale, non
essendo più generalmente consentito che chi versi in una condizione di
illiceità tragga vantaggio da essa, il danno permanente, indennizzabile
Ric. 2016 n. 23467 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

avverso la sentenza n. 563/2015 della CORTE D’APPELLO di

nel caso della c.d. «espropriazione larvata» – che ricorre ai sensi dell’art.
46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ed ora dell’art. 44 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 quando il danno derivante dalla perdita o
diminuzione di un diritto in conseguenza dell’esecuzione dell’opera
pubblica riguarda quei soggetti che, pur in presenza di un

(in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita
l’opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera
separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza
dell’opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente
dall’espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione
in conformità della funzione cui è destinata (Cass., Sez. I, 16/09/2009,
n. 19972) – può essere invocato, vigendo la stessa regola che vale per le
espropriazioni (Cass., Sez. I, 14/12/2007, n. 26260), solo dal
proprietario di una costruzione che – anche a posteriori, per effetto
della sanatoria intervenuta – sia considerata legittima, «sicché
l’indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora
sanate – salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo
inedificato – o per quelle realizzate dopo l’approvazione del progetto di
opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di
temere la compressione delle proprie facoltà dominicali» (Cass., Sez. I,
12/09/2014, n. 19305).
Poiché, come si è precisato in premessa, consta dalle risultanze peritali
debitamente trascritte ai fini dell’autosufficienza del ricorso, che
l’immobile era stato realizzato con dimensionamento diverso da quello
oggetto di concessione e diversa ne era stata pure la destinazione e
poiché nessuno dei suddetti abusi era stato sanato, nessun titolo
giustificava il riconoscimento dell’indennità richiesta e la pronuncia
impugnata va perciò conseguentemente cassata.
Ric. 2016 n. 23467 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

procedimento espropriativo, ne siano rimasti completamente estranei

PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti
alla Corte d’Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 17.10.2017.
Il Presidente
‘ott. Francesco Antonio Genovese
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pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio

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