Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27863 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25767/10) proposto da:

P.D. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Fiori Sergio ed elettivamente domiciliato presso l’avv.

Giovanni Bonaccio in Roma, piazza Attilio Friggeri n. 81, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.F. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli

avv.ti Tolasi Livia e Carlo Bogino ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo in Roma, viale Ippocrate n. 104, giusta

procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2010 della Corte di Appello di Brescia,

pubblicata il 14/04/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 18/11/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito il procuratore della parte ricorrente avv. Sergio Fiori che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

” F.E. ricorse al Pretore di Orzinuovi perchè, in via di urgenza, ordinasse al cognato P.D., che lo aveva rimosso e danneggiato, di reinstallare nell’androne di accesso alle abitazioni di entrambi, un plinto di appoggio al cancello e di riparare quest’ultimo; il resistente si oppose all’emanazione del provvedimento cautelare, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti.

Emessa l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. nei termini richiesti dall’ E., nel successivo giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Brescia le parti riproposero le domande e difese in precedenza svolte; il P. eccepì anche il difetto di legittimazione passiva in quanto il cancello era fissato con un gancio al muro dell’abitazione della moglie, E.V. e quindi l’ordine di facere avrebbe dovuto essere emanato nei confronti della medesima.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 2195/2005 accolse tale linea difensiva e revocò il provvedimento di urgenza, respingendo altresì la domanda dell’ E., non avendo questi dimostrato di avere la proprietà dell’immobile ove era posizionato il cancello.

La Corte di Appello di Brescia riformò l’indicata pronunzia, in accoglimento del gravame dell’ E., condannando il P. al ripristino della chiusura e della barra di sostegno della stessa.

Il giudice del gravame pervenne a tale decisione interpretando il contenuto di uno stralcio divisionale del 1988 con il quale la porzione assegnata a E.V. avrebbe avuto accesso pedonale e “carraie” attraverso l’androne di proprietà degli assegnanti (tra i quali il fratello F.), argomentando da ciò che il diritto dominicale su tale porzione di immobile avrebbe comportato – in mancanza di prova del contrario- anche la proprietà dei muri che la delimitavano. Negò poi rilievo ad una precedente convenzione dell’ottobre 1987 tra i germani E. sia perchè precedente alla divisione sia perchè si sarebbe limitata a regolare l’accesso ai fabbricati indicando in via incidentale che il cortile – e non già l’androne- sarebbe stato comune ai predetti. Ritenne altresì la Corte bresciana che fosse fondata anche l’ulteriore censura in merito alla ritenuta inesistenza della irreparabilità del pregiudizio, osservando in contrario che questa sarebbe stata resa palese dalla funzione di chiusura e di presidio della corte interna che avrebbe svolto il cancello.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il P., articolandolo in cinque motivi, cui ha resistito l’ E. con controricorso.

IN DIRITTO 1 – Con il primo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. conseguente alla pronunzia ultra petita ed all’errata valutazione delle prove; viene altresì fatta valere l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo il ricorrente che sarebbe stato errato ritenere l’ E. proprietario del muro ove sarebbe stata affissa la barra di appoggio del cancello sol perchè l’androne sarebbe stato di proprietà (o comproprietà) del medesimo, trascurando quindi il fatto che l’abitazione della propria consorte, E.V., sarebbe insistita proprio su detto androne, così che la presunzione sarebbe stata semmai di segno contrario, non potendo ritenere che le mura esterne che delimitano tale abitazione fossero di un proprietario diverso dal titolare del diritto dominicale sulla stessa.

2 – Con il secondo motivo viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e art. 2697 cod. civ.; con il connesso terzo motivo viene fatta valere la violazione o falsa applicazione degli artt. 2907, 2909 e 2931 cod. civ., art. 102 c.p.c. e 2697 cod. civ., nonchè, in entrambi i casi, vizio di motivazione:

ciò in quanto la Corte di Appello avrebbe pronunziato un ordine di facere in capo di un soggetto che non è stato dimostrato esser proprietario della porzione di muro ove era infissa la barra di sostegno, così violando i diritti del terzo – E.V. – nella cui sfera patrimoniale e giuridica detto provvedimento era destinato a produrre effetti.

3 – Con il quarto motivo si censura la gravata decisione adducendosi la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 700 c.p.c. – nonchè un connesso vizio di motivazione – assumendosi che il cancello, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte bresciana, non avrebbe mai assunto una funzione di presidio della corte interna, rimanendo sempre aperto ed essendo privo di qualunque sistema di chiusura; del pari non avrebbe neppure svolto la funzione di delimitare le proprietà, essendo posto a metà dell’androne.

4 – Con il quinto motivo viene fatta valere la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 833, 1027, 1028 e 1064 cod. civ. – nonchè vizio di motivazione al riguardo – per aver, la Corte distrettuale, omesso di pronunziarsi sulla domanda di violazione della servitù di passaggio – esercitato attraverso l’androne – proposta dal ricorrente e di non aver ritenuto emulativa la condotta dell’ E..

5 – Il convincimento del relatore che i surriferiti motivi non siano condivisibili.

5/a – Deve innanzi tutto mettersi in rilievo che gran parte delle argomentazioni del giudice del gravame – e le connesse critiche del ricorrente – muovono dall’interpretazione di uno stralcio divisionale intercorso, a quanto è dato di dedurre dalla lettura del ricorso, tra i vari germani E., nel quale vi sarebbe stata anche una descrizione dello stato dei luoghi; ciò posto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, sarebbe stato necessario riprodurre per intero il contenuto di detto atto negoziale, al fine di permettere alla Corte un controllo, quanto meno, sulla congruità delle affermazioni contenute in sentenza in relazione alle attribuzioni patrimoniali in esso contenute; in secondo luogo la critica dell’interpretazione di tale atto – nonchè del precedente accordo intercorso tra le medesime parti- per poter essere legittimamente delibata in questa sede avrebbe dovuto essere condotta in relazione alla eventuale violazione delle norme di ermeneutica negoziale in cui fosse incorso il giudice del gravame, rimanendo altrimenti confinata in una contrapposizione di affermazioni attinenti un fatto processuale.

5/b – Costituisce altresì deroga al ricordato principio di autosufficienza del ricorso l’impostazione del quinto motivo in quanto, denunciando (sia pure con l’erroneo riferimento al vizio contemplato nell’art. 360 c.p.c., n. 3, invece che al n. 4) un’omessa pronunzia sulla propria “domanda” di violazione del proprio diritto di passaggio – attuata dall’ E. con l’apposizione del cancello- parte ricorrente avrebbe dovuto indicare: in quale atto del primo grado fosse stata articolata detta domanda; se la stessa fosse stata riproposta in sede di conclusioni, come pure in appello chiedendo, in via condizionata, che venisse riconosciuto il proprio diritto di passaggio – e correlativamente accertata la sua violazione posta dall’avversario – (cfr. sul punto: Cass. 21226/2010; Cass. 6361/2007;

Cass. 15.781/2005; Cass. S.U. 13833/2002; Cass. 6502/2001).

6 – Più in generale poi è convincimento del relatore che parte ricorrente non abbia fornito valide argomentazioni per far deflettere la Corte dal consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (vedi Cass. 7394/2010, cui adde: Cass. 15499/04, 16312/05,10127/06 e 4178/07).

7 – Applicando il surriferito principio ai motivi di ricorso emerge, a giudizio del relatore, rinammissibilità: a – del primo motivo, in quanto la riferita violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. non si sarebbe estrinsecata nel mancato rispetto della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, come neppure nel mancato rispetto della delimitazione dei poteri del giudice nel disporre delle prove (ponendo, ad esempio, a base del proprio convincimento, dati di fatto non acquisiti agli atti o assumendo l’esistenza di fatti no tori od originati dalla sua scienza privata) bensì nell’erronea valutazione delle medesime; b – del secondo e del terzo motivo, atteso che la norma sulla ripartizione dell’onere delle prove può dirsi violata quando la decisione abbia posto a carico di una parte l’onere di dimostrazione che avrebbe dovuto essere invece attribuito all’avversario ma non già quando si sia ritenuto – in ipotesi:

erroneamente – che quell’onere, esattamente attribuito, sia stato soddisfatto; la violazione poi del principio che i provvedimenti giudiziari hanno effetto solo sulle parti del giudizio (e della connessa pretermissione di un litisconsorte necessario) non correttamente è stata invocata in quanto la Corte di Appello ha escluso che E.V. potesse essere proprietaria della parte di muro ove era affisso il cancello e quindi è stata conseguente rispetto alle premesse – non sindacabili secondo quanto già illustrato sub 5/a; c – del quarto motivo, dal momento che la valutazione del presupposto per l’emanazione del provvedimento di urgenza non ha interessato l’astratta portata della regola juris bensì la sua applicazione alla fattispecie concreta, oltretutto con riferimento a dati di fatto dei quali si è sollecitata una diversa valutazione (su cui v. infra);

8 – Quanto poi al profilo del vizio di motivazione, esposto genericamente in tutti i motivi, giudica il relatore che lo stesso non possa sfuggire alla censura di inammissibilità, dal momento che deve trovare applicazione l’ormai costante indirizzo interpretativo secondo il quale “il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non e conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.” (così Cass. 10657/2010; cui Cass. 4178/2007).

8/a – Nella fattispecie parte ricorrente , facendo non consentito riferimento a dati fattuali non suscettibili di valutazione nella presente sede – posizione del cancello nell’androne; identificazione dei confini della proprietà dell’ I. – nonchè ad una non più censurabile diversa valutazione di documenti stralcio divisionale – patrocina un diverso apprezzamento dei presupposti dell’accoglimento della domanda avversaria, non facendo emergere aporie logiche nel giudizio adottato dalla Corte distrettuale e imputando, per implicito, alla “insufficienza” della motivazione quella che in realtà è una non condivisione dei risultati della medesima.

9 – Dal momento che la Corte bresciana si è attenuta ai principi di diritto richiamati ed ha dato logica motivazione delle sue scelte interpretative, è convincimento del relatore che il ricorso è idoneo ad essere trattato in camera di consiglio à sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, artt. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato manifestamente infondato.” La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M. che, in sede di adunanza, non ha sollevato obiezioni alle conclusioni ivi espresse.

Il Collegio ritiene di poter integralmente recepire dette conclusioni dal momento che non sono state depositate ulteriori memorie dalle quali trarre argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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