Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27863 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27863 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 1620-2011 proposto da:
ZENNARI GIOVANNA C.F. ZNNGNN47M61G224B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio

dell’avvocato

PANARITI

BENITO,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3063

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA C.F.

80185250588,

UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER IL VENETO), in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato

e

difeso

dall’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 12/12/2013

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrenti nonchè contro

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA

80185250588;
– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PADOVA,
depositata il 05/07/2010 R.G.N. 1968/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato PANARITI BENITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità.

RICERCA, DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE DIREZIONE C.F.

r.g. n. 1620/11
udienza del 29.10.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, adito in sede di reclamo nel procedimento proposto da Giovanna Zennari
nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico
avverso il provvedimento reso dallo stesso Tribunale, in composizione monocratica, ex art. 700
c.p.c., con cui era stata rigettata la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l’annullamento del
provvedimento di revoca dell’incarico di presidenza dell’Istituto Comprensivo di Saonara. A tale
conclusione il giudice del reclamo è pervenuto osservando che il gravame proposto dalla ricorrente
doveva essere dichiarato improcedibile per la mancata integrazione del contraddittorio, fin dalla
prima fase del giudizio, nei confronti della persona che aveva sostituito la stessa ricorrente nella
posizione di dirigente dell’Istituto Scolastico di Saonara.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Giovanna Zennari affidandosi a nove motivi
di ricorso cui resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Osserva il Collegio che il ricorso deve ritenersi inammissibile alla stregua dei principi
costantemente affermati da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 23504/2010) secondo cui
“l’ordinanza resa dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento cautelare ne assume la
stessa natura di provvedimento provvisorio e strumentale al giudizio di merito, sicché, pur
incidendo su posizioni di diritto soggettivo, essa non è ricorri bile direttamente per cassazione
difettando il requisito della definitività” (nello stesso senso, con la precisazione che tali conclusioni
restano valide anche dopo l’introduzione del regime della c.d. strumentalità attenuata, Cass. sez.
unite n. 27187/2007, Cass. n. 13360/2007 e, più recentemente, Cass. n. 3124/2011). E’ stato altresì
precisato (Cass. n. 23410/2009) che “è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art.
111 Cost., avverso un provvedimento cautelare, emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., (come
confermato in sede di reclamo), trattandosi di un provvedimento interinale, ontologicamente

Regionale per il Veneto, ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo proposto dalla ricorrente

inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni soggettive di natura sostanziale, anche
quando sia dedotta l’abnormità dello stesso a causa di statuizioni eccedenti la funzione cautelare”.
2.- Ciò vale anche qualora l’ordinanza resa dal giudice del reclamo condanni la parte soccombente
al pagamento delle spese del giudizio, essendo stato affermato che, in questo caso, il reclamante
soccombente, qualora non intenda iniziare il giudizio di merito, ma limitarsi a contestare la sola
liquidazione delle spese, deve farlo attraverso l’opposizione al precetto intimato sulla base del detto
provvedimento o all’esecuzione iniziata in forza del medesimo (Cass. n. 11800/2012, Cass. n.

nemmeno ai fini della liquidazione delle spese e dell’errore compiuto quanto ad essa, la natura di
sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., e poiché detto provvedimento viene
emesso a seguito di cognizione sommaria ed è espressamente definito titolo esecutivo (art. 669
septies, cornma 3, c.p.c.), si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni
titolo esecutivo, cioè l’opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o
dell’esecuzione iniziata sulla base di esso, con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla
cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento sulla
liquidazione delle spese risulta ridiscutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, e ciò
perché si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che sia stato ridiscusso nell’ambito
dell’ordinaria cognizione.
3.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ed a tale pronuncia segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo,
facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata,
in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2013.

11370/2011). Ed invero è stato osservato che, poiché al provvedimento non può riconoscersi,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA