Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27863 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 12/10/2021), n.27863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13950-2020 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 79H,

presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA ROSSI, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GOFFREDO TATOZZI;

– ricorrente –

contro

D.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 381/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la società Autostrade per l’Italia S.p.a. (d’ora in poi, “Autostrade”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 381/19, del 6 dicembre 2019, del Tribunale di Vasto, che – dichiarando inammissibile l’appello da essa esperito avverso la sentenza n. 90/18, del 23 marzo 2018, del Giudice di pace di Vasto – ha confermato la condanna dell’odierna ricorrente a risarcire il danno subito da D.F.M. in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 28 novembre 2016 sull’Autostrada A14, in agro del Comune di San Giovanni Teatino;

– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal D.F., il quale assumeva la responsabilità di essa società Autostrade, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione ai danni subiti dalla propria autovettura con riferimento al suddetto sinistro;

– che accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, il gravame esperito dalla convenuta soccombente veniva dichiarato inammissibile, ex art. 342 c.p.c.;

– che avverso la sentenza del Tribunale di Vasto ricorre per cassazione la società Autostrade, sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., dolendosi della errata pronuncia di inammissibilità del gravame resa dal giudice di secondo grado, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione alla corretta interpretazione della norma suddetta, e dunque del requisito della specificità dei motivi di appello;

– che è rimasto solo intimato il D.F.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 20 aprile 2021.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto;

– che risulta, infatti, fondato il solo motivo proposto, che denuncia la nullità della sentenza, conseguente ad “error in procedendo” per violazione dell’art. 342 c.p.c.;

– che tale articolo, come pure l’art. 434 c.p.c., vanno “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, precisando, però, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n. 13535, Rv. 648722-01);

– che, invero, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio”, giacché quanto “viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”, il tutto, inoltre, “senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.);

– che, d’altra parte, la “specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01), sicché l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello”, e ciò in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’art. 345 c.p.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01);

– che, nel caso di specie, i motivi di gravame di società Autostrade censuravano la decisione del primo giudice non solo per aver negato che l’allora convenuta avesse fornito la prova del caso fortuito, idonea ad escludere l’applicazione dell’art. 2051 c.c., ma pure per il palese travisamento dei fatti e la mancata completa verifica degli elementi di prova documentali in atti (circostanze, queste, tutte rilevanti a mente dell’indirizzo giurisprudenziale appena citato, che correla l’onere di specificità dei motivi di appello alla specificità della motivazione della sentenza di primo grado in punto di apprezzamento delle risultanze istruttorie);

– che la decisione oggi impugnata, pertanto, non ha fatto corretta applicazione dell’art. 342 c.p.c., affermando l’esistenza di un onere, a carico della parte appellante, in forza del quale essa, “in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi”, non solo “indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell’evidenziato dissenso”, ma proponga pure “un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado”;

– che la sentenza, dunque, va cassata, rinviando al Tribunale di Vasto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito del proposto gravame, ritenuto, a torto, inammissibile ex art. 342 c.p.c.;

– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasto il D.F. solo intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Vasto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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