Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27862 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31059/2018 proposto da:

O.O.L., rappresentato e difeso dall’avv. Laura

Tartarini (Pec laura.tartarini-ordineavvgenova.it) giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 566/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.O.L., nigeriano, ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Genova che ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,8 e 14 per avere la corte d’appello escluso la protezione sussidiaria esclusivamente in base alla valutazione di non credibilità personale di esso richiedente, senza considerare invece la condizione di rischio effettivo di danno come definito dalle norme richiamate;

col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, art. 5 t.u. imm. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per non avere la corte d’appello valutato le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria nel contesto del regime attenuato dell’onere della prova; il ricorso è inammissibile;

in ordine al primo mezzo è sufficiente sottolineare che la corte d’appello, con motivazione dettagliata e completa, ha dato conto non solo della ritenuta non credibilità della versione dei fatti fornita dal richiedente, ma anche dell’inesistenza, nella zona di provenienza del medesimo, di situazioni di violenza indiscriminata da conflitto armato; la valutazione è assorbente e, munita dei riferimenti alle fonti di prova, integra un accertamento di fatto insindacabile in cassazione;

quanto al secondo mezzo vale osservare che la corte d’appello ha motivatamente escluso che il ricorrente sia annoverabile tra le persone vulnerabili nell’accezione, pur ampia, di cui alla normativa previgente al D.L. n. 113 del 2018;

ne segue che non è vero che la sua condizione personale non sia stata valutata;

anche in tal caso la valutazione è stata fatta e integra una questione di merito, insindacabile in cassazione;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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