Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27862 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27862 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 28988-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MORINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall’avvocato FABIO PACE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5204/38/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatti di causa

Data pubblicazione: 22/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti di Morino Giuseppe (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 5204/38/2015, depositata in data
2/12/2015, con la quale – in controversia l’impugnazione del silenzio
rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del contribuente, già

all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto
d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della
pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo
collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al
12,50% – è stata, in sede di rinvio (a seguito di cassazione, con
pronuncia di questa Corte n. 3126/2014, di pregressa decisione
d’appello), parzialmente riformata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che sulle somme
rivenienti dalla liquidazione del rendimento, quale risultante da
“relazione attuariale.., redatta anche sulla scorta di una certificazione
di provenienza ENEL”, deve essere applicata la ritenuta del 12,50 °/0,
prevista dall’art.6 della legge n. 482/95, con conseguente spettanza
del rimborso nei limiti della somma di C 106.078,27.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato memoria
ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con
motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art. 384 c.p.c., avendo la
C.T.R. non correttamente interpretato il principio di diritto enunciato
dalle S.U. e da questa Corte nella pronuncia di cassazione con rinvio,
quantificando il rendimento maturato nel Fondo PIA sulla base della
certificazione rilasciata dall’Enel. La ricorrente denuncia poi, con il
secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3
Ric. 2016 n. 28988 sez. MT – ud. 26-10-2017
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dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata

c.p.c., degli artt. 13 d.lgs. 124/1993, 1 di. 669/1996, 16,17 e 42 del
TUIR, 6 1.482/1985 e 2697 c.c..
2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono
fondate.
In generale, la peculiare natura del giudizio di rinvio, che è un
processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito

comporta che i limiti e l’oggetto sono fissati dalla sentenza di
annullamento. Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 394, terzo
comma, cod. proc. civ., non sono ammesse nuove prove, ad
eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza
d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa
applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo
visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere
l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non
trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché
ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. 16180/2013).
E’ stato tuttavia anche chiarito da questa Corte che

“i limiti

all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si
estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili
d’ufficio, sicché, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato
dalla sentenza di annullamento, tale giudice, come può avvertire la
necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica
o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di
merito, così può ben preferire, salvo l’obbligo della relativa
motivazione, di fondare la decisione su tale primitiva consulenza,
laddove la ritenga meglio soddisfacente, anche rispetto a quella
eventualmente espletata in sede di rinvio, avendo egli il potere di
procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando
liberamente le prove già raccolte” (Cass.341/2009).
Ora, il giudice di legittimità aveva fra l’altro stabilito che, richiamati i
principi enunciati in Cass. S.U. 11/13642, il presupposto
dell’applicazione della ritenuta del 12,50% dovesse essere un
accertamento — non compiuto dal giudice del merito — sulla natura
Ric. 2016 n. 28988 sez. MT – ud. 26-10-2017
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fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata,

e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del
contribuente, da intendere come “rendimento netto, imputabile alla
gestione del mercato da parte del Fondo del capitale accantonato “.
Come peraltro, di recente, confermato da questa Corte (Cass.
12267/2017; Cass. 10285/2017), spetta indubbiamente al
contribuente, che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore

fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte
dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento
sui mercati di riferimento.
Nella specie, la C.T.R. si è limitata a ritenere sufficiente la
produzione da parte del contribuente di certificazione rilasciata
dall’ex datore di lavoro e di perizia di parte, come riportato nella
decisione impugnata, avente ad oggetto le relative quantificazioni
determinate con modalità matematico attuariali, laddove le era stato
demandato proprio il compito di accertare l’effettiva presenza di un
rendimento del capitale accantonato, conseguente all’impiego del
capitale sul mercato, cui applicare l’aliquota agevolata ex art. 6
1.482/1995,
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della
Lombardia. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del presente giudizio di I gittimità.
Così deciso, in Roma, il 26/10/2017.

ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del

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