Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27862 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27862 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 20945-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3038

contro

ALONGI ALBA, CASTALDI DANIELE;
– intimati –

/o 3) 2 F( ti Vet..
2869/2007 della CORTE
avverso la sentenza[ n.

Data pubblicazione: 12/12/2013

D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2007 R.G.N.
6253/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità per ALONGI, rigetto per CASTALDI.

_

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva depositata il 22 agosto 2007, la Corte d’appello
di Roma, accoglieva parzialmente il gravame proposto da Daniele Castaldi
ed Alba Alongi, dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine al
contratto di lavoro stipulato dal Castaldi con la società Poste Italiane il
2.11.98 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni; l’esistenza tra
tali parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal

giudizio.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste
Italiane, affidato a tre motivi.
I lavoratori sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente evidenziarsi che, oltre ad essere stato dedotto il
raggiungimento di un accordo transattivo con la Alongi, la sentenza
impugnata ha statuito solo nei confronti del Castaldi, sicché il ricorso nei
confronti della Alongi deve dichiararsi certamente inammissibile.
Per il resto si osserva.
1. —Con i tre motivi la società Poste denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 e 2 della L. n. 230\62; 23 della L. n. 56 del 1987; degli accordi
sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.01, oltre che
dell’art.1362 c.c., lamentando che la Corte territoriale non aveva
correttamente valutato che le parti sociali, a seguito dell’ampia delega loro
conferita dall’art. 23 L. cit., erano libere di prevedere nuove e diverse
ipotesi di assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del
1962, e non potevano ritenersi soggette ad alcun limite temporale sino
all’entrata in vigore del d.lgs n. 368 del 2001, e relativa norma transitoria,
non previsto dalla disciplina contrattuale indicata.
I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono
infondati.
La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in
tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato ex
art. 23 L. n. 56 del 1987, soggette ai requisiti di cui all’art. 1 L. n.230 del
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30.4.99, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del

1962, ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle
specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui
al c.c.n.l. 26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.
L’assunto è pienamente conforme al consolidato orientamento di questa
Corte.
Occorre infatti osservare che l’assunzione a termine è stata effettuata in
base all’accordo 25 settembre 1997, integrativo del c.c.n.l. 26 novembre

tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla
trasformazione giuridica dell’ente, in ragione della graduale introduzione di
nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un Accordo attuativo per
assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si davano atto
che, fino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trovava nella situazione di cui al
punto che precede (clausola “madre”, di cui sopra) dovendo affrontare di
processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente
ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in
corso di trattativa. Successivamente, l’accordo attuativo per assunzioni con
contratto a termine, siglato il 16 gennaio 1998, riporta la stessa dicitura del
primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far
fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale
straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 1998.
In data 27 aprile 1998 viene stipulato un Accordo modificativo dell’art. 14
c.c.n.l., comma 4 (si tratta del c.c.n.l. 26.11.1994), con il quale, oltre ad
estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le
parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’awenuta trasformazione in
S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti
scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per
fronteggiare tale esigenze, si conviene che l’Azienda disporrà la proroga di
30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30 aprile 1998, così
come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998,
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1994, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a

infine, interviene l’accordo relativo al part time “Addendum all’art. 7 c.c.n.l.

26 novembre 1994”, con il quale viene modificata l’originaria disciplina
collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si
stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi awengono in applicazione
dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente
integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006

2 marzo 2006 n.4603) che negando che le parti collettive, con l’accordo del
25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai
contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra
indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come
meramente ricognitivi.
In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non prevedesse alcun
termine di efficacia per la facoltà conferita all’Azienda di stipulare i contratti
a termine – essendo questa consentita al definitivo compimento della
ristrutturazione – non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi
attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa
interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all’accordo attuativo in
pari data, in cui si dava atto che l’azienda si trovava in stato di
ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo
“attuativo” del 16 gennaio 1998, giacché nulla ci sarebbe stato da “attuare”
e nulla da “riconoscere” dal punto di vista temporale. Ancora minore senso
avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest’ultimo accordo per cui ai
contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, owero che la
società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a
termine “oltre” la data fissata.
Ne consegue l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in
questione e come nel caso oggetto del presente giudizio, oltre il 30 aprile
1998.
3. — In conclusione, mentre deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei
confronti dell’Alongi, il ricorso deve essere respinto nei confronti del
Castaldi.
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n.13458, Cass.20 gennaio 2006 n.1074, Cass.3 febbraio 2006 n.2345, Cass.

Nulla per le spese essendo i lavoratori rimasti intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Alongi e lo
rigetta quanto al Castaldi.
Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2013
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE est.

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