Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27861 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30476/2018 proposto da:

J.A.J., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino

Novello (Pec antonino.novello.pec.ordineavvocaticataniajt) giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

J.A.J., gambiano, ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia che ha confermato il rigetto (per quanto qui interessa) della domanda di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per non avere “il tribunale” valutato la gravità dell’attuale situazione del Gambia correlandola alla situazione personale del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza;

sotto il primo profilo non v’è certezza circa l’avere inteso il ricorrente indirizzare la sua critica alla decisione impugnata (della corte d’appello), visto che l’intera censura sembra avere attinto il giudizio del tribunale; per converso va ribadito che oggetto del ricorso per cassazione, per le cause come quella in esame, ratione temporis soggette al D.Lgs. n. 25 del 2008 nel testo anteriore alle norme istitutive delle sezioni specializzate in materia di immigrazione (D.L. n. 13 del 2017, conv. con mod. in L. n. 46 del 2017), può essere soltanto la sentenza d’appello;

sotto il secondo profilo, comunque, ove anche si ritenesse richiamato nel ricorso “il tribunale” per mero errore, e dunque calibrata la censura sulla statuizione della corte d’appello, vi è che la stessa, nella sua genericità, si palesa priva di autosufficienza; difatti dalla sentenza si evince che la situazione di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, non era stata dedotta con riferimento a eventuali e imprecisati effetti della situazione generale del Gambia, quanto piuttosto all’essersi il richiedente adoperato per integrarsi nella comunità esistente in Italia; cosa che la corte territoriale ha ritenuto non costituire di per sè ragione sufficiente per il riconoscimento della protezione invocata;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione oprima civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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