Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27861 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27861 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12507-2016 proposto da:
COMUNE SANTA MARIA DEL CEDRO P.I.00433700788, in
persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI n.8, presso lo studio
PRECENZANO/RUGGIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE BRUNO;
– ricorrentecontro
FARACE SALVATORE;
– intimato avverso la sentenza n. 5575/2/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE di COSENZA, depositata il
27/10/2015;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Il comune di Santa Maria del Cedreo ha proposto ricorso per

resa dalla CTP di Cosenza indicata in epigrafe che, decidendo in
sede di ottemperanza, ha disposto che il detto comune
provvedesse, a mezzo del nominato commissario ad acta, al
pagamento in favore del difensore distrattario di Longo
Giuseppe dell’importo di euro 877,81, al netto della ritenuta
d’acconto, oltre al pagamento delle somme liquidate nel detto
giudizio in favore del contribuente.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione
dell’art.80 d.lgs.n.546/1992, è manifestamente fondato.
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che il giudizio di
ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle
commissioni tributarie, regolato dall’art. 70 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, non attribuisce alle Commissioni
tributarie medesime una giurisdizione estesa al merito,
trattandosi di procedimento “chiuso”, nel senso che il potere
del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i
confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita
col giudicato, di talchè può essere enucleato e precisato il
contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in
giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere
attribuito un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello
riconosciuto con la sentenza da eseguire, nè può esserne
Ric. 2016 n. 12507 sez. MT – ud. 12-10-2017
-2-

cassazione, affidato ad un motivo, impugnando la sentenza

adeguata la statuizione rispetto ad una situazione normativa
sopravvenuta. -cfr.Cass.n.28944/2008, Cass. n. 15827/2016-.
In sostanza, in sede di ottemperanza il giudice tributario è
tenuto unicamente a determinare le modalità concrete di
esecuzione attuativa del giudicato di condanna.

ridotta somma a titolo di spesa non imponibile erroneamente
quantificata dal creditore nella parcella predisposta dal
difensore distrattario, ha invece riconosciuto il diritto di credito
del difensore della parte contribuente al pagamento delle
ulteriori spese, successive alla definizione del giudizio reso
dalla CTP di Cosenza(sent.n.5771/02/14), provvedendo poi a
quantificarle e liquidarle in favore dello stesso e con ciò
esorbitando dai limiti del giudizio stesso.
Così facendo, la CTP ha dunque travalicato il contenuto ed i
limiti del giudizio di ottemperanza, esaminando la richiesta
riguardante gli oneri economici sostenuti dalla parte vittoriosa
e connessi all’attività di esecuzione della sentenza che non
potevano essere oggetto del relativo ricorso, attenendo le
stesse alla congruità di somme non liquidate in sentenza ma ad
essa successive.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
va cassata con rinvio ad altra sezione della CTP di Cosenza
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM
la Corte, visti gli artt.375 e 380 bis .c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTP di Cosenza anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2016 n. 12507 sez. MT – ud. 12-10-2017
-3-

Orbene, nel caso di specie la CTP, oltre a riconoscere una

Così deciso il 12.10.2017 nella camera di consiglio deira sesta
sezione civile in Roma.

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA