Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27861 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dall’avv. FENU Silvia, in uno con l’avv. Vandoni Cristiana ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma,

via Alcide De Gasperi 21, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– Parrocchia di San Lorenzo in Minerbe (c.f. (OMISSIS)) Erede di

C.L. in persona del parroco, legale rappresentante, padre

D.V.E.E., in forza di autorizzazione dell’ordinario

della diocesi di (OMISSIS); rappresentata e difesa dagli avv.ti

Gozzi

Giovanni ed Alberto Delpino ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo in Roma, via L. Spallanzani n. 36, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2010 della Corte di Appello di Venezia,

pubblicata il 11/03/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 18/11/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito il procuratore della parte controricorrente avv. Delpino

Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

– rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

” C.L. citò innanzi al Tribunale di Verona G. G., nipote ex fratre del defunto marito G.G., instando affinchè venisse annullato il testamento pubblico redatto poco prima della morte da quest’ultimo – allorchè si trovava ricoverato in ospedale per una grave malattia – con il quale aveva revocato una precedente manifestazione testamentaria, con la quale, oltre quarant’anni prima, aveva lasciato le proprie sostanze alla deducente e, in sostituzione le aveva destinato l'”usufrutto legale vitalizio” su tutti i beni: a sostegno della domanda affermò che l’atto era annullabile in quanto il testatore era affetto da incapacità naturale o, in via alternativa, in quanto a ciò indotto o costretto dal nipote. In subordine esercitò l’azione di riduzione, funzionale alla reintegrazione della quota di legittima. Il convenuto resistette alla domanda ed eccepì che l’attrice aveva perso il diritto a chiedere un’integrazione del legato – da qualificarsi in sostituzione di legittima- in quanto non aveva manifestato la volontà contraria all’accettazione del medesimo.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 2565/2005, respinse la domanda di annullamento ed accolse quella subordinata di riduzione, assumendo che a ciò non sarebbe stata d’ostacolo la circostanza che la C. avesse continuato ad abitare nella casa coniugale – oggetto del lascito – dal momento che l’uso della medesima le spettava per legge e in quanto l’impugnazione del testamento doveva essere considerata come manifestazione inequivoca di non accettare il legato.

La Corte di Appello di Venezia, pronunziando sentenza n. 598/2010, respinse l’appello principale del G. ed accolse quello incidentale della C., annullando il testamento.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il G., facendo valere due motivi; si è costituita la Parrocchia di San Lorenzo in Minerbe, quale erede della C. – deceduta dopo la notifica del ricorso.

Diritto

IN DIRITTO

1 – Con il primo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 649 e 551 cod. civ., assumendosi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non accettato il legato (di uso della casa coniugale) per il sol fatto che sarebbe stato impugnato il testamento, in deroga al principio, stabilito dall’art. 649 cod. civ., secondo il quale il legato si acquisisce al patrimonio del beneficiario senza bisogno di accettazione;

discendente da tale principio sarebbe stata la necessità di una specifica e formale rinuncia ad acquisire il detto legato in sostituzione di legittima.

1/a – E’ convincimento del relatore che il motivo sia inammissibile in quanto, da un lato, non rientra nella denunziata violazione o falsa applicazione della norma di riferimento la censura che interessi la riconduzione alla fattispecie astratta di quella concreta – interessando semmai il vizio di motivazione – essendo individuabile il vizio disciplinato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 solo allorquando si faccia questione della astratta perimetrazione della norma che si assume violata o falsamente applicata.

1/b – In secondo luogo, il ricorrente, omettendo di riportare il contenuto della scheda testamentaria – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – ha reso impossibile il controllo della Corte in merito all’attività interpretativa del giudice del gravame:

nel concreto il ricorrente tenta in ammissibilmente di sostituire la propria all’attività valutativa della Corte distrettuale che, essendo adeguatamente motivata, non è suscettibile di ulteriore scrutinio.

2- Con il secondo motivo viene denunziata la omessa, insufficiente o contraddittoria violazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver ritenuto la Corte veneziana, sussistenti elementi indiziari del dolo captatorio. A giudizio del relatore neppure tale motivo può ritenersi ammissibile.

2/a – Invero parte ricorrente non ha fornito valide argomentazioni per far deflettere la Corte dal principio in base al quale il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove stesse, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito (Cost. Cass. 10657/2010).

2/b – Proprio in applicazione del suesposto principio è inibito alla Corte delibare una diversa interpretazione delle prove testimoniali che, a giudizio del giudice dell’appello, inequivocabilmente avevano dimostrato l’esistenza della condotta captatoria posta in essere dal nipote del defunto – odierno ricorrente- al fine di far modificare al congiunto – con il quale non incorrevano buoni rapporti- un testamento redatto a favore della moglie, più di quarant’anni prima.

3- Vieppiù inammissibile infine appare il mero richiamo, contenuto a chiusa del ricorso, alle ragioni che avrebbero comunque fatto ritenere infondata l’azione di riduzione, contenute nell’atto di appello, atteso che tale strutturazione del ricorso urta, anche in questo caso, contro il principio di autosufficienza del medesimo.

4- Se le suestese considerazioni verranno ritenute condivisibili, la causa è idonea ad essere decisa nell’adunanza collegiale prevista dall’art. 380 bis c.p.c. con giudizio di manifesta infondatezza del ricorso”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M. che, in sede di adunanza, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che non sono stati esposti ulteriori argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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