Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27861 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27861 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 3281-2012 proposto da:
– IREN MERCATO S.P.A. già IRIDE MERCATO S.P.A., già
SIET

S.P.A.

C.F.

001178580997,

in

persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso l’avvocato VESCI GERARDO, che la
2013
2870

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUASCO
MARCO e PONZONE RUGGERO, giusta delega a margine del
ricorso;
IREN
ENERGETICA

S.P.A.,

già

IRIDE

METROPOLITANA

S.P.A.,
TORINO

già AZIENDA
S.P.A.

C.F.

Data pubblicazione: 12/12/2013

07129470014, in persona del Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RIPETTA 22, presso l’avvocato VESCI GERARDO, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli
avvocati BONINI ATTILIO e ZAMBON FABIOLA, giusta

– ricorrenti contro

I.N.P.S.
SOCIALE,

ISTITUTO NAZIONALE
C.F.

80078750587,

DELLA PREVIDENZA

in persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA

FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
NAZIONALE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO ora
EQUITALIA NORD S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 903/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/08/2011 r.g.n. 100/2010;

delega margine del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. MIANI
CANEVARI FABRIZIO;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO per delega VESCI
GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Iren Mercato e Iride S.p.A. (già AEM) hanno proposto opposizione
avverso cartella notificata da Equitalia per il pagamento all’INPS di omessi
contributi per disoccupazione e malattia (con somme aggiuntive e interessi di

l’opposizione annullando la cartella. La Corte di Appello di Torino ha riformato
tale decisione riconoscendo la sussistenza del debito relativo alla indennità di
disoccupazione e conferma la cartella per il minore importo rideterminato;
riteneva inoltre correttamente determinate le sanzioni e somme aggiuntive.
La Corte d’appello ha accertato che le società odierne ricorrenti sono
derivate dall’Azienda Energetica Municipalizzata (AEM) del Comune di Torino,
la quale, ai sensi dell’art. 22 della I. 8.06.90 n. 142 (ordinamento delle
autonomia locali), si trasformò in AEM Torino s.p.a., a capitale dapprima
interamente pubblico e in seguito, dopo la quotazione in Borsa, parzialmente
privato, pur restando di proprietà del Comune di Torino la maggioranza
assoluta delle azioni. A decorrere dal 31.10.06 AEM Torino s.p.a. incorporò
AMGA (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua) Genova s.p.a. e si trasformò in
Iride s.p.a., partecipata al 51% da Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.I., le cui
quote appartengono per metà ciascuno al Comune di Torino ed al Comune di
Genova. Lo stesso 31.10.06 l’attività societaria fu disarticolata in quattro
società controllate al 100% da Iride s.p.a., alle quali, per trasferimento di ramo
di azienda, furono trasferiti gli specifici settori di attività delle due originarie
aziende municipalizzate, e che operano in regime di concessioni pubbliche per
la gestione di servizi. Ad avviso del giudice dell’appello, non ricorrevano i
presupposti — in relazione alla natura giuridica delle società opponenti in
primo grado- per l’esonero dai contributi a titolo di indennità di
disoccupazione ai sensi dell’art.40 n.2 r.d. n.1827/1935 e dell’art.36 D.P.R.
n.818/1957; non sussisteva comunque la condizione della stabilità di impiego.

ricorso n.5 RG 3281 12

mora) relativi al periodo agosto/ottobre 2006. Il Tribunale ha accolto

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Le stesse società opponenti in primo grado propongono con unico atto
ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a tre motivi. L’INPS
resiste con controricorso. Equitalia non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando la violazione di plurime norme di

per indennità di disoccupazione. Si osserva che il quadro normativo ha subito
rilevanti modifiche in ragione della legge n. 448 del 2001, nonché del d.lgs. n.
333 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/52/111/CE. Ricorda, in
particolare, che, ai sensi dell’art. 35 della suddetta legge n. 448 del 2001,
l’unica forma gestionale, che ha sostituito le precedenti, è la società di capitali
partecipata ed è pertanto questa che deve essere qualificata come l’ente
strumentale dell’ente locale per l’esercizio dei pubblici servizi, e che l’art. 2 del
d.lgs. n. 333 del 2003, definisce impresa pubblica ogni impresa nei cui
confronti i poteri pubblici esercitino, direttamente o indirettamente una
situazione di controllo.
Tale posizione di controllo sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Le
società ricorrente, sarebbe, dunque, impresa pubblica, per un servizio
pubblico e sottoposta al regime pubblicistico di legge, presentando elementi
che la differenziano dalla spa di diritto comune, con la conseguenza
esclusione della contribuzione in questione. La motivazione della Corte
d’Appello, sarebbe, altresì viziata, quanto al ritenuto inquadramento giuridico,
da illogicità e contraddittorietà.
Essa ricorrente sarebbe, dunque, riconducibile alle categorie di aziende
di cui al citato art. 40, come confermato anche dall’art. 20, comma 2, della
legge n. 133 del 2008, che ricomprende, in una nozione unitaria le imprese
dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate ed a capitale
misto, sancendo il venire meno della pretesa contributiva per il periodo
anteriore al 1° gennaio 2009.

ricorso n.5 RG 3281 12

legge e vizio di motivazione, si censura la statuizione relativa alla contribuzione

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Si deduce ulteriormente che presso la società ricorrente, sia ex art.
2112 cod.civ. sia per propria applicazione di CCNL, sussisteva il regime di
stabilità di impiego.
Il secondo motivo, con la denuncia di violazione dell’art. 40 r.d.l.
1827/35, dell’art. 20 1.133/08 e dell’art.2112 cod.civ. investe la sentenza

ottenuto dall’AEM comportava l’estensione del beneficio alla società
ricorrente.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro
connessione, sono infondati.
Questa Corte, con le sentenze n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318
del 2013 ha già avuto modo di pronunciarsi con riguardo ad analoga
fattispecie, confermando, con articolate motivazioni, l’orientamento secondo
cui la società partecipata non può identificarsi con “le imprese industriali degli
enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella
quale l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente
attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi altresì escludere, in
mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema
societario, che la mera partecipazione — per maggioranza, ma non totalitaria,
da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo
attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata”.
Questa Corte ha, quindi, affermato, nelle sentenze sopra citate, che la
forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione
degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità
dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è
caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato. Quindi le
società per azione a partecipazione pubblica vanno escluse dal concetto di
“imprese pubbliche”.
A tale orientamento, che si condivide,

questa Corte intende dare

continuità, anche in ragione delle ulteriori argomentazioni di seguito illustrate,
che pongono in evidenza come l’evoluzione della normativa comunitaria e

ricorso n.5 RG 3281 12

impugnata sullo stesso punto , rilevando che l’esonero dalla contribuzione

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nazionale promuova forme e strumenti di natura essenzialmente non
autoritativa per la gestione dei servizi pubblici locali in house (rispetto alla
quale, peraltro, si sta progressivamente sviluppando una attività, a carattere
strumentale, di customer care) e di attività di impresa da parte delle
amministrazioni pubbliche, con la conseguente assunzione, da parte delle

fini previdenziali.
Storicamente, può ricordarsi che

il fenomeno delle società a

partecipazione pubblica ha visto lo Stato assumere la veste di imprenditore, in
particolare, o a partire dagli anni trenta del novecento, per poi passare negli
anni novanta alla privatizzazione formale di enti pubblici, sino a pervenire a
fenomeni di esternalizzazione di attività dell’amministrazione, al fine di
rendere meno farraginosa l’azione amministrativa (cfr., Cass., S.U., ordinanza
n. 19667 del 2003).
Certo non è senza rilievo l’oggetto di servizio pubblico locale
dell’attività esercitata mediante società di diritto privato, e la partecipazione
pubblica alle stesse, ma a fini diversi da quelli previdenziali che vengono qui
in rilievo (versamento contributi CIG CIGS, mobilità, disoccupazione),
preoccupandosi, il legislatore comunitario e quello nazionale che non vengano
lese le dinamiche della concorrenza nel mercato e per il mercato,
introducendo misure cd. antitrust, misure legislative di promozione, che
mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere
all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità
imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle
modalità di esercizio delle attività economiche; misure per favorire l’apertura
del mercato alla concorrenza. garantendo i mercati ed i soggetti che in essi
operano (cfr. Corte cost., sentenza n. 430 del 2007).
Ciò tuttavia, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità
sopra richiamata, non è dirimente ai fini previdenziali in esame, atteso che
proprio il passaggio della gestione dei servizi pubblici locali da soggetti pubblici
(quali le aziende municipalizzate) a soggetti privati, anche se partecipati,

ricorso n.5 RG 3281 12

relative società per azioni, della qualità di datori di lavoro di diritto privato ai

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incide sulla disciplina dei rapporti di lavoro in modo significativo, e fa venir
meno le condizioni a cui il legislatore ha connesso l’esclusione dal
pagamento della contribuzione in questione.
E’ ugualmente infondata la doglianza svolta nell’ultimo motivo, relativa
alla richiesta applicazione dell’art. 116 commi 8 e 151.388/2000, invocata dalla

15 pone come premessa, per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8,
in presenza di tali incertezze, l’integrale pagamento dei contributi e dei premi
dovuti: circostanza che non risulta essersi verificata nel caso di specie.
Sussistono le condizioni per compensare tra le parti costituite le spese
di giudizio in ragione della complessità delle questioni sottoposte all’esame
della Corte, su cui solo di recente si è formato un orientamento della
giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le p i costituite le spese del
presente giudizio.
giudizio.
Così deciso in Roma il 15

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parte sul rilievo dell’esistenza di un contrasto interpretativo. li citato comma

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