Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27860 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24474-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FABIO PACE (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RITENUTO

che

L’Agenzia delle Entrate ufficio di Milano (OMISSIS) con avviso di liquidazione n. (OMISSIS), revocava i benefici fiscali dell’agevolazione prima casa relativamente ad un contratto di compravendita del 28 luglio 2006, n. 164.287 di repertorio e n. 31.040 di raccolta, registrato al n. 06-IT/14792, intercorso tra C.R., venditrice e Co.Gi. e B.B., acquirenti.

Secondo l’ufficio l’unità immobiliare per la quale erano stati richiesti i benefici fiscali rientrava ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, tra le abitazioni di lusso avendo una superficie utile superiore a metri quadrati 240, giusta perizia redatta dall’agenzia del territorio e prodotta in ufficio in giudizio dall’ufficio.

Avverso il suddetto avviso di liquidazione la contribuente proponeva ricorso, pur avendo già definito le sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 17, riservandosi di chiedere il rimborso in caso di accoglimento del ricorso.

Il contribuente richiamava una perizia allegata al ricorso che quantificava in circa 220 metri quadrati la superficie utile dell’immobile compravenduto e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo che la perizia dell’Agenzia del Territorio non fosse sufficientemente attendibile, a differenza di quella prodotta dal ricorrente che risultava essere più dettagliata.

Avverso tale sentenza l’ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, ritenendo che la signora C. fosse la venditrice e quindi soggetto non titolato a chiedere i benefici, e dunque essendo nullo il suddetto avviso di liquidazione in quanto emesso nei confronti di soggetto non titolato.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso C.R..

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

La ricorrente lamenta che i giudici d’Appello non abbiano più fatto riferimento alle caratteristiche dell’immobile compravenduto essendosi limitati ad affermare che l’avviso di liquidazione emesso nei confronti della venditrice doveva ritenersi nullo in quanto emesso nei confronti di soggetto non titolato, in tal modo accogliendo l’eccezione sollevata dalla contribuente.

Dalla lettura dell’atto notarile, invece, si ricava che entrambe le parti hanno dichiarato che oggetto del presente atto era una porzione

di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, sicchè anche la C. aveva effettuato una dichiarazione ritenuta mendace e dunque ne doveva rispondere ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “In tema di benefici per l’acquisto della prima casa, la revoca dei medesimi comporta la responsabilità solidale del venditore, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, qualora sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza di presupposti per fruire del trattamento agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti – ad esempio, l’avere l’immobile caratteristiche di lusso (Sez. 5, n. 2889 del 03/02/2017).

In altri termini, in tema di imposta di registro è applicabile la regola generale della solidarietà prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, secondo cui l’Amministrazione, per gli atti traslativi della proprietà, può rivolgersi per il pagamento dell’imposta indifferentemente sia al venditore che all’acquirente. Tale regola è derogata solo nel caso in cui, ai sensi del comma 4, dell’articolo citato, l’imposta complementare sia dovuta per un fatto imputabile ad uno solo dei contraenti, dovendo gravare su quest’ultimo. L’ipotesi derogatoria, pertanto, non ricorre in caso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per perdita dei benefici fiscali a seguito della decadenza per le agevolazioni prima casa in considerazione del fatto che l’immobile compravenduto venga considerato di lusso.

La sentenza impugnata si è discostata dai principi sopra indicati dichiarando la nullità dell’avviso di liquidazione, in quanto emesso nei confronti della parte venditrice, soggetto non titolato a chiedere i benefici.

In conclusione, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, esaminata il merito della controversia, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie l’unico motivo di ricorso, e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Quinta Civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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