Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27860 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27860 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12408-2016 proposto da:
DE SIANO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GABI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI ABET,
LEONARDO MENNELLA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 10295/31/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/11/2015;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che De Siano Teresa ha proposto ricorso per

dalla CTR della Campania indicata in epigrafe, con la quale era
stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento
relativo alla rendita catastale, categoria e classe di un
immobile della contribuente;
Rilevato

che

l’Agenzia

delle

entrate

ha

depositato

controricorso;
Considerato che occorre esaminare con priorità il terzo motivo
di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di nullità della
sentenza per violazione degli artt.132 c.2 n.4 c.p.c. e 36
d.lgs.n.546/1992 e che lo stesso è fondato ed assorbe l’esame
degli altri motivi;
Considerato che la CTR ha disatteso l’impugnazione proposta
dalla contribuente con argomentazioni incoerenti rispetto ai
tempi prospettati dal contribuente a sostegno dell’illegittimità
dell’azione di classamento, fondandosi su giustificazioni
totalmente estranee all’oggetto della lite, nella quale non si
discuteva affatto di procedura DOCFA, avendo la pretesa
fiscale preso le mosse da un accertamento dell’Ufficio con il
quale erano stati attribuiti dati censuari diversi rispetto a quelli
preg ressi;
Considerato che la sentenza impugnata, in definitiva, non
raggiunge il minimo costituzionale che consente di potere
rispettato l’obbligo del giudice di fornire adeguata
giustificazione alle decisioni che lo stesso è chiamato ad
adottare-cfr.Cass.S.U. n.8053/2014-;
Ric. 2016 n. 12408 sez. MT – ud. 12-10-2017
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cassazione, affidato a tre motivi, impugnando la sentenza resa

Considerato che, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli
altri due, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio
ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità
PQM

la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 12.10.2017 in Roma
Il Presidente

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due. Cassa

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