Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27860 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.r.l. EDILFAB in liquidazione (c.f. (OMISSIS)) In persona del

liquidatore unico, sig. F.R.; rappresentata e

difesa dall’avv. Del Vecchio Vittorio ed elettivamente domiciliato in

Roma, via Cassiodoro 6, presso lo studio dell’avv. Gaetano Lepore,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– C.R. (c.f. (OMISSIS));

– C.M. (c.f. (OMISSIS));

– C.L. (c.f. (OMISSIS));

Parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Rendina Filiberto ed

elettivamente domiciliate in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92 presso

lo studio legale dell’avv. Carlino Piero giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di;

S.p.a. MILANO ASSICURAZIONI (già spa La Previdente Assicurazioni);

e di

D.C.M.; V.S.; A.C.;

B.S.; VI.Na.; I.N.; B.

N.; S.R.; M.R.;

– parti intimate –

ed altresì sul ricorso proposto da:

– D.C.M. (c.f. (OMISSIS));

– V.S. (c.f. (OMISSIS));

– A.C. (c.f. (OMISSIS));

– B.S. (c.f. (OMISSIS));

– V.N. (c.f. (OMISSIS));

– BU.Ni. (c.f. (OMISSIS));

– S.R. (c.f. (OMISSIS));

– M.R. (c.f. (OMISSIS);)

parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Barbato Vincenzo ed

assieme al predetto elettivamente domiciliate presso lo studio

dell’avv. Boccadamo Giorgio in Roma, alla via A. Aubry n. 3, giusta

procura a margine del ricorso;

– altre parti ricorrenti –

contro

– C.R. (c.f. (OMISSIS));

– C.M. (c.f. (OMISSIS));

– C.L. (c.f. (OMISSIS));

Parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Filiberto Rendina ed

elettivamente domiciliate in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92 presso

lo studio legale dell’avv. Pietro Carlino giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

S.r.l. EDILFAB in liquidazione;

spa Milano Assicurazioni (già: spa la Previdente Assicurazioni);

– parti intimate –

avverso la sentenza n. 746/2010 della Corte di Appello di Salerno,

pubblicata il 08/09/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 18/11/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

IN FATTO

– rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

” R., M. e C.L. citarono, con atto notificato nell’ottobre 1994, innanzi al Tribunale di Salerno, la srl Edilfab assumendo che la stessa, costruendo un complesso immobiliare a confine con l’edificio in comproprietà sito in (OMISSIS), non rispettando le distanze legali, aveva loro cagionato danni, consistiti tra l’altro nell’eliminazione di una servitù attiva di stillicidio. Chiesero dunque l’abbattimento della palazzina “(OMISSIS)” di tale comprensorio immobiliare e la condanna di controparte al risarcimento dei danni. La società si costituì, contrastando le pretese degli attori e svolgendo domanda riconvenzionale di danni per la ritenuta improvvida, iniziativa giudiziaria dei C.; chiese altresì la chiamata in garanzia della spa La Previdente con la quale aveva stipulato una polizza per danni a terzi; quest’ultima si costituì, eccependo l’inoperatività della copertura assicurativa.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 372/2003, accolse la domanda dei C. e ordinò sia la demolizione della palazzina “(OMISSIS)” sia il ripristino della situazione di smaltimento delle acque meteoriche alterata dal suddetto fabbricato; condannò inoltre la Edilfab al risarcimento dei danni e respinse la domanda di garanzia da quest’ultima proposta contro la società spa La Previdente.

La Corte di Appello di Salerno dichiarò inammissibile l’appello della Edilfab in liquidazione – essendo stato proposto dall’originario amministratore e non dal liquidatore – come pure l’intervento volontario ed adesivo dei proprietari degli appartamenti siti nella palazzina “(OMISSIS)” (in via derivata dall’inammissibilità dell’appello della società e in via principale in considerazione della tardività dell’atto di intervento); accolse invece l’appello incidentale dei C., liquidando, sulla somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni, anche gli interessi legali a far data dal deposito della CTU eseguita in prime cure.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Edilfab in liquidazione e , con separato atto, le originarie parti intervenute (ad eccezione di I.N.); i C. hanno resistito con controricorso; la Milano Assicurazioni – succeduta alla spa La Previdente – citata dalla sola Edilfab -, non ha svolto difese.

Diritto

IN DIRITTO

– Ricorso srl EDILFAB -.

1 – Con il primo motivo viene denunziata la ” violazione e falsa applicazione dell’art. 2278 c.c. e dell’art. 75 c.p.c.” in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel ritenere l’amministratore della srl EDILFAB – F.R. – non legittimato a proporre impugnazione, a causa della messa in liquidazione della medesima società; i C., per contro, eccepiscono che il ricorso sarebbe inammissibile perchè lo scioglimento della società ne avrebbe determinato la sostanziale estinzione e perchè, comunque, i poteri dei liquidatori non avrebbero consentito di proporre impugnazioni che fossero espressione di un potere discrezionale attinente alla straordinaria amministrazione.

2- A giudizio del relatore, la doglianza della Edilfab è fondata, mentre, per converso, non sono condivisibili le eccezione dei controricorrenti.

2/a – Va innanzi tutto osservato che il richiamo, contenuto nel motivo, all’art. 2278 cod. civ. che stabilisce i poteri dei liquidatori nelle società di persone – va integrato – avendo riguardo al contenuto della censura, piuttosto che alla mera sua intestazione – con il riferimento all’art. 2486 cod. civ., nella formulazione risultante dalla modifica ad opera del D.Lgs. n. 6 del 2003, in quanto la società ricorrente è società di capitali.

2/b – In secondo luogo va messo in evidenza che nessuna delle parti ha affermato che la srl Edilfab, dopo esser stata sciolta e messa in liquidazione, sia stata anche cancellata dal registro delle imprese:

non trovando allora applicazione il disposto dell’art. 2495 cod. civ. (modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4) – che ha introdotto il principio dell’effetto estintivo immediato come conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese – deve essere riaffermato – per quello che qui conserva interesse – che la mera messa in liquidazione della società non ne determina l’estinzione.

2/c – Quanto appena esposto permette di ritenere erroneo il presupposto dal quale parte l’argomentazione della prima difesa dei C. – secondo la quale lo scioglimento determinerebbe l’estinzione della società – e quindi di respingere l’eccezione di carenza di legittimazione dai medesimi sollevata.

2/d – Del pari infondata è la seconda eccezione – secondo la quale il liquidatore sarebbe privo di potere rappresentativo nel caso in cui agisse o resistesse in cause che non fossero attinenti alla mera liquidazione del patrimonio sociale: in contrario va osservato che la fase di liquidazione di una società è un procedimento complesso che comporta, tra l’altro, la doverosa prosecuzione da parte dei liquidatori, di tutti i giudizi in cui l’ente sociale sia stato parte, al fine di procedere alla liquidazione, identificando definitivamente le poste attive e passive: nel concreto dunque l’attività processuale del liquidatore si è attenuta nei limiti della funzione del predetto.

2/c – In ordine poi alla censura della Edilfab, osserva il relatore che non è stata contestata l’assunzione, da parte del F., della carica di liquidatore (cfr. espressamente fol.

9 del controricorso dei C.) come neppure l’affermazione secondo la quale, sin dal primo grado, era stata depositata documentazione – Delib. 21 maggio 1999; certificato della Camera di Commercio di Salerno; decreto di omologazione della messa in liquidazione – attestante l’assunzione della carica di liquidatore in capo al passato amministratore, così che l’affermazione della Corte territoriale non era fondata quanto a presupposti.

3 – L’accoglimento del motivo rende, a giudizio del relatore, assorbita l’ulteriore censura con la quale la Edilfab si è doluta della mancata considerazione della “ratifica” effettuata dal liquidatore rispetto alla pregressa attività processuale in nome della società. – Ricorso D.C.M. + altri.

Il ricorso in questione è inammissibile in quanto, essendo stato proposto, contro la medesima sentenza, con atto notificato tra il 5 ed il 10 gennaio 2011 – a fronte del ricorso della Edilfab, notificato tra il 13 ed il 18 ottobre 2010 e depositato il 27 ottobre successivo, deve qualificarsi come incidentale rispetto a quest’ultimo, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere proposto entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso della società medesima, a sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c..

3- Ove si ritengano condivisibili i sopra indicati rilievi, il ricorso della Edilfab è idoneo ad essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, degli artt. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato manifestamente fondato – con cassazione della gravata decisione e conseguente rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame- e quello di D.C.M. ed altri, per esser dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti costituite ed al P.M..

Ritiene il Collegio di poter integralmente recepire il contenuto e le conclusioni della relazione, dal momento che nelle memorie depositate non sono stati esposti argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; cassa e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Salerno anche in ordine alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA