Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2786 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. un., 09/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Sarno, domiciliato in Roma, Via Palestro 41, presso l’avv.

MANCUSO U., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D., domiciliato in Roma, Via della Meloria 52, presso

l’avv. MANCUSI L., che lo rappresenta e difende come da mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2008 della Corte d’appello di Salerno,

depositata il 7 febbraio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. Mancuso per il ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e avv. Improta, delegato per il

resistente, che ne ha chiesto il rigetto.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. PIVETTI Marco, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione della Corte dei conti a pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per Euro 15.249,89 proposta l’11 maggio 2004 dal Comune di Sarno nei confronti di M.D., che, quale sindaco del comune, aveva stipulato nel gennaio 1981 un contratto di prestazione alberghiera senza la prescritta autorizzazione della giunta o del consiglio comunale.

Hanno ritenuto i giudici del merito che la L. n. 142 del 1990, art. 58, sopravvenuto a estendere la giurisdizione della Corte dei conti anche alla responsabilità degli amministratori di enti locali, trova applicazione anche ai giudizi già in corso per fatti precedenti l’entrata in vigore della legge e, quindi, a maggior ragione ai giudizi promossi dopo la sua entrata in vigore, benchè relativi a fatti precedenti.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Comune di Sarno e propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso M.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 142 del 1990, art. 58, R.D. n. 383 del 1934, artt. 261 e 265, L. n. 20 del 1994, art. 1, art. 5 c.p.c. e del principio tempus regit actum, lamentando l’erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Sostiene che la L. n. 142 del 1990, non può essere applicata a fatti risalenti al gennaio 1981, regolati invece dal R.D. n. 383 del 1934.

Il ricorso è infondato.

La L. n. 142 del 1990, art. 58, prevede che “per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”. E secondo l’indiscussa interpretazione di questa Corte, la norma “ha avuto l’effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all’ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, con la conseguenza che viene meno, anche rispetto agli amministratori di enti locali, la necessità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ai sensi del R.D. n. 383 del 1934, art. 260) e generica responsabilità amministrativa (riservata alla giurisdizione ordinaria dagli artt. 261 e 265 R.D. citato, oggi abrogati in forza della L. n. 142 del 1990, art. 64)” (Cass., sez. un., 12 giugno 1999, n. 325, in. 527337, Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8229, m.

554939).

Il ricorrente sostiene che tuttavia la disciplina sopravvenuta non sarebbe applicabile alla controversia in esame, relativa a fatti precedenti la sua entrata in vigore.

Sennonchè è proprio il principio ternpus regit actum, invocato dal ricorrente, a imporre l’applicazione della L. n. 142 del 1990, perchè la legge regolatrice del processo è quella vigente al momento della sua instaurazione. Sicchè la giurisdizione e la competenza, che attengono appunto al processo, si determinano con riferimento alla legge in vigore al momento della proposizione della domanda, non con riferimento alla legge applicabile ai fatti oggetto della controversia. E infatti tanto l’art. 5 c.p.c., presupponeva già quando non prevedeva l’irrilevanza delle modificazioni sopravvenute della legge.

Benchè i fatti controversi risalgano al 1981, dunque, la giurisdizione appartiene nel caso in esame alla Corte dei conti, come correttamente affermato dalla corte d’appello (Cass., sez. un., 15 febbraio 2007, n. 3361).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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