Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2786 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo 20,

presso lo studio dell’avvocato Rizzo Carla rappresentato e difeso

dall’Avv.to Borrione Giacomo giusta procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 59/5/07 della Commissione tributaria

regionale di Perugia, emessa il 27 giugno 2007, depositata il 24

luglio 2007, R.G. 329/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Bisogni Giacinto;

rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione

che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei

fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Bisogni Giacinto;

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente B.G. dell’avviso di accertamento dell’Ufficio di Perugia dell’Agenzia delle Entrate con il quale era stato rettificato, ai fini IRPEF, il reddito per il periodo di imposta 1999, in relazione alla mancata fatturazione di prestazione di opera professionale svolta dal B. nei confronti della srl Metodo Informatica. Il ricorrente contestava l’addebito precisando di aver svolto la prestazione su incarico della s.r.l. Premammina che aveva emesso regolare fattura andata smarrita insieme ad altra documentazione contabile in possesso del curatore del fallimento di quest’ultima società;

2. La C.T.P. di Perugia accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha riformato tale decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

3. Ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 2697 c.c., (se l’onere di provare che il B. ha percepito un ulteriore pagamento dalla Metodo Informatica, riferito al lavoro effettuato per conto della Premammina, incombeva sull’Agenzia delle Entrate e di conseguenza risulta viziata la sentenza impugnata che, invertendo l’onere della prova, pone a carico del contribuente la dimostrazione di non aver percepito ulteriori somme rispetto al dichiarato); b) art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, – nullità della sentenza (in relazione al generico riferimento della sentenza impugnata a documenti e conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, riferiti a verifica eseguita presso la Metodo Informatica srl e motivando la sua decisione soltanto per relationem a tali fatti e documenti, senza riportare neanche in sintesi il contenuto); c) art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, e all’art. 118 disp. att. c.p.c., (in relazione al mancato accenno anche al più piccolo riferimento normativo a sostegno della decisione adottata, che determina la impossibilità di individuare le ragioni di diritto che hanno indotto il collegio giudicante ad accogliere il ricorso);

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile e comunque infondato. Infatti il primo motivo non pone alcuna questione di diritto ma prospetta una diversa valutazione dei fatti in relazione alla, erroneamente, ritenuta inversione dell’onere della prova da parte della C.T.R. che ha, invece, semplicemente ritenuto appagante la prova, fornita da parte dell’amministrazione, dell’effettuazione e della mancata dichiarazione della prestazione lavorativa; il secondo motivo fa riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, ma in realtà prospetta una insufficienza della motivazione che è, peraltro, del tutto insussistente in quanto i documenti visionati dall’amministrazione sono quelli cui la C.T.R. fa riferimento nella sua motivazione mentre ovviamente le conclusioni cui è pervenuto l’ufficio altro non sono che la determinazione di procedere all’accertamento del maggior reddito corrispondente alla parcella della prestazione lavorativa svolta in favore della Metodo Informatica; infine il terzo motivo prospetta una nullità della sentenza del tutto insussistente perchè la mancata indicazione delle norme che sottendono alla motivazione non è affatto una carenza che comporta la nullità della decisione.

Per altro verso è evidente che la CTR ha giudicato sulla fondatezza dell’accertamento e quindi sull’applicabilità delle norme che lo hanno giustificato;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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