Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2786 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16783 – 2012 R.G. proposto da:

V.R. – c.f. (OMISSIS) V.M.P. – c.f.

(OMISSIS) – (quali eredi di S.A.) elettivamente

domiciliati in Roma-Ostia Lido, al viale Vasco de Gama, n. 73,

presso lo studio dell’avvocato Domenico Rullo che li rappresentata e

difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla piazza G. Mazzini, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Giorgio

della Valle che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

e

C.G. – c.f. (OMISSIS) – E.D. – c.f. (OMISSIS) –

E.E. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in

Roma, alla via della Conciliazione, n. 44, presso lo studio

dell’avvocato Giuliano Segato che li rappresenta e difende in virtù

di procura speciale per scrittura privata autenticata a ministero

notar C. in data (OMISSIS);

– controricorrenti –

e

D.S.C., C.C., C.T., B.L.

(quali eredi di C.M.);

– intimati –

e

D.S.R., D.S.V., D.S.M.,

P.M.G. (quali eredi di D.S.W.);

– intimati –

e

S.S., S.A., V.V., V.F.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 65/2012 della corte d’appello di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

novembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Domenico Rullo per i ricorrenti.

Udito l’avvocato Roberto della Valle, per delega dell’avvocato

Giorgio della Valle, per la controricorrente S.S.;

Udito l’avvocato Giuliano Segato per i controricorrenti

C.G., E.E. e E.D.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15.12.1992 D.S.C., C.M., C.G., E.E. e E.D. citavano a comparire innanzi al tribunale di Roma S.A., S.S., D.S.R., D.S.W., S.S., S.A., V.V. e V.F..

Esponevano che in data 15.6.1991 era deceduta D.S.O.; che costei con testamento olografo del 2.10.1983 aveva così disposto: “se i miei negozi non saranno venduti (solo i negozi) e la parte ereditaria a zio F., saranno credi i miei primi cugini figli del fratello e della sorella di mio padre, viventi o loro eredi”; che al contempo. dopo aver disposto del denaro contante, aveva così statuito: “a Ca.Ma. lascio l’appartamento di (OMISSIS) con annesso garage”: che con atto del 4.9.1989 la testatrice aveva tuttavia revocato il lascito dell’appartamento in (OMISSIS) a Ca.Ma..

Chiedevano dichiararsi aperta la successione di D.S.O., accertarsi e dichiararsi, alla stregua del testamento in data 2.10.1983. la qualità di eredi della de cuius di tutte le parti in causa anche con riferimento all’appartamento ed all’annesso hox in (OMISSIS), alla via (OMISSIS).

Si costituiva Adriana S..

Deduceva che i beni di cui la de cuius non aveva disposto a mezzo del testamento dovevano reputarsi devoluti secundum legem. sicchè concorrevano la delazione testamentaria e quella legittima: che segnatamente doveva considerarsi devoluto secundum legem l’appartamento in (OMISSIS) a seguito della revoca del legato disposto in favore di Ca.Ma..

Chiedeva quindi in via riconvenzionale che. in quanto prima in linea di successione legittima, si acclarasse come di sua esclusiva proprietà l’appartamento in (OMISSIS).

Si costituiva S.S.; parimenti esperiva domanda riconvenzionale.

Con sentenza n. 22196/2003 il tribunale adito accoglieva le domande degli attori, rigettava le domande riconvenzionali e, per l’effetto. riconosceva in capo a tutte le parti in causa la qualità di eredi di D.S.O. alla stregua del testamento in data 2.10.1983 pur con riferimento all’appartamento ed all’annesso box in (OMISSIS).

Interponeva appello S.S..

Si costituivano D.S.C., C.C., C.T. e B.L., quali eredi di C.M., C.G., E.E. e E.D.; proponevano appello incidentale.

Si costituivano V.R. e V.M.P., quali eredi di S.A.; del pari proponevano appello incidentale.

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci D.S.R., D.S.V., D.S.M. e P.M.G., quali eredi di D.S.W., S.S., S.A., V.V. e V.F..

Con sentenza n. 65/2012 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame principale e rigettava i gravami incidentali.

Esplicitava, la corte di merito, in ordine all’appello incidentale di V.R. e M.P., che la lettura complessiva della scheda testamentaria, la mentalità e la cultura della de cuius inducevano a ritenere che l’effettiva volontà di costei fosse stata nel senso di disporre mortis causa mediante il testamento dell’intero suo patrimonio e perciò anche dell’appartamento ed all’annesso box in (OMISSIS).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso V.R. e V.M.P., quali eredi di S.A.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente pronuncia.

S.S. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

C.G., E.E. e E.D. hanno depositato procura speciale ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Non hanno svolto difese D.S.C., C.C., C.T. e B.L., quali eredi di C.M..

Non hanno svolto difese D.S.V., D.S.M. e P.M.G., quali eredi di D.S.W..

Non ha svolto difese D.S.R..

Non hanno svolto difese S.S., S.A., V.V. e V.F..

La controricorrente S.S. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 457, 565 e 734 c.c. in relazione agli artt. 1362 e 1324 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia.

Deducono che, in considerazione del tenore della scheda testamentaria in data 2.10.1983 e dell’atto di revoca del legato in data 4.9.1989, è del tutto ingiustificato l’assunto della corte distrettuale secondo cui D.S.O., nel revocare il legato già disposto in favore di Ca.Ma., abbia inteso disporre col testamento anche dell’appartamento e dell’annesso box in (OMISSIS), che ne costituivano l’oggetto, in favore dei suoi primi cugini; che invero “dalla scheda testamentaria viene fuori che la Sig.ra D.S.O., ai suoi primi cugini, ha inteso lasciare in eredità solo ed esclusivamente i negozi” (così ricorso, pag. 7).

Deducono dunque che a seguito della revoca del legato l’appartamento e l’annesso box fuoriescono dalla successione testamentaria e sono da devolvere secundum legem.

Deducono altresì che nessun ostacolo si prospetta, alla stregua della previsione dell’art. 457 c.c., comma 2 alla coesistenza della successione testamentaria e della successione legittima.

Priva di fondamento è la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale formulata dalla controricorrente S.S. (cfr. controricorso, pag. 6).

E’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questo Giudice del diritto alla cui stregua il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce (cfr. Cass. sez. lav. 3.7.2009, n. 15692; cfr. Cass. 7.9.2004, n. 18006, secondo cui la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, Salva diversa manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto costituendo colpo unico con l’allo cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità).

Il ricorso è infondato e va respinto.

E’ ben evidente che la res litigiosa si risolve propriamente in una “questione” ermeneutica, specificamente afferente alla determinazione dell’esatta voluntas mortis causa di D.S.O., quale risultante dalla scheda olografa del 2.10.1983 e quale, se del caso, riscontrata dalla voluntas di cui all’atto in data 4.9.1989, con cui la medesima testatrice ebbe a revocare il legato già disposto in favore di Ca.Ma..

Intesa in tal guisa (in linea, d’altronde, con le prefigurazioni dei ricorrenti: “dal testamento olografo de quo non emergeva afflitto l’intenzione della testatrice di assegnare il bene che aveva legato al Sig. Ca.Ma. ai suoi primi cugini”: così ricorso, pag. 10: “al contrario, si evince dalla scheda testamentaria una precisa volontà della Sig.ra D.S.O. di attribuire ai suoi primi cugini solo i negozi, beni immobili esattamente indicati”), è innanzitutto fuor di luogo dedurre che la corte territoriale avrebbe errato nel reputar non condivisibile l’assunto della “concorrenza della delazione legittima con quella testamentaria” (così ricorso, pag. 13): la corte romana non ha per nulla disconosciuto l’astratta possibilità della coesistenza delle due delazioni, quale desumibile dal chiaro dettato dell’art. 457 c.c., comma 2 (“non si fa luogo alla successione legittima se non quando manda, in lutto o in parte, quella testamentaria”), ma più semplicemente ha, alla stregua dell’operata esegesi, reputato che nel caso concreto non si prospettassero i margini per un’eventuale coesistenza delle due forme di vocazione ereditaria.

Intesa comunque la res litigiosa nei termini suindicati, non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

In primo luogo l’insegnamento secondo cui, in tema di interpretazione di un testamento – la quale è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca. al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore – si applicano, con gli opportuni adattamenti, le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti, con esclusione di quelle incompatibili con la natura di negozio mortis causa propria del testamento (artt. 1366, 1368 e 1370 c.c.); in detta ricerca la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, ed il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (cfr. Cass. 26.5.1989, n. 2556; Cass. 3.12.2010, n. 24637).

In secondo luogo, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, degli atti di autonomia privata e del testamento costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. 2.5.2006, n. 10131; Cass. 26.5.1989, n. 2556).

In terzo luogo, l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità. sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Alla luce delle enunciate indicazioni nomofilattiche interpretazione patrocinata dalla corte di merito è in toto inappuntabile, giacchè, da un canto, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, dall’altro, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

Segnatamente la corte d’appello ha avuto cura di puntualizzare che particolare significato aveva “il fatto che nello stesso testamento era stato istituito il legato avente ad oggetto l’appartamento sito in (OMISSIS) e successivamente revocato con separato atto senza modificare il testamento” (così sentenza d’appello, pag. 5); il che induceva “a ritenere che la testatrice pensasse che anche quell’immobile andasse ripartito tra gli eredi” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al rimborso in favore della controricorrente. S.S., delle spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al rimborso in favore dei controricorrenti, C.G., E.E. e E.D., delle spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Non hanno svolto difese D.S.C., C.C., C.T. e B.L., quali eredi di C.M., D.S.V., D.S.M. e P.M.G., quali eredi di D.S.W., D.S.R., S.S., S.A., V.V. e V.F..

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione nei loro confronti va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente S.S. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti, C.G., E.E. e E.D., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.200.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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