Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27859 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23668/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OLTRANS SERVICE COOP SOCIALE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARCO LOI, VALERIO FICARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 17/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Oltrans Service società cooperativa sociale a r.l. con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore F.N. ricorreva contro l’avviso di recupero credito d’imposta – (OMISSIS) del 2004 – riferito all’anno 2002, con il quale si contestava che l’investimento dalla suddetta società non rientrava nelle ipotesi agevolative, per il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge, in quanto i beni oggetto dell’investimento sarebbero stati destinati al servizio di trasporto che la normativa dell’UE aveva specificamente escluso dalla agevolazione.

La società nel ricorso sosteneva che i mezzi di trasporto acquistati ai sensi dell’art. 8 erano stati utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria di prestazione di servizi socio assistenziali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari accoglieva il ricorso e l’amministrazione proponeva tempestivo appello, insistendo sul fatto che l’impegno assunto dalla cooperativa relativamente all’acquisto di attrezzature e servizi destinati alla ristrutturazione del bar delle aree annesse in Cagliari, nel parco comunale di (OMISSIS), si collocava oltre il limite dell’8 luglio 2002 imposto dalla L. n. 138 del 2002, art. 10, per consentire la fruizione automatica del credito di imposta. Infatti tutte le fatture riportanti gli importi dell’acquisto rilasciate dai fornitori avevano data successiva a quella dell’8 luglio 2002.

Inoltre, in merito all’acquisto di mezzi di trasporto (autobus e due auto Mercedes) l’ufficio ribadiva l’illegittimità dell’utilizzo del credito d’imposta trattandosi di mezzi di trasporto conto terzi.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari, respingeva l’appello. In particolare, rilevava la CTR che l’attività principale della società era svolta nel campo delle attività socio-assistenziali e del trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo, dunque, anche se gli automezzi in alcuni casi erano stati utilizzati per scopi turistici, per potersi affermare che la cooperativa operasse nel settore dei trasporti, doveva dimostrarsi che questi rappresentassero almeno una voce non marginale nel contesto delle attività esercitate.

4. Con riferimento al contestato intervento di ristrutturazione del Bar sito nel parco di (OMISSIS), a Cagliari, la CTR evidenziava come la cooperativa avesse presentato al Comune di Cagliari, proprietario dei locali oggetto dell’intervento, un progetto di recupero del locale bar e di sistemazione delle pertinenze con la realizzazione di un patio in legno e con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul progetto si esprimevano sia la A.S.L., in data (OMISSIS), che il Comune di Cagliari, in data (OMISSIS), con pareri favorevoli. Sicchè soltanto a seguito del rilascio delle autorizzazioni la cooperativa poteva dare corpo alla fase operativa con l’acquisto definitivo delle attrezzature che fino ad allora aveva soltanto commissionato. Dunque l’intervento si era concluso con la realizzazione dei lavori ma il suo avvio era avvenuto certamente con la presentazione e approvazione del progetto.

4. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi, resiste con controricorso la società “Oltrans Service” cooperativa sociale a. r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.c., comma 1, n. 3, violazioni norme di diritto in riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 8, come approvato dalla nota n. (OMISSIS) del 2001 della Comunità Europea, dove si esclude dall’agevolazione l’acquisto di automezzi destinati ad essere utilizzati da imprese del settore del trasporto di persone e cose e della decisione del 7 maggio 2002 con il quale è stato regolamentato anche il settore dei trasporti, precisando l’esclusione del beneficio se l’investimento consiste nell’acquisto di mezzi di trasporto e della decisione n. 1706 del 24 giugno 2002 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato il regime agevolativo di cui al D.L. n. 138 del 2002, art. 10, prevedendone espressamente l’inapplicabilità al settore dei trasporti.

1.2 La ricorrente evidenzia che con nota n. (OMISSIS) del 13 marzo 2001 la Commissione Europea ha comunicato di aver approvato l’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8. Tale agevolazione consiste in un credito d’imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i nuovi investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle aree svantaggiate. Per nuovi investimenti si devono intendere le acquisizioni di beni strumentali nuovi, escludendo espressamente i costi relativi all’acquisto di mobili e macchine ordinarie d’ufficio. Pertanto gli investimenti in automezzi e autovetture possono formare oggetto di agevolazione se effettuate da imprese che non operano nel settore dei trasporti.

Alla luce della disciplina esposta, l’investimento consistente nell’acquisto di automezzi può considerarsi agevolabile solo a condizione che l’impresa non operi nel settore del trasporto ed utilizzi i nuovi automezzi come ausilio all’attività svolta.

1.3 La Commissione Tributaria Regionale, dunque, avrebbe palesemente errato nell’interpretazione della disciplina indicata, ritenendo che l’acquisto dei suddetti automezzi fosse soggetto all’agevolazione in quanto il loro impiego in attività di trasporto era marginale nell’ambito delle attività svolte dalla Cooperativa, che erano prevalentemente di tipo socio assistenziale.

In realtà, secondo la ricorrente, la “Oltrans Service” esercitava effettivamente un’attività di impresa di trasporto e la CTR aveva sottovalutato gli elementi offerti dall’ufficio quali il “depliant” pubblicitario con il quale la Società pubblicizzava servizi di trasporto turistico, consistenti in trasferimenti collettivi individuali da e per porti ed aeroporti, nonchè escursioni organizzate con guide, gite scolastiche, tour e servizi notturni, gite personalizzate per sagre paesane e manifestazioni folkloristiche e pellegrinaggi. Tali offerte erano evidentemente relative ad attività tipiche di trasporto turistico, corrispondenti anche all’autorizzazione rilasciata alla “Oltrans Service” per l’esercizio di attività di autonoleggio da rimessa con conducente.

1.4 Il motivo è inammissibile.

La ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge in realtà richiede una diversa qualificazione dei fatti.

Nel ricorso, infatti, si afferma che la Commissione Tributaria Regionale ha errato nell’interpretazione della disciplina di specie, ritenendo che l’acquisto dei suddetti automezzi fosse soggetto all’agevolazione in quanto il loro impiego in attività di trasporto era marginale nell’ambito delle attività svolte della Cooperativa prevalentemente di tipo socio assistenziale, mentre in realtà invece la società esercitava effettivamente un’attività di impresa di trasporto.

Nel ricorso, inoltre, si afferma esplicitamente che la CTR ha sottovalutato gli elementi offerti dall’ufficio quali il depliant pubblicitario con il quale la “Oltrans Service” pubblicizzava di svolgere trasporti turistici corrispondenti anche all’autorizzazione rilasciata alla società per l’esercizio di attività di autonoleggio da rimessa con conducente.

Risulta evidente, pertanto, che il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede, mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Sez. 6 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di norme di diritto in riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 8, nella versione in vigore fino all’8 luglio 2002, della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 138 del 2002, art. 1, comma 10, lett. b, convertito dalla L. n. 178 del 2000, per ciò che concerne la frizione automatica del credito d’imposta.

Il motivo riguarda l’acquisto di attrezzatura da bar, acquisto che era stato fatturato in data successiva all’8 luglio 2002 e, quindi, nella vigenza della modifica normativa disposto dal D.L. n. 138 del 2002, art. 1, comma 10, lett. b.

Prima della suddetta modifica il contribuente che effettuava investimenti poteva fruire automaticamente del relativo credito d’imposta mentre con la modifica è stato previsto l’obbligo di chiedere un’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara, e di inviare una successiva comunicazione contenente, tra l’altro, l’ammontare degli investimenti realizzati. Ne consegue che un investimento consistente nell’acquisto di beni strumentali effettuato dopo l’8 luglio 2002 rientra nel nuovo regime dell’agevolazione salvo che il contribuente riesca a dimostrare di aver avviato l’investimento prima.

2.1 Nella circolare n. 32/F del 2002 è specificato che la prova della data di avvio dell’investimento può avvenire o con la negoziazione di un assegno, con un bonifico, con una movimentazione bancaria, con una comunicazione recante un timbro postale, un contratto sottoposto a registrazione o un’attestazione di un pubblico ufficiale.

L’approvazione del progetto relativamente alla realizzazione di strutture in legno amovibili dunque non sarebbe idoneo a dimostrare che l’investimento era stato avviato prima della riformulazione del suddetto art. 8, in quanto la suddetta documentazione indicherebbe soltanto che la società aveva acquisito i presupposti per procedere all’avvio dell’investimento da effettuarsi su bene altrui ma non indica quando l’investimento sia stato concretamente avviato.

Era dunque necessario che la società dimostrasse di aver ordinato, pagato o aver avuto in consegna i beni prima del 8 luglio 2002. Invece la documentazione esibita non proverebbe in modo certo l’avvio dell’investimento prima dell’8 luglio 2002.

2.2 Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che “In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito d’imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, richiede che la stipula del contratto di acquisto dei nuovi beni sia anteriore all’8 luglio 2002, senza che rilevi la loro consegna successivamente a tale data e neppure la successiva integrazione della volontà contrattuale ai fini dell’opponibilità ai terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto l’investimento non realizzato in virtù della mera stipula del compromesso di vendita). (Cass. civ. Sez. 6^ – 5 Ord., 09/10/2015, n. 20360 (rv. 636910).

Nella specie la CTR con motivazione ampia e dettagliata ed esente da violazioni di legge ha fatto applicazione del suddetto principio ritenendo che i contratti per l’acquisto dei beni diretti alla ristrutturazione del bar fossero stati stipulati dopo l’approvazione del progetto da parte del Comune di Cagliari ma prima dell’8 luglio 2002.

Anche in questo caso sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge la parte ricorrente tende invece ad ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto, ritenendo non attendibile la documentazione prodotta dal contribuente.

3. In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.800 di cui 300 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, la 5^ Sezione civile il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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