Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27859 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27859 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10584-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F.
06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro

SICARI LUIGI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 581/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 11/02/2016;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,

CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha confermato l’illegittimità
del diniego di rimborso dell’imposta IRPEF pagata per il triennio
1990/1992 da Sicari Luigi già ritenuta dal giudice di primo
grado, in relazione a quanto previsto dall’art.9 c.17
I.n.289/2002.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La

ricorrente

I.n.289/2002

prospetta
e dell’art.1

la

violazione
c.665/2014,

dell’art.9
non

c.17

spettando

l’agevolazione fiscale in esame ai lavoratori dipendenti, che
occupano la posizione di meri sostituiti e non quella di sostituti
d’imposta ai quali si riferisce la disposizione anzidetta.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, con sentenza n.15026/2017, confermata dalla
successiva Cass.n.17472/2017 – il cui contenuto va
integralmente qui richiamato- ha già riconosciuto, in materia
identica alla presente- sisma Catania-, che in tema di rimborso
delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602
del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione
finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare
l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto
che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia
il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”).
Ric. 2016 n. 10584 sez. MT – ud. 12-10-2017
-2-

affidato ad un unico motivo, impugnando la sentenza resa dalla

Tali principi vanno qui ribaditi.
Nemmeno fondata è la censura relativa all’onere della prova.
E’ vero, infatti, che il contribuente il quale pretenda un
rimborso riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con
la conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e

impositivo rivendicato nella domanda (Cass. 21197/14 e
15026/14, Cass.n.4961/2017).
Ma non è men vero che la CTR ha pienamente rispettato
suddetto principio rilevando che il sostituito – lavoratore
dipendente- aveva dimostrato il credito depositando le
dichiarazioni dei redditi degli anni per i quali ha chiesto il
rimborso dell’IRPEF.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese
PQM
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 12.10.2017 in Roma.
Il P eidente

provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento

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