Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27859 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dall’avv. GAETANI Biagio M. ed elettivamente domiciliato in

Roma, via Salaria n. 72, presso lo studio dell’avv. Del Bianco

Valeria, giusta procura a margine della 2^ pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G. (erede di B.M.L.) rappresentato

e difeso dall’avv. Viscardi Carmentilde ed elettivamente domiciliato

in Roma, via Virgilio n. 11, presso lo studio dell’avv. Giorgio Mirti

Della Valle, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 607/2010 della Corte di Appello di Milano,

pubblicata il 03/03/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 18/11/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

IN FATTO

– rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

” G.D. citò, nel dicembre 2002, innanzi al Tribunale di Lodi, B.M.L., proprietaria di un fondo confinante al proprio in (OMISSIS), chiedendo che fosse accertata e dichiarata la cessazione della servitù di passaggio coattivo, per il venir meno – nel 1985 – dell’interclusione che l’aveva giustificata, a carico del proprio fondo – acquistato nel 1984 – ed in favore di quello della convenuta; quest’ultima resistette alla domanda affermando di aver acquistato – nel 1969 – la porzione di terreno in contestazione espressamente indicata come beneficiaria di una servitù perpetua di pubblico passaggio; chiese, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato acquistato per usucapione il diritto di passaggio.

Il Tribunale adito respinse la domanda del G. ed accolse quella della B.; tale sentenza fu confermata dalla Corte di Appello di Milano che si pronunziò sul gravame del primo e nel contraddicono di R.G., figlio ed unico erede della B.: la Corte territoriale osservò che non era risultata ritualmente costituita la servitù di passaggio coattivo come neppure – per la mancata emissione del relativo provvedimento amministrativo – quella di uso pubblico e che, per converso, era rimasto accertato che la B., sin dall’acquisto fattone nel 1969, aveva sempre goduto di quel passaggio, con possesso utile all’usucapione.

Per la cassazione di tale decisione il G. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito il R. con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

1 – Con il primo motivo viene denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, denunciate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., denunziate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3” avendo la Corte milanese omesso di considerare – allorchè aveva ritenuto che non vi fosse prova che fosse mai esistita una servitù di pubblico passaggio – che era stata la stessa B. ad ammetterne l’esistenza e in tal senso avrebbero deposto le emergenze istruttorie. 1/a – Reputa il relatore che il detto motivo sia infondato laddove lamenta il vizio di motivazione – che, dalla lettura del motivo, non risulta chiaro se interessi la carenza dell’apparato argomentativo della sentenza di appello o se invece miri a far emergere l’intrinseca aporia logica tra le varie proposizioni in cui essa si sarebbe articolata – per il tramite di una interpretazione delle emergenze di causa difforme da quella adottata dal giudice dell’appello.

1/b – Sul punto ritiene il relatore che il ricorrente non abbia esposto valide ragioni per far deflettere la Corte dall’ormai costante indirizzo interpretativo secondo il quale “il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.” (così Cass. 10657/2010; cui adde: Cass. 4178/2007);

1/c – Invero il ricorrente, contrastando il diverso – e logicamente motivato-apprezzamento della dichiarazione del 1971 del Comune di Giuliano Milanese circa la cessazione di fatto del pur formalmente previsto “pubblico passaggio” sullo stradello in contestazione, con il metterlo a confronto con la significativa “non contestazione” della circostanza da parte della B. nei suoi atti difensivi, null’altro fa che sollecitare una non consentita – in sede di legittimità- diversa interpretazione di una specifica emergenza di causa, sorretta invece da adeguata motivazione.

1/d – La censura poi di violazione di legge – che se pure appuntandosi sul disposto dell’art. 167 c.p.c., sembra piuttosto far riferimento all’art. 116 c.p.c., sindacandosi il corretto esercizio da parte della Corte territoriale del libero apprezzamento dei dati di causa-appare affetta da inammissibilità dal momento che non si sottopone a critica l’interpretazione della regola juris come neppure la sussunzione della fattispecie concreta alla norma, sibbene – e nuovamente – il concreto esercizio del potere interpretativo giudiziale, congruamente e specificamente motivato.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., denunciate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3” in cui sarebbe incorsa la Corte milanese nel non aver considerato che il passaggio della B. non avrebbe potuto essere utilmente valutato al fine dell’usucapione in quanto originariamente esercitato uti civis e che tale mutamento di animus sarebbe stato riscontrabile solo a partire dal 1996/1997 a seguito di condotte univoche dell’allora convenuta, finalizzate a manifestare la volontà di esercitare uti singulus la relativa servitù – apposizione di un cancello all’imbocco della stradella;

presentazione di un ricorso per la manutenzione nel possesso – Anche tale motivo, a giudizio del relatore, è infondato.

2/a – Invero, se si conserva la validità della argomentazione, contenuta in sentenza, a mente della quale non vi era prova di una “servitù” di uso pubblico – vale a dire di una limitazione legale della proprietà – nè poteva parlarsi di un precedente “passaggio coattivo” – secondo l’originaria impostazione della domanda del G. – allora perdeva rilievo l’ostacolo logico che il ricorrente rinviene per l’affermazione dell’animus rem sibi habendi anteriormente agli anni 1996/1997 da parte della B..

2/b – Più in generale è convincimento del relatore che debba trovare applicazione alla fattispecie il principio – a contrasto del quale non si rinviene argomentazione di sorta nelle difese del ricorrente – secondo cui “il vizio di violazione di legge …

consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (così Cass. 7394/2010, cui adde: Cass. 15499/04, 16312/05, 10127/06 e 4178/07).

3- Ove si ritengano condivisibili i sopra indicati rilievi, il ricorso è idoneo ad essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, degli artt. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato manifestamente infondato”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alla parte ricorrente ed al P.M..

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che nella memoria depositata prima dell’adunanza camerale non si rinvengono argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, GAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA