Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27859 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27859 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 30046-2008 proposto da:
CO.TRA.L. – COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI – SOCIETA’
REGIONALE S.P.A., (già LI.LA . S.p.A.), 06043731006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO
DENZA N. 52, presso lo studio dell’avvocato
2013
2499

RIZZITELLI MARINA, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ZEGARELLI ERASMO ZGRRSM39S16A502K;

Data pubblicazione: 12/12/2013

- intimato –

Nonché da:
ZEGARELLI

ZGRRSM39S16A502K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio
dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CO.TRA.L. – COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI – SOCIETA’
REGIONALE S.P.A., (già LI.LA . S.p.A.), 06043731006;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2424/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2008 R.G.N.
10392/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato RIZZITELLI MARINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbimento
dell’incidentale.

ERASMO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza del 15/16 dicembre 2004 il Tribunale del lavoro di Roma
ha respinto la domanda con la quale Erasmo Zegarelli ha chiesto accertarsi il proprio
diritto ad essere inquadrato nel 3 0 livello del ceni Autoferrotranvieri a decorrere
dall’8-3-1990 e la condanna della convenuta Co.tra.l. spa al pagamento delle relative
differenze retributive oltre accessori .
Con l’appello tempestivamente proposto l’originario ricorrente ha censurato la

riforma della decisione l’accoglimento della originaria domanda.
Si è costituita per resistere la società appellata .
Con sentenza del 21 marzo 2008 — 27 maggio 2008 la Corte d’appello di
Roma in riforma dell’impugnata sentenza ha condannato la spa CO.TRA.L. a pagare
ad Erasmo Zegarelli le differenze tra il trattamento retributivo del livello IV e quelle
del livello III ceni , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, maturate a
decorrere dall’8 marzo 1990 al 31 marzo 1994. Ha rigettato ogni altra domanda. Ha
compensato per un quarto le spese di lite, ponendo il residuo a carico della s.p.a.
CO.TRA.L.
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso
incidentale.
Il ricorrente incidentale anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, la società ricorrente deduce che
non era stata raggiunta la piena prova dell’esercizio di mansioni superiori. Lamenta
che non erano stati chiesti (espressamente) interessi e rivalutazione. Censura il
regolamento delle spese di lite.
2. Il ricorso incidentale è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente
incidentale lamenta il mancato riconoscimento dell’inquadramento nel terzo livello.
Contesta l’affermazione della corte d’appello secondo cui il riconoscimento della
qualifica superiore non è possibile in mancanza di atto scritto del direttore
dell’azienda.
3. Vanno riuniti i giudizi promossi con ricorso principale e con ricorso
incidentale avendo essi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.

4. Il

ricorso principale — i cui motivi possono essere esaminati

congiuntamente in quanto connessi — è infondato.
300046_08 r.g.n.

3

ud. 17 luglio 2013

valutazione delle emergenze probatorie da parte del primo giudice. Ha chiesto in

La Corte d’appello ha essenzialmente operato una valutazione di merito
apprezzando le risultanze di causa e pervenendo ad un giudizio assistito da
motivazione sufficiente e nient’affatto contraddittoria.
Ha osservato la Corte territoriale che il ricorrente Zegarelli, ex dipendente
Co.tra.1, spa , inquadrato nel 4° livello ceni . era stato trasferito nel marzo 1990
presso il deposito di Nettuno e di avervi svolto le mansioni di responsabile del
settore movimento dell’Impianto, coordinando e controllando l’unità organizzativa di

In particolare il lavoratore ha allegato che presso il deposito di Nettuno si
occupava, tra l’altro, di assegnare giornalmente il lavoro al personale di servizio.
della predisposizione dei turni, della concessione di permessi. ferie, del
coordinamento del personale addetto all’uscita turni compresi i capolinea, di disporre
il servizio del personale di controllo, di proporre le sanzioni disciplinare, di ordinare
le visite fiscali.
Quindi dalla prova orale (teste De Carolis) era emerso che lo Zegarelli
“faceva il capo movimento” e in tale veste si occupava della predisposizione dei
turni giornalieri e della normale organizzazione dei turni fissandoli personalmente
senza la collaborazione di altri. Era emerso inoltre, sempre dalla prova orale (testi
Cito e Gambini), che all’epoca, presso il deposito di Nettuno, operavano circa 52 /55
conducenti, altri lavoratori (una decina) erano impegnati nell’officina e cinque/sei
all’ufficio vendita biglietti e che era lo Zegarelli che in caso di illecito disciplinare
comunicava alla Direzione sia l’addebito, sia la proposta di sanzione .
Quindi in sintesi le risultanze della prova orale, ad avviso della Corte
territoriale, confermavano la posizione di sovraordinazione che aveva il lavoratore
all’interno del deposito di Nettuno con riferimento sia alla programmazione dei turni
del personale sia alla gestione del personale per gli aspetti concernenti permessi.
congedi, proposta di sanzioni disciplinari ed altro.
Tali mansioni appaiono effettivamente riconducibili al 3° livello rivendicato.
Infatti secondo la relativa declaratoria, appartengono a questo livello ” i lavoratori
che con autonomia e iniziativa, in applicazione di indirizzi stabiliti dall’azienda e/o
nell’ambito dell’impianto o della ripartizione di appartenenza. hanno la
responsabilità, il controllo e il coordinamento di un’unità organizzativa di base .
ovvero svolgono attività complesse richiedenti adeguata preparazione professionale”.
Tale valutazione fatta dalla Corte d’appello appare quindi assistita da
motivazione sufficiente e non contraddittoria.
300046_08 r.g.n.

4

ud. 17 luglio 2013

Nettuno ed avendo ampia autonomia e pieni poteri dispositivi.

Sicché fondatamente l’impugnata sentenza ha riconosciuto il diritto del
lavoratore alle differenze maturate nel periodo di adibizione presso il deposito di
Nettuno , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. Anche il ricorso incidentale è infondato.
La Corte d’appello ha puntualmente fatto applicazione del principio di diritto
enunciato da questa Corte (Cass..12 luglio 2004, n. 12871) ha in proposito
affermato che le disposizioni dell’Allegato A (artt. 1 e 18) al r.d. 8 gennaio 1931, n.

condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori.
alla sussistenza dell’ordine scritto del direttore dell’azienda, non sono state abrogate
dall’art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270, essendosi tale norma limitata a
prevederne la derogabilità ad opera di disposizioni della disciplina collettiva
nazionale di categoria.
Occorre quindi l’ordine scritto del direttore dell’azienda, in mancanza del
quale non opera la stabilizzazione nella superiore qualifica.
E’ vero che Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2012, n. 9344 ha affermato che nel
rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, in tema di svolgimento di mansioni
superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cosiddetta promozione
automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A r.d. n. 148 del 1931. la
pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è
elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di
provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle
superiori mansioni; ne consegue che, in linea con l’attenuazione della specialità del
rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a
quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del
suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento. In particolare ha
precisato che nel caso di prolungata copertura del posto. che questa circostanza
possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo
dell’esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal
lavoratore con qualifica inferiore, e di un ordine del Direttore dell’azienda laddove
siano riscontrabili reiterate disposizioni di servizio tali da fare presumere una
esplicitazione della volontà della Direzione di adibire a mansioni superiori un
lavoratore idoneo a tali mansioni, e ancora l’inesistenza di una riserva datoriale
di ricoprire il relativo posto mediante concorso.

300046_08 r.g.n.

5

ud. 17 luglio 2013

148, che, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto.

Ma in questa parti. tale ultima pronuncia non modifica la precedente
giurisprudenza ma afferma che ripetuti ordini di servizio possono tenere il posto, se
protratti negli anni, dell’atto scritto di adibizione alle mansioni superiori, emesso
dalla direttore dell’azienda.
Nella specie il ricorrente incidentale, pur richiamando questo precedente, non
ha indicato i ripetuti ordini di servizio che per il loro contenuto potevano considerarsi
equipollenti dell’ordine scritto del direttore dell’azienda e che la Corte d’appello

6. Quindi entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione della soccombenza
reciproca) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese di questo
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere

Il Presidente

avrebbe pretermesso di esaminare.

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