Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27858 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21118/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

Nonchè da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. PAPA 21,

presso lo studio dell’avvocato LUCA GIORDANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LASCIOLI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. Con avviso di liquidazione l’amministrazione finanziaria revocava le agevolazioni per la prima casa nei confronti di S.E. relativamente all’atto di acquisto registrato il 27 luglio 2003. Tale provvedimento era motivato dal fatto che si trattava di casa di lusso e, quindi, non rientrante nella previsione legislativa.

2. Il contribuente ricorreva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo la tardività dell’accertamento sia perchè non ricorreva un’ipotesi rientrante nella proroga biennale del termine prevista dalla legge sul condono sia perchè l’avviso era stato notificato il 30 maggio 2008, oltre il termine quinquennale.

3. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto che l’accertamento era stato spedito il 27 Maggio 2008 e, pertanto, lo stesso doveva ritenersi tempestivo.

4. Il contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, lo accoglieva per non avere l’ufficio assolto l’onere probatorio che gli incombeva. In particolare l’ufficio aveva prodotto la copia di un documento con una data in calce corretta a penna e con un timbro postale di ricezione di assai dubbia interpretazione e l’accertamento esperito dal contribuente presso il sito delle Poste aveva evidenziato una accettazione al centro postale di Brescia in data 28 maggio 2008.

5. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

6. Resiste con controricorso S.E., il quale a sua volta propone ricorso incidentale sulla base di 3 motivi.

Considerato che:

1. L’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate è così rubricato: insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.2 L’amministrazione evidenzia che il punto centrale della controversia riguarda la tempestività della notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’ufficio e, dunque, il rispetto del termine di decadenza stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, nella specie pacificamente individuato nel 27 Maggio 2008.

E’ incontestato che l’avviso di liquidazione porti la data del 27 maggio 2008, sia stato ricevuto dal ricorrente il 30 maggio 2008 e risulti accettato dal servizio postale di Brescia il 28 maggio 2008 come da stampa effettuata dal sito delle Poste Italiane.

1.3 La ricorrente amministrazione evidenzia che ciò che rileva è la data della spedizione del 27 Maggio 2008, indicata sulla cartolina postale, in quanto in tale data è avvenuta la consegna all’ufficio postale, come risulta dal timbro apposto sull’elenco dei pieghi raccomandati assicurati. L’elenco viene giornalmente compilato dall’Agenzia delle Entrate e timbrato per ricevuta dall’agenzia postale allo scopo di permettere all’ufficio il controllo incrociato sulle spedizioni effettuate anche al fine di evitare errori. Dunque l’atto impositivo è stato spedito il 27 Maggio 2008 entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell’atto di acquisto dell’immobile.

La data del 27 maggio 2008 sarebbe inequivocabilmente comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante sull’elenco dei pieghi raccomandati riconsegnato all’Agenzia delle Entrate, un documento ufficiale che fa piena prova e la cui veridicità può essere contestata solo ed esclusivamente attraverso la proposizione di querela di falso.

1.4 La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pertanto, sarebbe affetta dal vizio indicato in rubrica laddove afferma che l’ufficio ha prodotto la copia di un documento con una data in calce corretta a penna e con un timbro postale di ricezione di assai dubbia interpretazione a fronte, invece, di una chiara e leggibilissima evidenza rappresentata dal timbro con la data del 27 Maggio 2008 e la dicitura Poste Italiane, mentre la correzione a penna aveva riguardo alla data indicata dall’ufficio in calce alla distinta che era stato corretta dal 23 al 27 Maggio, correzione la cui veridicità è suffragata dal timbro dell’ufficio postale.

2. Il ricorso è infondato.

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. (Sez. L, Sent. n. 6064 del 2008).

2.1 Nella specie la sentenza della CTR motiva, sia pure in modo estremamente sintetico, sul perchè non ha ritenuto sufficientemente provata la spedizione della notifica nella data del 27 maggio, pertanto, deve farsi applicazione del sopra indicato principio non potendosi, con il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, contestare la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice, prospettando un diverso convincimento soggettivo e, in particolare, un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 7394 del 26/03/2010)

3. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato di S.E. è così rubricato: violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In sintesi il motivo attiene al fatto che l’ufficio non ha indicato la norma in base al quale ha emanato l’avviso di liquidazione.

3.1 Il secondo motivo di ricorso incidentale è così rubricato violazione dell’art. 112 c.p.c., riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La doglianza attiene al fatto che nella sentenza d’appello non si motiva rispetto alle eccezioni della non applicabilità della proroga Biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11.

3.2 Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione del D.P.R. n. 11 del 1986, art. 76, e della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente evidenzia che ai sensi dell’articolo 11 sopracitato la proroga è inapplicabile alla fattispecie in quanto l’atto di compravendita risale al 5 maggio 2003 ed è stato registrato il 27 maggio 2003 ossia dopo la scadenza del 30 novembre 2002 prevista dalla norma citata.

3.3 Il quarto motivo attiene alle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non essendo possibile la compensazione.

4. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

5. In definitiva la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale dichiara assorbito quello incidentale condizionato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.250 di cui 300 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Quinta Civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA