Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27858 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29248/2018 proposto da:

A.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Carla Mannetti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1149/2018 della CORTE di APPELLO di Ancona,

depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

A.K., nato in Bangladesh, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale.

Il richiedente – che aveva narrato di avere lasciato il Bangladesh per trovare lavorare e poter pagare le cure per i suoi genitori gravemente malati – proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Ancona che ha confermato integralmente la prima decisione.

La Corte territoriale ha ritenuto che il racconto del richiedente in merito alle ragioni di fuga dal suo Paese evidenziasse solo ragioni economiche, incompatibili, per quanto interessa, con il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ha escluso anche la protezione umanitaria non ravvisando seri motivi di carattere umanitario individualizzati.

Infine ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disattesa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c. lamentando che la decisione sarebbe priva di motivazione. Il ricorrente si duole anche che sia stata respinta la domanda di rifugio, nonostante la stessa non fosse stata da lui proposta.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto assume il richiedente, la decisione non è costituita solo dall’elencazione dei principi di diritto che governano la materia, ma è chiaramente centrata sull’irrilevanza delle ragioni economiche, che avevano determinato il viaggio, di guisa cha la censura non si confronta affatto con la statuizione impugnata.

Non si ravvisa, inoltre, l’ultrapetizione poichè alcun diritto è stato riconosciuto in assenza di domanda, atteso che la Corte territoriale non ha riconosciuto la protezione quale rifugiato e la disamina della questione è tamquam non essset.

2. Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. da 2 a 6 e 14 oltre che la motivazione contraddittoria e la falsa interpretazione dei contenuti dei rapporti internazionali concernenti la non pericolosità del Bangladesh. Il ricorrente si lamenta che la Corte di appello non abbia assolutamente esaminato le fonti, indicate nell’atto di appello, da cui desumere la situazione attuale in Bangladesh.

Il motivo è inammissibile perchè privo di specificità.

Il ricorrente infatti non aveva dedotto (e comunque non deduce nel ricorso di avere dedotto) nel giudizio di merito i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a (pericolo per i civili derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato). Anche nel giudizio di protezione internazionale il principio dispositivo vige quanto all’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto invocato (Cass. 19197/2015 e successive conformi).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè la omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Per quel che concerne il mancato riconoscimento della protezione per motivi umanitari, il ricorrente non spiega quale sarebbe il dato, inerente alla propria vicenda individuale, che avrebbe dovuto portare la Corte di appello ad accogliere la relativa domanda. L’istante si sofferma, infatti, su circostanze che hanno interessato o interessano il Bangladesh (come violazioni dei diritti umani o attacchi terroristici), senza raccordarle alla sua persona: il che è quanto dire che egli rivendica l’indicata forma di protezione in quanto cittadino di quel paese, sul presupposto che ogni bengalese possa accedere al riconoscimento dell’invocato diritto. Ora, l’accesso al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, deve fondarsi sulla ricorrenza di una effettiva situazione di vulnerabilità che deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126 e l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza diretta ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il motivo è inammissibile.

Vale il principio secondo il quale “La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato” (Cass. n. 3028 del 08/02/2018) applicabile anche al caso del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte, giacchè a tale scopo non assolve l’atto di mera costituzione depositato dall’Avvocatura dello Stato.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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