Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27858 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27858 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2099-2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. P.I.04739330829, in persona del
Direttore Generale f.f., elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRO FURCI;
– ricorrente contro
ROMEO ORAZIO, in qualità di erede di PAPPALARDO
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.
SETTEMBRINI N.28, presso lo studio dell’avvocato MARIA
TERESA PERSICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO DI
CARLO;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 22/11/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE, CT. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 2596/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, impugnando la sentenza resa dalla
CTR Sicilia indicata in epigrafe che, in accoglimento parziale
dell’appello proposto da Pappalardo Sebastiano, pur
riconoscendo la legittimità della notifica della cartella, ha
dichiarato il diritto del contribuente ad avvalersi della
sospensione di cui all’agevolazione fiscale prevista per gli
eventi sismici dell’anno 2002 dal d.ln.245/2002.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso,
aderendo alla censura esposta dalla società concessionaria.
Nessuna difesa scritta ha depositato Romeo Orazio, quale
erede di Pappalrdo Sebastiano.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con l’unica censura proposta, la società Riscossione Sicilia spa
prospetta l’erroneità della decisione impugnata che, pur
avendo riconosciuto la legittimità della notificazione della

Ric. 2016 n. 02099 sez. MT – ud. 12-10-2017
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– controricorrente –

cartella, ha ritenuto l’autonoma e tempestiva impugnazione
dell’estratto ruolo da parte del contribuente.
La censura è manifestamente fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte -sent.n.19704/2015- hanno sì
riconosciuto la possibilità di impugnare autonomamente

invalidamente notificata al contribuente, appunto ritenendo che
“E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che
non sia stata (validamente) notificata e della quale il
contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di
ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a
ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma
dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura
costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere
che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non
notificato unitamente all’atto successivo notificato non
costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della
notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque
legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la
possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel
doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere
senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più
gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò
non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o
interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto
problema di reciproca limitazione”.
Nel caso di specie la CTR non ha deciso in linea col superiore
principio, riconoscendo per l’un verso la legittimità della
notificazione della cartella al contribuente e, per altro verso,
ritenendo la tempestività dell’impugnazione della medesima
cartella attraverso l’estratto di ruolo, senza però avvedersi che
Ric. 2016 n. 02099 sez. MT – ud. 12-10-2017
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l’estratto di ruolo per far valere l’illegittimità della cartella

era ormai insanabilmente decorso il termine di impugnazione di
sessanta giorni (art.21 d.lgs.n546/1992) relativo alla cartella
notificata il 26.3.2007.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la
sentenza deve essere cassata senza rinvio, potendosi decidere

rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste
a carico della parte intimata
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e pone a carico del
Romeo le spese del giudizio di legittimità che liquidai Én favore
dell’Agenzia delle entrate in euro 5000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso il 12.10.2017 in Roma.
Il P`rTé9idente

la controversia senza ulteriori accertamenti di fatto con il

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